Professionisti: Soggetto a ritenuta anche il rimborso di spese professionali

07 novembre 2022

Circolare n. 34 del 7 novembre 2022 

OGGETTO: Professionisti: Soggetto a ritenuta anche il rimborso di spese professionali

Con la risposta a interpello n. 482 del 28 settembre 2022 l’Agenzia delle Entrate ha reso chiarimenti sulla rilevanza ai fini IRPEF delle somme conseguite a titolo di rimborso di spese inerenti all’esercizio dell’attività professionale.

Costituiscono così reddito di lavoro autonomo, soggetto a ritenuta, non solo i compensi e gli emolumenti sostitutivi di compensi, ma anche i rimborsi di costi che precedentemente hanno concorso alla formazione del reddito, in quanto deducibili.

In particolare, quindi, le somme dirette a “risarcire” le spese sostenute dal professionista per la produzione del reddito, rappresentano il “rimborso” di un costo che, in quanto inerente all’esercizio dell’attività professionale il professionista ha dedotto dal reddito di lavoro autonomo.

Anche a questa ulteriore somma, pertanto, deve essere riconosciuta rilevanza reddituale, in quanto riconduce il reddito alla misura che lo stesso avrebbe assunta qualora non fosse stata sostenuta la spesa per i servizi affidati a terzi.

Il medesimo documento precisa che, per ragioni di simmetria impositiva, il rimborso delle spese, che hanno concorso alla formazione del reddito sotto forma di costi deducibili, deve ugualmente essere assoggettato a imposizione e a ritenuta ai sensi del combinato disposto degli articoli 6 TUIR e 25, D.P.R. n. 600/1973.

A disposizione porgiamo cordiali saluti.

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