RICHIESTA DOCUMENTAZIONE PER I MODELLI REDDITI 2026

11 maggio 2026

Circolare n. 6 del 11 maggio 2026

   

Oggetto: Richiesta documentazione per i modelli REDDITI 2026

 

Con la presente richiediamo la sua collaborazione al fine di predisporre tempestivamente la dichiarazione dei redditi per il 2025.

La preghiamo, quindi, di farci pervenire entro il 25 maggio 2026  quanto segue:

 

  • documentazione relativa ai redditi percepiti nel 2025
  • documentazione relativa agli oneri deducibili e detraibili sostenuti nel 2025 (ricordiamo che per gli oneri detraibili al 19% è obbligatorio allegare alle spese la prova del pagamento "tracciato");
  • elenco degli affitti percepiti nel 2025;
  • variazioni relative agli immobili, intervenute nel 2025 e nei primi mesi del 2026;
  • documentazione relativa all'eventuale possesso di immobili all'estero;
  • documentazione attestante eventuali investimenti all'estero;
  • ogni altro documento utile; a tal fine di seguito riportiamo la scheda richiesta informazioni e documentazione che riepiloga i dati e le informazioni per la raccolta della documentazione per la compilazione della dichiarazione modello redditi 2026 o modello 730/2026.

 

MODELLO REDDITI 2026 - PERSONE FISICHE

SCHEDA RICHIESTA INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE

 

  • variazioni dati anagrafici dichiarante/coniuge/familiari a carico (specificare se si tratta di figli di età pari o superiore a 21 anni o a 30 anni, oppure di figli portatori di handicap o di figli conviventi del solo coniuge deceduto, di altri familiari conviventi, i mesi in cui il familiare è a carico e la relativa percentuale); eventuale sentenza di separazione o divorzio;
  • documentazione prevista per il riconoscimento delle detrazioni d’imposta per familiari a carico di soggetti extracomunitari resi­den­ti in Italia (esclusi i relativi familiari residenti all’estero);
  • documentazione relativa al trasferimento in Italia dall’estero e per la fruizione delle age­vola­zioni previste per il rientro dei docenti e ricercatori, dei lavoratori e dei pensionati;
  • per i soggetti non residenti in Italia, certificato di iscrizione all’AIRE (se cittadini italiani) e dati re­lativi alla residenza anagrafica all’estero;
  • documentazione relativa alle variazioni dei redditi dei terreni e dei fabbricati: acquisto, vendi­ta, accatastamento, variazioni catastali, successione, donazione, concessione in locazione/sublo­cazione/affitto/comodato/locazione del comodatario, fabbricati destinati ad abitazione princi­pale, fabbricati tenuti a disposizione, immobili vincolati di interesse storico e/o artistico, fabbri­cati distrutti o inagibili a seguito di eventi sismici o altri eventi calamitosi, ecc.;
  • atti di acquisto di immobili, a partire dall’1.1.2025, usufruendo delle agevolazioni prima casa;
  • canoni di locazione spettanti con riferimento al 2025 anche se non percepiti (compresi i locali condominiali);
  • con riferimento ai canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti nel 2025, inti­mazione di sfratto per morosità o ingiunzione di pagamento;
  • attestazione delle imposte versate sui canoni di locazione di immobili abitativi venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità;
  • canoni di locazione “convenzionali” relativi ad immobili siti in Comuni ad alta tensione abitativa (per i contratti stipulati senza l’assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, per poter applicare le agevolazioni fiscali previste per i contratti a canone concordato, è necessaria l’attestazione delle organizzazioni firmatarie dell’accordo territoriale, che confermi la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo territoriale) o per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi;
  • canoni di locazione di immobili ad uso abitativo o commerciale per i quali è stata effettuata l’opzione per la “cedolare secca” o per i quali l’opzione deve essere esercitata in dichia­ra­zio­ne;
  • corrispettivi ed eventuali ritenute (risultanti dalle Certificazioni Uniche 2026) relativi a contratti di locazione breve, stipulati dall’1.6.2017 da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’im­presa, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario (tenendo presente che, fino al periodo d’imposta 2025, si presume la natura imprenditoriale dell’attività, in caso di destinazione alla locazione breve di più di 4 appartamenti per ciascun periodo d’imposta); eventuale opzione per la “cedolare secca” da esercitare in dichiarazione;
  • codice identificativo nazionale (CIN) di cui all’art. 13-ter del DL 145/2023, assegnato dal Ministero del Turismo, per ogni:

–      unità immobiliare ad uso abitativo destinata a locazione per finalità turistiche;

–      unità immobiliare ad uso abitativo destinata a locazione breve (art. 4 del DL 50/2017);

–      struttura turistico-ricettiva alberghiera ed extralberghiera;

  • canoni di locazione di fabbricati siti in zone rurali, non abitabili al 7.5.2004 e successivamente ristrutturati e dati in locazione dall’imprenditore agricolo (con contratto di locazione di durata tra 5 e 9 anni);
  • indicare se i terreni sono posseduti (o affittati) e condotti da un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola;
  • indicare se alcuni terreni sono stati concessi in affitto per usi agricoli nel 2025, in forza di un contratto di durata non inferiore a 5 anni e con diritto di precedenza alla scadenza, a giovani che non abbiano compiuto i 40 anni alla stipula del contratto di affitto e che posseggano la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, o che acquisiscano tali qualifiche entro 2 anni dalla firma del contratto di affitto;
  • spese sostenute per canoni di affitto dei terreni agricoli, con indicazione degli ettari presi in affitto (per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali di età inferiore ai 35 anni, iscritti nella previdenza agricola);
  • dati relativi all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e detenuta in locazione (per la quale spetta una detrazione IRPEF);
  • certificazioni dei redditi di pensione, da lavoro dipendente o assimilati (Certificazione Unica 2026 o Certificazione Unica 2025 in caso di cessazione del rapporto nel 2025);
  • certificazioni dei redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti nel 2025 da soggetti non sostituti d’imposta;
  • stipendi, pensioni e redditi assimilati prodotti all’estero, percepiti da soggetti residenti, ed even­tuali imposte pagate all’estero; specificare se si tratta di lavoratori dipendenti “frontalieri”;
  • assegni periodici percepiti quale coniuge separato o divorziato, con specificazione della quota per il mantenimento dei figli;
  • altri assegni periodici (testamentari/alimentari);
  • borse di studio;
  • indennità percepite per cariche pubbliche elettive;
  • Certificazioni Uniche 2026 relative a rapporti di lavoro autonomo “non professionale” (es. diritti d’autore o d’inventore, associazione in partecipazione, ecc.), di lavoro autonomo occasionale e di altri redditi diversi (es. collaborazioni con cori e bande musicali dilettantistiche);
  • compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni percepiti da docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado;
  • prospetto del reddito di partecipazione in società di persone o associazioni assimilate, srl che hanno optato per la trasparenza fiscale, imprese familiari e aziende coniugali (se non ge­stito dallo Studio);
  • oneri deducibili o detraibili ai fini IRPEF sostenuti da società semplici o soggetti assimilati;
  • certificati dei sostituti d’imposta per i dividendi e le remunerazioni percepite in qualità di as­so­ciato in partecipazione nel corso del 2025 (se relativi ad utili non assoggettati a rite­nuta a ti­to­lo d’imposta o ad imposta sostitutiva);
  • altri redditi di capitale non assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitu­tiva;
  • risarcimenti, anche assicurativi, per perdite di reddito;
  • redditi percepiti mediante procedure di pignoramento presso terzi ed eventuali ritenute subi­te;
  • erogazioni liberali in denaro, effettuate nel 2025, per interventi che danno diritto ad un credito d’im­posta (c.d. “Art bonus”), vale a dire:

–      manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;

–   sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fonda­zioni lirico-        sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei            teatri  di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di      danza, nonché dei circuiti di distribuzione;

–   realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzio­ni          pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spetta­colo;

  • erogazioni liberali in denaro, effettuate nel 2025, per interventi di bonifica ambientale su edifici e terreni pubblici;
  • erogazioni liberali in denaro, effettuate nel 2025, a favore di enti del Terzo settore per il recupero di immobili pubblici inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità organizzata (c.d. “social bonus”);
  • erogazioni liberali in denaro, effettuate nel 2025, in favore delle “fondazioni ITS Academy”;
  • credito d’imposta spettante per il 2025 relativo alle mediazioni per la conciliazione di con­tro­versie civili e commerciali;
  • credito d’imposta spettante per il 2025 in relazione ai compensi corrisposti agli avvocati abi­litati nel procedimento di negoziazione assistita concluso con successo, oppure agli arbitri in caso di conclusione dell’arbitrato con lodo;
  • credito d’imposta spettante per il 2025 commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione;
  • credito d’imposta spettante per il 2025 a seguito del reintegro delle somme anticipate dai fondi pensione;
  • scelta per la destinazione dell’8 per mille dell’IRPEF a confessioni religiose riconosciute (o al­lo Stato per finalità sociali o umanitarie);
  • scelta per la destinazione del 5 per mille dell’IRPEF al sostegno degli enti no profit (as­sociazioni di volontariato e di promozione sociale, associazioni e fondazioni riconosciute che operano in determinati settori, altri enti del Terzo settore iscritti al RUNTS, associazioni sportive dilettantistiche in possesso di determinati requisiti, oppure al finanziamento della ricerca scientifica o sanitaria, o al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggi­stici, oppure al sostegno degli enti gestori delle aree protette, con eventuale indicazione dello specifico soggetto beneficiario, oppure al Comune di residenza fiscale;
  • scelta per la destinazione del 2 per mille dell’IRPEF ad un partito politico iscritto nell’apposito Registro nazionale;
  • dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024 (modello 730/2025 o REDDITI PF 2025) o ultima dichiarazione presentata, se non gestita dallo Studio;
  • dichiarazioni integrative di anni pregressi presentate nel 2025 (se non gestite dallo Studio);
  • modelli F24 di versamento di tributi e contributi eseguiti dall’1.1.2025 fino al momento di pre­sentazione della dichiarazione, con eventuali compensazioni, anche se a saldo zero (se non gestiti dallo Studio); indicare eventuali versamenti in eccesso effettuati per errore e per i quali non sia stata attivata la procedura di rimborso;
  • imposte e oneri rimborsati.

  

Documentazione riferita a:

  • lottizzazione od opere su terreni da rendere edificabili;
  • cessioni di terreni edificabili effettuate nel 2025;
  • cessioni di beni immobili effettuate nel 2025, entro 5 anni dall’acquisto, esclusi quelli per­venuti per successione (indicare il periodo in cui gli immobili sono stati adibiti ad abita­zione principa­le), salvo che sia già stata applicata l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze ad opera del notaio;
  • cessioni di immobili effettuate nel 2025 sui quali sono stati realizzati interventi con il superbonus, che si sono conclusi da non più di 10 anni all’atto della cessione;
  • perizie e versamenti dell’imposta sostitutiva per l’affrancamento dei terreni posseduti all’1.1.2025 e/o in date anteriori;
  • indennità di esproprio e altre somme percepite nell’ambito del procedimento espropriativo;
  • vincite, concorsi a premio, scommesse;
  • immobili situati all’estero: reddito; costo di acquisto o valore di mercato; valore utilizzato nello Stato estero per il pagamento di imposte sul patrimonio per gli immobili UE/SEE; eventuali im­poste patrimoniali o reddituali versate nello Stato estero;
  • imposta patrimoniale sugli immobili posseduti all’estero (IVIE) versata in acconto per il 2025;
  • redditi derivanti dalla cessione, affitto o usufrutto di aziende;
  • redditi derivanti dall’utilizzazione da parte di terzi di beni mobili o immobili;
  • differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell’impresa a soci o familiari dell’imprenditore;
  • redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente e affitti di terreni per usi non agri­coli;
  • redditi derivanti da attività commerciali occasionali e ritenute subite (per prestazioni a favore di condomìni);
  • proventi derivanti da attività di noleggio occasionale di navi e imbarcazioni da diporto;
  • plusvalenze da cessioni di partecipazioni (azioni/quote) e altri redditi diversi di natura finanziaria per i quali il corrispettivo sia stato incassato, in tutto o in parte, nel 2025 (se non si è optato per il regime del “risparmio amministrato” o del “risparmio gestito”);
  • perizie e versamenti dell’imposta sostitutiva per l’affrancamento delle partecipazioni possedute all’1.1.2025 e/o in date anteriori, ovvero perizie e versamenti dell’imposta sostitu­tiva per l’affrancamento delle partecipazioni “non qualificate” (quotate e non quotate) posse­dute al 31.12.2011 e/o al 30.6.2014;
  • plusvalenze derivanti dalla cessione di quote di partecipazione in fondi immobiliari;
  • plusvalenze derivanti dal possesso o dalla cessione di cripto-attività (costo di acquisto, prezzo di vendita, documentazione reperita sul sito dell’exchange, ecc.);
  • certificazioni degli intermediari (es. banche e SIM) attestanti le minusvalenze o le perdite residue a seguito della chiusura di rapporti in regime di “risparmio amministrato” o di “risparmio gestito”;
  • redditi assoggettati a tassazione separata (plusvalenze, indennità, ecc.) soggetti all’acconto d’imposta del 20%;
  • consistenza degli investimenti esteri produttivi di reddito imponibile in Italia e delle attività estere di natura finanziaria detenuti nel corso del 2025; per questi beni è necessario acquisire il valore all’inizio del periodo d’imposta e quello al termine del periodo d’imposta o del pe­riodo di detenzione. Si ricorda che sono considerati produttivi di reddito per presun­zione tutte le attività finanziarie e tutti gli immobili detenuti all’estero (anche se tenuti a disposizione), i diritti reali e le multiproprietà relativi a immobili esteri, gli yacht, le opere d’arte e i gioielli;
  • attività finanziarie detenute all’estero: costo di acquisto; valore nominale o di rimborso; valore di mercato; eventuali imposte patrimoniali o reddituali versate nello Stato estero;
  • documentazione relativa ai dossier titoli custoditi o amministrati da intermediari non residenti e re­lativa movimentazione;
  • imposta patrimoniale sulle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) versata in acconto per il 2025;
  • conti correnti e libretti di risparmio detenuti all’estero. Per i conti correnti detenuti in Paesi consi­derati a fiscalità privilegiata, occorre individuare il valore massimo raggiunto dal conto nel cor­so del 2025. Inoltre, con riferimento ai conti correnti esteri si osserva che:

–      essi scontano l’IVAFE se il loro valore medio di giacenza annuo supera i 5.000,00 euro;

–    devono essere indicati nel quadro RW se nel corso del 2025 hanno raggiunto un valo­re massimo complessivo superiore a 15.000,00 euro;

  • controvalore in euro delle cripto-attività possedute all’1.1.2025 e al 31.12.2025;
  • documentazione relativa all’affrancamento del valore delle cripto-attività possedute all’1.1.2025 (se non gestita dallo Studio);
  • interessi di fonte estera, percepiti senza il tramite di intermediari finanziari residenti;
  • proventi su depositi a garanzia di finanziamenti a imprese residenti soggetti al prelievo del 20%, effettuati fuori dal territorio dello Stato, maturati fino al 31.12.2011 e percepiti nel 2025 senza il tramite di intermediari finanziari residenti.

 

Documentazione relativa agli oneri che danno diritto alla deduzione dal reddito complessivo:

  • contributi previdenziali e assistenziali obbligatori (es. contributi INPS artigiani e commercianti, contributo INPS per i professionisti senza Cassa, contributo INPS trattenuto sulle provvigioni dei venditori a domicilio, sui compensi dei lavoratori autonomi occasionali e degli associati in par­tecipazione che apportano esclusivamente lavoro, contributi alle Casse professionali, pre­mi INAIL per le casalin­ghe); si ricorda che non è deducibile il contributo al Servizio Sanitario Na­zionale (c.d. “tassa salute”) pagato con l’assicurazione per la responsabilità ci­vile deri­van­te dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
  • contributi INPS e premi INAIL a carico dei collaboratori coordinati e continuativi e dei lavo­ra­tori a progetto (se non sono già stati dedotti in sede di effettuazione delle ritenute);
  • contributi previdenziali non obbligatori (es. per prosecuzione volontaria, ricongiunzione, ri­scat­ti, ecc.), contributo INPS per iscrizione facoltativa;
  • oneri sostenuti nel 2025 per fruire del riscatto dei periodi non coperti da contribuzione da parte di coloro che al 31.12.95 non avevano anzianità contributiva (c.d. “pace contributiva” di cui all’art. 1 co. 126 -130 della L. 30.12.2023 n. 213);
  • contributi per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare (es. colf, baby sitter e “badanti”), anche relativi a prestazioni occasionali o rimborsati all’agenzia interinale;
  • contributi per la previdenza complementare (fondi pensione e polizze assicurative previden­ziali), anche se sostenuti per i familiari a carico, per la parte che non trova capienza nel reddito complessivo di questi ultimi;
  • per i lavoratori di prima occupazione avvenuta nel 2020, contributi per la previdenza comple­mentare versati negli anni 2020-2024, al fine di determinare l’eventuale maggiore plafond di deducibilità applicabile dal periodo d’imposta 2025;
  • spese mediche generiche e di assistenza specifica sostenute da portatori di handicap;
  • spese per l’acquisto di medicinali sostenute da portatori di handicap: fatture o scontrini fiscali contenenti la specificazione della natura, qualità (numero di autorizzazione all’immis­sione in commercio rilasciata dall’Agenzia italiana del farmaco) e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario; fatture o scontrini fiscali relativi a prepara­zioni galeniche; documentazione rilasciata dalla farmacia estera;
  • spese per prestazioni rese in caso di ricovero presso istituti di assistenza;
  • contributi versati ai fondi sanitari integrativi;
  • erogazioni liberali a favore della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose riconosciute;
  • assegni periodici corrisposti al coniuge separato o divorziato (indicando il relativo codice fiscale), con specificazione della quota per il mantenimento dei figli;
  • assegni periodici relativi a rendite vitalizie in forza di donazione o testamento e assegni alimen­tari stabiliti dall’autorità giudiziaria;
  • somme investite nel capitale sociale di start up innovative da parte di srl partecipate che han­no optato per la trasparenza fiscale;
  • spese sostenute (compresi gli interessi passivi su mutui) per l’acquisto o la costruzione di immobili abitativi da destinare, entro 6 mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per una durata complessiva non inferiore a 8 anni (sono agevolati gli acquisti ef­fettuati dall’1.1.2014 al 31.12.2017);
  • erogazioni liberali ad organizzazioni non governative (ONG) che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo;
  • erogazioni liberali, in denaro o in natura, a favore di ONLUS, associazioni di promozione sociale (APS), organizzazioni di volontariato (ODV) ed enti del Terzo settore iscritti nel RUNTS;
  • erogazioni liberali a favore di fondazioni e associazioni riconosciute che operano nell’ambito dei beni culturali o della ricerca scientifica, di università ed altri enti di ricerca, degli enti parco regionali e nazionali;
  • somme restituite nel 2025 al soggetto erogatore, se sono state assoggettate a tassazione in an­ni precedenti;
  • somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente ed assi­milati e che invece sono state tassate;
  • canoni, livelli, censi, altri oneri gravanti sui redditi di immobili;
  • contributi a consorzi obbligatori;
  • indennità per perdita di avviamento corrisposta al conduttore di immobili non abitativi;
  • spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri per l’espletamento della relativa pro­cedura di adozione internazionale;
  • erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al pa­trocinio a spese dello Stato;
  • erogazioni liberali, donazioni e altri atti a titolo gratuito effettuati nei confronti di trust, ovvero dei fondi speciali, istituiti a favore delle persone con disabilità grave.

 

Documentazione relativa agli oneri che danno diritto alla detrazione d’imposta del 19%:

  • spese mediche (generiche e specialistiche) e di assistenza specifica sostenute nel 2025 sia nel proprio interesse che per i familiari fiscalmente a carico (ad es. prestazioni chirurgiche, per ana­lisi, per prestazioni specialistiche, per l’acquisto/affitto di protesi sanitarie, per assistenza in­fermieristica e riabilitativa, per prestazioni chiropratiche);
  • spese per l’acquisto di medicinali: fatture o scontrini fiscali contenenti la specificazione della na­tura, qualità (numero di autorizzazione all’immissione in commercio rilasciata dall’Agenzia italiana del farmaco) e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario; fatture o scontrini fiscali relativi a preparazioni galeniche; documentazione rilasciata dalla farmacia estera;
  • spese per l’acquisto di dispositivi medici: fatture o scontrini fiscali contenenti il codice fisca­le del destinatario e la descrizione del dispositivo medico, che deve essere contrassegnato dalla marcatura CE;
  • spese sostenute in favore di soggetti con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA), per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici;
  • spese sanitarie sostenute nell’interesse dei familiari non fiscalmente a carico, affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (“ticket”);
  • spese mediche chirurgiche e specialistiche sostenute da portatori di handicap;
  • documentazione relativa a rimborsi delle spese sanitarie;
  • spese per i mezzi necessari per l’accompagnamento, la deambulazione, la locomozione e il sollevamento, compresi i veicoli adattati, relativi a soggetti portatori di handicap;
  • spese per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici per soggetti portatori di handicap e di ca­ni-guida per soggetti non vedenti;
  • spese di interpretariato per soggetti sordi;
  • spese veterinarie;
  • interessi passivi e altri oneri pagati su prestiti o mutui agrari;
  • interessi passivi ed altri oneri pagati in relazione ai mutui ipotecari per l’acquisto, la costru­zione o la ristrutturazione di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, compresa la re­lativa documentazione (contratto di mutuo, contratto di acquisto, spese notarili, spese di istruttoria bancaria, ecc.);
  • interessi passivi ed altri oneri pagati in relazione a mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione di edifici;
  • interessi passivi su mutui stipulati prima del 1993 per l’acquisto di immobili diversi dall’abi­ta­zione principale;
  • canoni e relativi oneri accessori, oltre al costo di riscatto, derivanti da contratti di locazione fi­nanziaria stipulati per acquistare un immobile da destinare ad abitazione principale;
  • contributi pubblici ricevuti per il pagamento degli interessi passivi relativi ai mutui immo­biliari ed eventuali revoche;
  • spese per la manutenzione, protezione o restauro di beni culturali o ambientali vincolati;
  • provvigioni pagate nel 2025 ad intermediari immobiliari per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, anche a seguito di contratto preliminare registrato;
  • premi versati nel 2025 per polizze vita o infortuni, derivanti da contratti stipulati o rinnovati sino al 31.12.2000;
  • premi versati nel 2025 per assicurazioni sul rischio morte, invalidità permanente non infe­riore al 5% o non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani, derivanti da contratti stipulati o rinnovati dall’1.1.2001;
  • premi versati nel 2025 per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi relativa­mente a unità immobiliari ad uso abitativo, in relazione a polizze stipulate dall’1.1.2018;
  • spese sostenute nel 2025 per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale;
  • spese sostenute nel 2025 per la frequenza di asili nido, pubblici o privati, da parte dei figli;
  • spese sostenute nel 2025 per la frequenza delle scuole dell’infanzia, delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo grado e delle scuole secondarie di secondo grado, pubbliche o private;
  • spese sostenute nel 2025 per la frequenza, presso università statali o non statali, anche estere, di corsi di istruzione universitaria, di master, di corsi di perfezionamento o di specializzazione universitaria, di dottorati di ricerca;
  • spese sostenute nel 2025 per la frequenza di Conservatori musicali e di Scuole di specializza­zione per l’abilitazione all’insegnamento;
  • spese sostenute nel 2025 per i canoni di locazione, i contratti di ospitalità o gli atti di assegna­zione relativi a studenti universitari “fuori sede”, anche in relazione ad Università all’estero;
  • spese per l’istruzione in relazione alle quali è stata riconosciuta una borsa di studio dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano;
  • spese per il riscatto della laurea di familiari a carico che non hanno ancora iniziato a lavorare;
  • spese sostenute nel 2025 per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi di età compre­sa tra 5 e 18 anni;
  • spese sostenute nel 2025 per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della L. 21.12.99 n. 508, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica;
  • spese per gli addetti all’assistenza di persone non autosufficienti (c.d. “badanti”), anche se so­stenute per familiari a carico;
  • spese per prestazioni rese da case di cura e di riposo;
  • spese funebri sostenute nel 2025, anche per persone defunte non legate da vincoli di coniugio, parentela o affinità;
  • contributi associativi alle società di mutuo soccorso;
  • erogazioni liberali a favore di istituti scolastici, istituti di alta formazione e università;
  • erogazioni liberali a favore di attività culturali e artistiche;
  • erogazioni liberali a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;
  • erogazioni liberali a favore di popolazioni colpite da calamità o da altri eventi straordinari, avvenuti anche all’estero;
  • erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo e di fondazioni operanti nel setto­re musicale;
  • erogazioni liberali a favore della società di cultura “La Biennale di Venezia”;
  • erogazioni liberali a favore dell’ospedale “Galliera” di Genova per l’attività del registro nazio­nale dei donatori di midollo osseo;
  • erogazioni liberali al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.

Obbligo di tracciabilità

Dall’1.1.2020, la detrazione IRPEF del 19% (sono escluse le detrazioni con percentuali diverse) spetta soltanto se il pagamento dell’onere è avvenuto con:

  • bonifico bancario o postale;
  • altri sistemi di pagamento, diversi dal pagamento in contante, previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97 (es. carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

 

L’obbligo della tracciabilità dei pagamenti non riguarda le spese sostenute per l’acquisto di medi­ci­nali e dispositivi medici e per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

 

Ove ricorra l’obbligo di tracciabilità, occorre produrre anche la documentazione relativa alle mo­da­lità di pagamento (es. ricevute dei bonifici, ricevute dei pagamenti mediante carta di debito o di credito, estratti conto bancari o postali).

 

 Documentazione relativa agli oneri che danno diritto alla detrazione d’imposta del 26%:

  • erogazioni liberali in denaro a favore di ONLUS e di soggetti che gestiscono iniziative umanitarie;
  • erogazioni liberali in denaro a favore di partiti e movimenti politici.

 

Documentazione relativa agli oneri che danno diritto alla detrazione d’imposta del 30%:

  • somme investite nel capitale sociale di start up innovative, direttamente o tramite organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o altre società di capitali che investano prevalen­temente in start up innovative; la detrazione spetta anche ai soci di snc e sas, pro quota, in relazione agli investimenti fatti dalla società;
  • investimenti in piccole e medie imprese (PMI) innovative;
  • erogazioni liberali, in denaro o in natura, a favore di ONLUS, associazioni di promozione so­ciale (APS) ed enti del Terzo settore iscritti nel RUNTS.

 

Documentazione relativa agli oneri che danno diritto alla detrazione d’imposta del 35%:

  • erogazioni liberali, in denaro o in natura, a favore di organizzazioni di volontariato (ODV ed enti del Terzo settore iscritti nel RUNTS).

 

Documentazione relativa agli oneri per la “pace contributiva” che danno diritto alla detrazione d’imposta del 50%

Oneri sostenuti nel 2025 per fruire del riscatto dei periodi non coperti da contribuzione da parte di coloro che al 31.12.95 non avevano anzianità contributiva (c.d. “pace contributiva” di cui all’art. 20 del DL 28.1.2019 n. 4).

La detrazione spetta anche ai superstiti dell’assicurato o ai suoi parenti ed affini entro il secondo gra­do che hanno presentato domanda e sostenuto l’onere per conto dell’assicurato stesso.

La detrazione spetta sull’ammontare effettivamente versato nel corso del 2025 ed è ripartita in 5 rate annuali di pari importo.

Non può essere detratta la spesa sostenuta nel 2025 che è stata fruita in sostituzione delle re­tri­buzioni premiali e indicata nella Certificazione Unica 2026.

 

Indicare gli oneri sostenuti in anni precedenti al 2025 per i quali spettano le relative rate (se non già a conoscenza dello Studio).

 

Documentazione relativa agli oneri per investimenti in start up innovative in regime de minimis che danno diritto alla detrazione d’imposta del 65%:

  • somme investite nel capitale sociale di start up innovative in regime de minimis, per le quali è stata presentata al Ministero dello Sviluppo economico l’apposita istanza; la detrazione spetta in alternativa a quella ordinaria.

 

 Documentazione relativa alle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici che danno diritto alla detrazione dal 50% al 110%

Per le spese sostenute dall’1.3.2019 al 31.12.2021 spettava una detrazione del 50% per l’acquisto e la posa in opera delle infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (c.d. “wall box”) dei privati, compresi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW (la detrazione non è stata prorogata per gli anni successivi al 2021).

Tuttavia, può competere la detrazione per il superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, per le spesesostenute fino al 31.12.2025 da determinati soggetti (per le spese sostenute fino al 31.12.2022 l’aliquota è del 110%, per le spese sostenute nel 2023 l’aliquota può essere del 90% o del 110%, per le spese sostenute nel 2024 l’aliquota è del 70% e per le spese sostenute nel 2025 l’aliquota è del 65%), se l’intervento di installazione delle colonnine di ricarica è effettuato congiuntamente a un intervento “trainante” di efficienza energetica.

 

Documentazione relativa alle spese per gli interventi di recupero edilizio che danno diritto alla detrazione del 36% o 50% (65%, 70%, 90% o 110% per gli interventi fotovoltaici “trainati” con superbonus):

  • codice fiscale del condominio, della società di persone o di altri enti di cui all’art. 5 del TUIR (in assenza del codice fiscale del condominio minimo documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto all’agevolazione, un’autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio);
  • dati catastali degli immobili oggetto di intervento; nel caso in cui i lavori siano effettuati dal de­tentore (es. conduttore), anziché dal possessore, estremi di registrazione del­l’atto che costi­tui­sce il titolo per la detenzione (es. contratto di locazione) e dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile all’esecuzione dei lavori effettuati dal detentore;
  • documentazione relativa agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino di immobili dan­neggiati a seguito di eventi calamitosi, qualora sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • comunicazione preventiva all’azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente della da­ta di inizio dei lavori, qualora tale comunicazione sia obbligatoria secondo le vigenti dispo­sizioni in materia di sicurezza dei cantieri;
  • ricevute di effettuazione dei pagamenti tramite bonifico bancario o postale;
  • ricevute di pagamento delle spese relative ad oneri di urbanizzazione, tassa per l’occupazione del suolo pubblico, imposta di bollo e diritti per concessioni, autorizzazioni e denunce inizio lavori, in relazione ai lavori edilizi agevolabili, anche se non effettuate con bonifico bancario o postale;
  • fatture rilasciate dal soggetto che ha eseguito i lavori;
  • certificazione dell’amministratore di condominio della quota delle spese sulle parti comuni che danno diritto alla detrazione;
  • attestazione del venditore delle spese sostenute per la realizzazione di box o posti auto perti­nen­ziali, acquistati nel 2025 anche mediante contratto preliminare di compravendita registrato oppure tramite atto di assegnazione delle cooperative edilizie;
  • eventuali atti di assenso (licenze, concessioni e autorizzazioni edilizie, ecc.) relativi a lavori av­viati nel 2025 (al fine di verificare se si tratta di mera continuazione di interventi pregressi);
  • documentazione relativa agli interventi effettuati e alle detrazioni usufruite dal venditore, dal do­nante o dal defunto, in caso di vendita, donazione o successione, qualora il diritto alla de­trazio­ne si trasferisca all’acquirente, donatario o erede;
  • comunicazione all’ENEA in relazione agli interventi ultimati dall’1.1.2018, con la relativa ricevuta di trasmissione;
  • per i lavori edili, agevolati con superbonus, avviati dal 28.5.2022 di cui all’allegato X al DLgs. 81/2008, eseguiti da imprese che hanno lavoratori dipendenti, il cui importo è comples­siva­mente superiore a 70.000,00 euro, copia del contratto di affidamento dei lavori ove viene indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali compara­tivamente più rap­presentative sul piano nazionale (in caso di mancata indicazione del CCNL nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà proveniente dall’impresa esecutrice dei lavori, attestante il contratto collettivo uti­lizzato nell’e­secuzione dei lavori edili relativi alla fattura medesima).

 

In relazione agli interventi di recupero edilizio riguardanti l’installazione di impianti solari fotovoltaici e l’installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari foto­voltaici agevolati, può competere la detrazione per il superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, per le spese sostenute fino al 31.12.2025 da determinati soggetti (per le spese sostenute fino al 31.12.2022 l’aliquota è del 110%, per le spese sostenute nel 2023 l’aliquota può essere del 90% o del 110%, per le spese sostenute nel 2024 l’aliquota è del 70% e per le spese sostenute nel 2025 l’aliquota è del 65%), se gli interventi sono effettuati congiuntamente ad un intervento “trainante” di riduzione del rischio sismico o di efficienza energetica.

 

Documentazione relativa all’acquisto di unità immobiliari in fabbricati interamente ristrutturati da imprese che danno diritto alla detrazione del 36% o 50%:

  • atto di acquisto, assegnazione o preliminare di vendita registrato dell’unità immobiliare dal quale si evinca la data di inizio e fine lavori nonché il numero dei contitolari, situata in un fab­bricato interamente ristrutturato da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da coope­ra­tive edili­zie, ovvero documentazione di acconti già versati;
  • in mancanza di tali informazioni nei predetti atti, dichiarazione dell’impresa di costruzione o della cooperativa edilizia che attesti le sopracitate condizioni;
  • codice fiscale dell’impresa o della cooperativa che ha effettuato i lavori.

  

Documentazione relativa agli interventi antisismici che danno diritto alla detrazione del 65%

Documentazione relativa alle spese sostenute dal 4.8.2013 al 31.12.2016 per interventi relativi all’a­dozione di misure antisismiche:

  • le cui procedure autorizzatorie sono state attivate dal 4.8.2013;
  • su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 o 2);
  • riguardanti costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive (agricole, pro­fessionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali).

 

Documentazione relativa agli interventi antisismici che danno diritto alla detrazione dal 36% al 110% (c.d. “sismabonus”)

Documentazione relativa alle spese sostenute dal 2017 al 2025 per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche:

  • le cui procedure autorizzatorie sono state attivate dall’1.1.2017;
  • su edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 o 3;
  • riguardanti costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive (agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali);
  • comunicazione all’ENEA in relazione agli interventi ultimati dall’1.1.2018, con la relativa ricevuta di trasmissione;
  • per i lavori edili, agevolati con superbonus, avviati dal 28.5.2022 di cui all’allegato X al DLgs. 81/2008, eseguiti da imprese che hanno lavoratori dipendenti, il cui importo è complessiva­mente superiore a 70.000,00 euro, copia del contratto di affidamento dei lavori ove viene indi­cato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del set­tore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativa­mente più rappresentative sul piano nazionale (in caso di mancata indicazione del CCNL nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà proveniente dall’impresa esecutrice dei lavori, attestante il contratto collettivo uti­lizzato nell’esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura medesima).

 

Verificare il possesso delle asseverazioni richieste per gli interventi antisismici che determinano la riduzione della classe di rischio sismico, di cui ai co. 1-quater e 1-quinquies dell’art. 16 del DL 63/2013 (per le spese sostenute fino al 31.12.2024 detrazione del 70% o 80%, 75% o 85%, per le spese sostenute nel 2025 detrazione del 36% o 50%).

 

Per le spese sostenute fino al 31.12.2025, la detrazione è riconosciuta per taluni soggetti nella misura del superbonus (per le spese sostenute fino al 31.12.2022 l’aliquota è del 110%, per le spese sostenute nel 2023 l’aliquota può essere del 90% o del 110%, per le spese sostenute nel 2024 l’aliquota è del 70% e per le spese sostenute nel 2025 l’aliquota è del 65%), ove siano rispettati i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti (asseverazione sempre necessaria).

 

Se per gli interventi di miglioramento sismico spetta il superbonus e se il beneficiario della detrazione opta per la cessione del corrispondente credito all’impresa di assicurazione con la quale stipula contestualmente una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, sul premio assicurativo la detrazione del 19% è elevata al 90%.

 

Documentazione relativa agli acquisti di unità immobiliari in edifici antisismici che danno diritto alla detrazione del 36% o 50% o del 75% o 85% (c.d. “sismabonus acquisti”)

Documentazione relativa alle spese sostenute dal 2017 al 2025 per l’acquisto di unità immobiliari:

  • le cui procedure autorizzatorie degli interventi di demolizione e ricostruzione dell’intero edificio sono iniziate successivamente all’1.1.2017;
  • nei Comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28.4.2006 n. 3519;
  • oggetto di interventi relativi all’adozione di misure antisismiche realizzati da parte di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, mediante demolizione e ricostruzione di interi edi­fici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio pre­esistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, le quali imprese provvedano, entro 30 mesi (18 mesi fino al 30.7.2021) dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile;
  • comunicazione all’ENEA in relazione agli interventi ultimati dall’1.1.2018, con la relativa ricevuta di trasmissione.

 

Per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 30.6.2022, la detrazione è elevata al 110% ove fossero rispettati i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti (asseverazione sempre necessaria). In taluni casi, il “sismabonus acquisti” spettava nella misura del 110% a determinate condizioni ove gli atti d’acquisto fossero stati effettuati entro il 31.12.2022.

Per le spese sostenute nel 2025 la detrazione può competere nella misura del 50% o del 36% a seconda che l’unità immobiliare acquistata sia destinata o meno ad abitazione principale da parte dell’acquirente.

 

  

Documentazione relativa agli interventi antisismici combinati con quelli di riqualificazione ener­getica, sulle parti comuni condominiali, che danno diritto alla detrazione del 36% o 50% o dell’80% o 85% (c.d. “bonus combinato sisma-eco”)

Documentazione relativa alle spese sostenute dal 2018 al 2025 per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali:

  • le cui procedure autorizzatorie sono state attivate dall’1.1.2017;
  • ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3;
  • finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica.

 

Per le spese sostenute nel 2025 la detrazione può competere nella misura del 50% o del 36% a seconda che l’unità immobiliare sia destinata o meno ad abitazione principale.

   

Documentazione relativa agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti che danno diritto alla detrazione dal 36% al 110% (c.d. “ecobonus” e “superbonus”)

  • fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute (ovvero altra idonea documentazione rilasciata da soggetti non tenuti all’osservanza della normativa IVA);
  • ricevute di effettuazione dei pagamenti tramite bonifico bancario o postale;
  • altra documentazione attestante i pagamenti effettuati (solo per soggetti titolari di redditi d’im­pre­sa);
  • copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese, per gli interventi effettuati sulle parti comuni del condominio;
  • dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile all’esecuzione dei lavori effet­tuati dal detentore;
  • asseverazione del tecnico abilitato (ovvero asseverazione del direttore dei lavori o certifica­zione dei produttori di beni con determinate caratteristiche energetiche);
  • attestato di certificazione energetica o di qualificazione energetica, rilasciato da un tecnico abi­litato (ove necessario in relazione ai lavori eseguiti);
  • copia della scheda informativa relativa agli interventi realizzati, inviata all’ENEA, con la relativa ricevuta di trasmissione;
  • attestazione della mancata conclusione dei lavori nel 2025;
  • documentazione relativa ad eventuali contributi e incentivi riconosciuti, per i medesimi interventi, dall’Unioneeuropea, dalle Regioni o dagli enti locali;
  • documentazione relativa agli interventi effettuati e alle detrazioni usufruite dal venditore, dal do­nante o dal defunto, in caso di vendita, donazione o successione, qualora il diritto alla detra­zione si trasferisca all’acquirente, donatario o erede;
  • per i lavori edili, agevolati con superbonus, avviati dal 28.5.2022 di cui all’allegato X al DLgs. 81/2008, eseguiti da imprese che hanno lavoratori dipendenti, il cui importo è comples­siva­mente superiore a 70.000,00 euro, copia del contratto di affidamento dei lavori ove viene indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali compara­tivamente più rappresentative sul piano nazionale (in caso di mancata indicazione del CCNL nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà proveniente dall’impresa esecutrice dei lavori, attestante il contratto collettivo utiliz­zato nell’e­secuzione dei lavori edili relativi alla fattura medesima).

 

Per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 30.6.2022 (fino al 31.12.2025 per alcuni soggetti), la detrazione è riconosciuta nella misura del superbonus (per le spese sostenute fino al 31.12.2022 l’aliquota è del 110%, per le spese sostenute nel 2023 l’aliquota può essere del 90% o del 110%, per le spese sostenute nel 2024 l’aliquota è del 70% e per le spese sostenute nel 2025 l’aliquota è del 65%) per alcuni interventi di riqualificazione energetica ove siano rispettati i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti (asseverazione sempre necessaria).

Per le spese sostenute nel 2025 l’ecobonus può competere nella misura del 50% o del 36% a seconda che l’unità immobiliare sia destinata o meno ad abitazione principale.

 

  

Documentazione relativa agli interventi di rifacimento delle facciate degli edifici che danno diritto alla detrazione del 90% o 60% (c.d. “bonus facciate”)

Documentazione relativa alle spese sostenute nel 2020 e2021 (con detrazione del 90%) e nel 2022 (con detrazione del 60%) per:

  • gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna (sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi);
  • di edifici ubicati in zona A o B ai sensi del DM 2.4.68 n. 1444 o in zone ad esse assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

 

In particolare:

  • fatture o ricevute fiscali, con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti;
  • ricevute di effettuazione dei pagamenti tramite bonifico bancario o postale (sono esclusi i sog­getti titolari di reddito d’impresa);
  • eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori;
  • dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, qualora si tratti di lavori per i quali non sono ne­ces­sarie comunicazioni o titoli abilitativi;
  • comunicazione preventiva all’azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente della data di inizio dei lavori, qualora tale comunicazione sia obbligatoria secondo le vigenti disposi­zioni in materia di sicurezza dei cantieri;
  • certificazione dell’amministratore di condominio della quota delle spese relative alle parti comuni che danno diritto alla detrazione (in mancanza del codice fiscale del condominio minimo, autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati ed indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio);
  • certificazione urbanistica dalla quale risulti che l’edificio oggetto dell’intervento ricade nelle zone assimilate alle zone A o B;
  • dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti la sussistenza del requisito della visibilità, anche parziale, dell’involucro esterno dell’edificio interessato dai lavori;
  • se si tratta di un intervento influente dal punto di vista termico, ricevuta della trasmissione all’ENEA della documentazione richiesta;
  • per i lavori edili avviati dal 28.5.2022 di cui all’allegato X al DLgs. 81/2008, eseguiti da imprese che hanno lavoratori dipendenti, il cui importo è complessivamente superiore a 70.000,00 euro, copia del contratto di affidamento dei lavori ove viene indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (in caso di mancata indicazione del CCNL nelle fatture emesse in relazione all’ese­cu­zione dei lavori, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà proveniente dall’im­presa ese­cutrice dei lavori attestante il contratto collettivo utilizzato nell’esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura medesima).

 

Documentazione relativa agli interventi per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche che danno diritto alla detrazione del 75% (c.d. “bonus barriere 75%”)

Documentazione relativa alle spese sostenute dal 2022 al 2025 per la realizzazione di interventi diretta­mente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, nonché per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità im­mobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche e, in caso di sostituzione dell’impianto, per lo smaltimento e la bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.

In particolare, sono richieste:

  • asseverazione rilasciata da tecnici abilitati che gli interventi rispettano i requisiti previsti dal DM 14.6.89 n. 236;
  • fatture o ricevute fiscali, con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acqui­siti;
  • ricevute di effettuazione dei pagamenti tramite bonifico bancario o postale;
  • altra documentazione attestante i pagamenti effettuati (solo per soggetti titolari di redditi d’im­presa);
  • eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori;
  • dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, qualora si tratti di lavori per i quali non sono neces­sarie comunicazioni o titoli abilitativi;
  • comunicazione preventiva all’azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente della data di inizio dei lavori, qualora tale comunicazione sia obbligatoria secondo le vigenti disposi­zioni in materia di sicurezza dei cantieri;
  • certificazione dell’amministratore di condominio della quota delle spese relative alle parti comuni che danno diritto alla detrazione (in mancanza del codice fiscale del condominio minimo, autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati ed indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio);
  • per i lavori edili avviati dal 28.5.2022 di cui all’allegato X al DLgs. 81/2008, eseguiti da imprese che hanno lavoratori dipendenti, il cui importo è complessivamente superiore a 70.000,00 euro, copia del contratto di affidamento dei lavori ove viene indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, sti­pulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (in caso di mancata indicazione del CCNL nelle fatture emesse in rela­zione all’ese­cu­zione dei lavori, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà proveniente dall’impresa ese­cutrice dei lavori, attestante il contratto collettivo utilizzato nell’esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura medesima).

 

Per le spese sostenute dal 30.12.2023 il “bonus barriere 75%” compete soltanto se gli interventi riguardano scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici ed il rispetto dei requisiti del DM 236/89 deve risultare da apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati.

Per i lavori iniziati prima del 30.12.2023 il “bonus barriere 75%” compete in relazione alla generalità degli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche ex art. 3 co. 3 del DL 29.12.2023 n. 212, che hanno i requisiti del DM 236/89.

  

Documentazione relativa al c.d. “bonus verde” che dà diritto alla detrazione del 36%

Documentazione relativa alle spese sostenute dal 2018 al 2024 per:

  • la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
  • la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

 

La detrazione spetta anche in relazione agli interventi sulle parti comuni condominiali e per le spese di progettazione e manutenzione connesse ai suddetti interventi.

In particolare:

  • fatture di acquisto o ricevute fiscali, con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti;
  • documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente, assegni bancari o postali);
  • eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori;
  • dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, qualora si tratti di lavori per i quali non sono neces­sarie comunicazioni o titoli abilitativi;
  • certificazione dell’amministratore di condominio della quota delle spese relative alle parti comuni che danno diritto alla detrazione (in mancanza del codice fiscale del condominio minimo, autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati ed indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio);
  • per i lavori edili avviati dal 28.5.2022 di cui all’allegato X al DLgs. 81/2008, eseguiti da imprese che hanno lavoratori dipendenti, il cui importo è complessivamente superiore a 70.000,00 euro, copia del contratto di affidamento dei lavori ove viene indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (in caso di mancata indicazione del CCNL nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà proveniente dall’im­pre­sa ese­cutrice dei lavori, attestante il contratto collettivo utilizzato nell’esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura medesima).

 

La detrazione spetta per le sole spese sostenute fino al 2024 e la suddetta documentazione deve es­sere prodotta per il riconoscimento delle successive rate, se non già in possesso dello Studio.

 

Documentazione relativa al c.d. “bonus mobili” che dà diritto alla detrazione del 50%

Documentazione relativa alle spese:

  • sostenute dall’1.1.2016 al 31.12.2021, per l’acquisto di mobili, grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla “A+” (ovvero classe “A” per i forni) in relazione alle apparecchia­ture per le quali è obbligatoria l’etichetta energetica, oppure grandi elettrodomestici per i quali non fosse ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica, comprese le spese di trasporto e di montaggio;
  • sostenute dall’1.1.2022 al 31.12.2025, per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla classe “A” per i forni, “E” per le lavatrici e lavasciugatrici e le lavastoviglie, “F” per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica;
  • finalizzati all’arredo di unità immobiliari residenziali:

–      oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo o manu­tenzione straordinaria;

–      oggetto di ricostruzione o ripristino a seguito di eventi calamitosi, sempreché sia stato di­chiarato lo stato di emergenza;

–      siti in fabbricati interamente oggetto di interventi di restauro o di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedano entro 18 mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.

La detrazione spetta anche in relazione ai mobili e agli elettrodomestici destinati alle parti comuni condominiali:

  • di un edificio residenziale (es. guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni con­dominiali, lavatoi, ecc.);
  • oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, manuten­zione straordinaria od ordinaria.

 

In particolare:

  • per le spese sostenute nel 2025, verificare che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati dall’1.1.2024;
  • fatture di acquisto, con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti;
  • documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente);
  • eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori;
  • comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’azienda sanitaria locale (ASL), qualora obbligatoria;
  • dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, qualora si tratti di lavori per i quali non sono neces­sarie comunicazioni o titoli abilitativi;
  • certificazione dell’amministratore di condominio della quota delle spese relative alle parti comuni che danno diritto alla detrazione;
  • comunicazione all’ENEA in relazione agli acquisti effettuati dall’1.1.2018, con la relativa ricevuta di trasmissione;
  • autocertificazione attestante l’utilizzo dei beni nell’immobile oggetto di interventi di recupero edilizio;
  • per i lavori edili avviati dal 28.5.2022 di cui all’allegato X al DLgs. 81/2008, eseguiti da imprese che hanno lavoratori dipendenti, il cui importo è complessivamente superiore a 70.000,00 euro, copia del contratto di affidamento dei lavori ove viene indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (in caso di mancata indicazione del CCNL nelle fatture emesse in relazione all’ese­cuzione dei lavori, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà proveniente dall’impresa esecutrice dei lavori, attestante il contratto collettivo utilizzato nell’esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura medesima).

   

Documentazione relativa al c.d. “bonus mobili” per le giovani coppie che dà diritto alla detrazione del 50%

Documentazione relativa alle spese sostenute dall’1.1.2016 al 31.12.2016 per l’acquisto di mobili da parte delle giovani coppie che nel 2015 o 2016 hanno acquistato un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.

In particolare:

  • atto di acquisto dell’immobile da cui rilevare la data in cui è stato effettuato e che in capo all’acquirente sia soddisfatto il requisito anagrafico dell’età;
  • fatture di acquisto, ricevute fiscali o scontrini parlanti con la specificazione della natura, qua­lità e quantità dei beni e servizi acquisiti;
  • documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avve­nuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di adde­bito sul conto corrente).

 

La detrazione spetta per le sole spese sostenute nel 2016 e la suddetta documentazione deve essere prodotta per il riconoscimento delle successive rate, se non già in possesso dello Studio.

 

Documentazione relativa all’acquisto di immobili di classe energetica A e B che danno diritto alla detrazione del 50% dell’IVA

Documentazione relativa alle spese sostenute dall’1.1.2016 al 31.12.2017, e alle spese sostenute nel 2023, per l’acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici, di ripristino o di ristrutturazione delle stesse, o da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari per gli acquisti nel 2023.

In particolare:

  • atto di acquisto dell’immobile avvenuto nel 2016 o 2017 (deve potersi evincere che l’immobile è stato acquistato dall’impresa costruttrice, di ripristino o di ristrutturazione, la destinazione d’uso dell’immobile e la classe energetica, il vincolo pertinenziale in caso di acquisto di per­tinenze) o atto di acquisto dell’immobile avvenuto nel 2023;
  • fatture di acquisto da cui si rilevi l’importo dell’IVA pagata nel 2016 e/o 2017 o nel 2023.

 

La detrazione è pari al 50% dell’imposta dovuta sul corrispettivo d’acquisto ed è ripartita in 10 quote annuali.

 

La documentazione relativa agli acquisti avvenuti nel 2016 o 2017 o nel 2023 deve essere prodotta per il riconoscimento delle successive rate della detrazione, se non già in possesso dello Studio.

 

 

Documentazione relativa ai contratti di locazione dell’abitazione principale:

  • eventuale contratto di locazione dell’abitazione principale, stipulato ai sensi della L. 431/98, sia a canone “convenzionale” che “libero”, compresi i contratti di durata transitoria;
  • documentazione riguardante eventuali contributi pubblici ricevuti per il pagamento dei canoni di locazione;
  • eventuale contratto di locazione da parte di lavoratori dipendenti che hanno trasferito la propria residenza (in un Comune distante oltre 100 Km e situato in una Regione diversa) per motivi di lavoro e che per questo trasferimento sono stati costretti a prendere in locazione un alloggio.

 

A disposizione porgiamo cordiali saluti.

 

                                                                                                          Studio Deusebio

                                                                                               Dottori Commercialisti Associati

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