SLITTANO AL 21 LUGLIO I VERSAMENTI PER I CONTRIBUENTI ISA E FORFETTARI CON LA MAGGIORAZIONE DELLO 0,4% IL NUOVO TERMINE E’ FISSATO AL 20 AGOSTO

17 giugno 2025

                                                                                       Circolare n. 10 del 17 giugno 2025

 

OGGETTO:  SLITTANO AL 21 LUGLIO I VERSAMENTI PER I CONTRIBUENTI ISA E FORFETTARI CON LA MAGGIORAZIONE DELLO 0,4% IL NUOVO TERMINE E’ FISSATO AL 20 AGOSTO

 

Il decreto legge fiscale, contiene anche la proroga dal 30 giugno al 21 luglio del termine per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. “minimi”.

I versamenti dovranno quindi essere effettuati:

  •  entro il 21 luglio 2025 (poiché il 20 luglio cade di domenica), invece che entro il 30 giugno, senza alcuna maggiorazione;oppure dal 22 luglio al 20 agosto 2025,
  • invece che entro il 30 luglio, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

Per quanto riguarda i contribuenti interessati, è confermato, analogamente agli scorsi anni, che la proroga si applica ai soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

  • esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all’art. 9-bis del DL 50/2017;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569 euro).

Viene inoltre espressamente previsto che possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che:

  • applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014;
  • applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 comma 1 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);
  •  presentano altre cause di esclusione dagli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfetaria del reddito, ecc.).


Devono invece ritenersi esclusi dalla proroga i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate 2 agosto 2019 n. 330).

La proroga si estende ai soggetti che:

  •   partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
  •   devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5115 e 116 del TUIR.

La proroga riguarda i “versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi”, quindi:

  •  il saldo 2024 e l’eventuale primo acconto 2025 dell’IRPEF e dell’IRES;il saldo 2024 dell’addizionale regionale IRPEF;
  •   il saldo 2024 e l’eventuale acconto 2025 dell’addizionale comunale IRPEF;
  •   il saldo 2024 e l’eventuale primo acconto 2025 della “cedolare secca sulle locazioni”, dell’imposta sostitutiva (15% o 5%) dovuta dai contribuenti forfetari e dell’imposta sostitutiva del 5% dovuta dai c.d. “contribuenti minimi”;
  •  le altre imposte sostitutive (es. quella sul maggior reddito concordato), le addizionali (es. la c.d. “tassa etica”) e le maggiorazioni (es. per le società “di comodo”) che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi;
  • il saldo 2024 e l’eventuale primo acconto 2025 dell’IVIE, IVAFE e imposta sulle cripto-attività.

La proroga si applica anche al versamento:

  • del saldo 2024 e dell’eventuale primo acconto 2025 dell’IRAP;
  • dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di  affidabilità in base agli ISA.

Alle previste condizioni, la proroga è applicabile anche al versamento del saldo 2024 e del primo acconto 2025 dei contributi INPS dovuti dagli artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle apposite Gestioni (cfr. messaggio INPS 27 luglio 2021 n. 2731 e FAQ Agenzia Entrate 26 luglio 2024).

La proroga deve ritenersi applicabile anche al diritto annuale per l’iscrizione o l’annotazione nel Registro delle imprese, in quanto deve essere versato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

La proroga non riguarda invece i soggetti IRES che hanno termini ordinari di versamento successivi al 30 giugno 2025 per effetto della data di:

  • approvazione del bilancio o rendiconto (es. società di capitali “solari” che approvano il bilancio 2024 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, dopo il 31 maggio 2025);
  • chiusura del periodo d’imposta (es. società di capitali con esercizio 1° luglio 2024 - 30 giugno 2025).

Restando a disposizione porgiamo i nostri saluti.

                                                                                

                                                                                                                 

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