Circolare n. 5 del 27 febbraio 2026
Oggetto: Modelli INTRASTAT – Incremento della soglia per la presentazione dei modelli relativi agli acquisti intracomunitari di beni.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di concerto con l’Agenzia delle Entrate e l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ha stabilito, con la determinazione 3.2.2026 n. 84415, l’incremento della soglia per la presentazione dei modelli relativi agli acquisti intracomunitari di beni (modelli INTRA-2 bis) con periodicità mensile.
1 INCREMENTO DELLA SOGLIA PER LA PRESENTAZIONE DEI MODELLI INTRA-2 BIS
Per effetto della determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 3.2.2026 n. 84415, sono tenuti alla presentazione dei modelli INTRA-2 bis con periodicità mensile i soggetti passivi IVA il cui ammontare totale trimestrale degli acquisti intracomunitari di beni in almeno uno dei quattro trimestri precedenti sia uguale o superiore a 2.000.000,00 di euro.
La soglia precedente era fissata a 350.000,00 euro.
Motivazioni
La semplificazione in esame è dovuta alle informazioni di cui l’ISTAT è già in possesso.
Nella determinazione 3.2.2026 n. 84415 viene infatti evidenziato che l’ISTAT dispone:
della nuova fonte di dati MDE (Micro-Data Exchange, micro-dati di cessioni verso l’Italia ricevuti dagli altri Istituti nazionali di statistica dei Paesi dell’Unione europea), in applicazione del regolamento UE 27.11.2019 n. 2152;
nonché dei “dati fattura”, forniti mensilmente dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito della convenzione stipulata “per la fruizione dei servizi di cooperazione informatica (prot. n. 0269042 del 18 giugno 2024)”.
La parziale sostituzione dei dati raccolti con il modello INTRA-2 bis ai fini della stima degli acquisti intracomunitari, quindi, ha consentito l’innalzamento della soglia di obbligatorietà di compilazione del suddetto modello.
Decorrenza
Il suddetto incremento della soglia da 350.000,00 euro a 2.000.000,00 di euro si applica a partire dagli invii degli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni da effettuarsi entro il 25.2.2026, quindi a partire dagli elenchi INTRA-2 bis relativi al mese di gennaio 2026.
Si ricorda che, a decorrere dall’1.1.2022, è stata abolita la presentazione con periodicità trimestrale degli elenchi INTRA-2 bis (cfr. determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869); pertanto, dal 2026, i soggetti che hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni nei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento per un valore inferiore a 2.000.000,00 di euro non saranno tenuti all’adempimento.
2 MODULISTICA E SPECIFICHE TECNICHE
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nell’art. 2 della determinazione 3.2.2026 n. 84415, precisa che:
per la comunicazione dei dati di natura fiscale e statistica, restano validi i modelli e le specifiche tecniche attualmente in vigore, approvati con la determinazione 23.12.2021 n. 493869;
eventuali successive variazioni saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con un preventivo avviso.
3 RIEPILOGO ADEMPIMENTI
La determinazione Agenzia delle Dogane e Monopoli 3.2.2026 n. 84415 ha modificato esclusivamente la soglia per la presentazione degli elenchi INTRA-2 bis, lasciando invariate le altre disposizioni contenute nella citata determinazione 23.12.2021 n. 493869.
Non cambiano, quindi, le soglie riferite alle operazioni attive, pertanto i modelli INTRA-1 bis e INTRA-1 quater andranno ancora presentati, ai fini fiscali, con periodicità:
trimestrale, dai soggetti passivi che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, un ammontare totale trimestrale di cessioni intracomunitarie di beni o di prestazioni di servizi verso soggetti comunitari non superiore a 50.000,00 euro;
mensile, in tutti gli altri casi (per importi uguali o superiori a 100.000,00 euro è richiesta anche la compilazione dei dati statistici).
In relazione agli acquisti intracomunitari, fermo restando quanto detto in ordine alla modifica degli elenchi INTRA-2 bis relativi ai beni, i modelli INTRA-2 quater relativi ai servizi continueranno a dover essere presentati, con periodicità mensile, da parte dei soggetti passivi che abbiano ricevuto prestazioni di servizi, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti, per un ammontare trimestrale uguale o superiore a 100.000,00 euro.
Scarica qua: tabella esemplificativa dei vari adempimenti
Indipendenza delle soglie per ogni singola categoria
Si ricorda che le suddette soglie operano in maniera indipendente. Ciò sta a significare che “il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie di operazioni” (provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409).
A disposizione porgiamo cordiali saluti.
Studio Deusebio
Dottori Commercialisti Associati
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