Circolare n. 3 del 4 marzo 2025
OGGETTO: 1) NUOVA CLASSIFICAZIONE ATECO 2025 - Adempimenti statistici e amministrativi
2) SOCIETÀ DI CAPITALI: TASSA ANNUALE PER LA VIDIMAZIONE DEI LIBRI SOCIALI
1) NUOVA CLASSIFICAZIONE ATECO 2025 - ADEMPIMENTI STATISTICI E AMMINISTRATIVI PER IMPRESE E LIBERI PROFESSIONISTI
L’Istat ha sviluppato la nuova classificazione ATECO 2025 che entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2025 e sostituirà l’attuale versione della classificazione ATECO 2007 - Aggiornamento 2022. La realizzazione dell’ATECO 2025 è il risultato di un’articolata operazione di revisione effettuata in collaborazione con altri enti istituzionali sotto il coordinamento dell’Istat in qualità di responsabile della classificazione delle attività economiche.
La nuova classificazione verrà adottata a partire dal 1° aprile 2025 al fine di consentirne l’implementazione operativa da parte delle diverse amministrazioni che la utilizzano per la produzione primaria di dati amministrativi e per la raccolta e diffusione di dati statistici.
La normativa di riferimento della nuova classificazione è il Regolamento delegato (UE) 2023/137 della Commissione del 10 ottobre 2022, che modifica il Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio e successiva rettifica 2024/90720. ATECO 2025 pertanto è coerente con la classificazione europea di riferimento NACE Rev. 2.1.
La nuova classificazione dovrà essere utilizzata per tutti gli adempimenti non solo di natura statistica ma anche di natura amministrativa.
La struttura (codici e titoli) di ATECO 2025 è disponibile nel sito istituzionale dell’Istat www.istat.it nella sezione dedicata alla classificazione ATECO .
Nei prossimi mesi e in tempo utile per consentire le operazioni sopra descritte, l'Istat metterà progressivamente a disposizione tutte le altre informazioni utili in merito alla nuova classificazione
ATECO 2025 e gli strumenti aggiornati per navigare all’interno della classificazione, ricercare o individuare il codice ATECO di un’attività economica attraverso la descrizione della stessa e consultare le tabelle di corrispondenza, teorica e operativa, tra la precedente e la nuova versione ATECO.ATECO 2025
ADEMPIMENTI STATISTICI
Per le finalità statistiche perseguite dall’Istat, a partire dal 1° aprile 2025 tutti gli utenti del Portale statistico delle Imprese “Statistica&Imprese” potranno verificare l'attività economica svolta, mediante l’accesso al link di riferimento (https://imprese.istat.it).
Dopo la consueta autenticazione, un box in evidenza nella schermata di accesso al sistema consentirà la verifica della corretta riclassificazione avvenuta in ATECO 2025.
Attraverso queste nuove funzionalità, a partire dal 1° aprile 2025, l’utente potrà confermare la proposta di riclassificazione oppure, qualora non la ritenesse adeguata, avrà la possibilità di non confermare tale proposta.
In quest’ultimo caso, l’utente verrà indirizzato nella schermata Anagrafica dove potrà visionare l’attività economica prevalente svolta secondo la nuova classificazione ATECO 2025 (siacome codice sia come descrizione testuale) e potrà quindi richiederne una modifica tramite il canale di segnalazione già presente nel Portale.
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI PRESSO IL SISTEMA CAMERALE
Per le finalità amministrative, le camere di commercio hanno sviluppato apposite soluzioni perimplementare la nuova codifica ATECO nel registro delle imprese.
Il processo di riclassificazione sarà eseguito d’ufficio a partire dal 1° aprile 2025 e le impreseinteressate saranno informate dell’avvenuto aggiornamento tramite gli strumenti digitali messi a disposizione dalla propria camera di commercio.
Per una transizione graduale alla nuova classificazione, la visura camerale dell’impresa riporterà per unperiodo transitorio sia i nuovi codici ATECO sia quelli precedenti.
ADEMPIMENTI FISCALI
Per le finalità fiscali, tutti gli operatori IVA saranno tenuti ad utilizzare i codici attività indicati nella nuova classificazione ATECO 2025 negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle entrate, salva diversa indicazione riportata nelle istruzioni dei modelli fiscali.
Come previsto con la Risoluzione n. 262/E del 24 giugno 2008, l’adozione della nuova classificazione ATECO 2025 non comporta l’obbligo di presentare un’apposita dichiarazione di variazione dati ai sensi degli articoli 35 e 35-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Tuttavia, la classificazione ATECO 2025 introduce modifiche sia nella struttura dei codici che nei rispettivi titoli e contenuti.
Al riguardo, qualora il contribuente rilevi la necessità di comunicare all’Agenzia delle entrate una nuova codifica che meglio rappresenta l’attività svolta, si ricorda che:
- se il contribuente è iscritto nel Registro delle Imprese delle Camere di commercio, la dichiarazione dovrà essere effettuata con la Comunicazione Unica (ComUnica) messa a disposizione da Unioncamere;
- se il contribuente non è iscritto al Registro delle Imprese delle Camere di commercio, dovrà invece utilizzare uno dei modelli pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle entrate(www.agenziaentrate.gov.it) (modello AA7/10 per società, enti, associazioni, eccetera; modelloAA9/12 per imprese individuali, lavoratori autonomi, artisti e professionisti, eccetera; modello AA5/6per enti non commerciali, associazioni, eccetera; modello ANR/3 per l’identificazione diretta ai fini IVA di soggetto non residente).
2) SOCIETÀ DI CAPITALI: TASSA ANNUALE PER LA VIDIMAZIONE DEI LIBRI SOCIALI
Ricordiamo che entro il 17 marzo 2025, dovrà essere effettuato il versamento della tassa annuale di concessione governativa per la bollatura e la numerazione dei registri.
Soggetti obbligati
Società di capitali (es. spa, sapa e srl) anche se in liquidazione, fatta eccezione per i seguenti soggetti:
- Le società cooperative e le mutue assicuratrici;
- Consorzi che non assumono la forma di società consortili (R.M. 10.11.90, n. 411461);
- Società di capitali dichiarate fallite;
- Società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro affiliate ad una Federazione sportiva nazionale, ad una disciplina sportiva associata o ad un Ente di formazione sportiva a condizione che il relativo atto costitutivo sia conforme a quanto prescritto dalla Legge n. 289/2002.
Ammontare della tassa
L’ammontare della tassa è pari a:
- 309,87 euro per le società di capitali con capitale o fondo di dotazione inferiore o uguale a 516.456,90 euro;
- 516,46 euro per le società di capitali con capitale o fondo di dotazione superiore a 516.456,90 euro;
L’ammontare del capitale sociale di riferimento deve essere verificato alla data del 1° gennaio 2025.
Modalità di pagamento
Il pagamento deve essere effettuato tramite il Mod.F24, Sezione Erario indicando il codice tributo 7085, periodo di riferimento 2025.
Sanzioni
In caso di omesso versamento si applica una sanzione amministrativa che va dal 100 al 200% della tassa medesima, con possibilità ravvedimento operoso.
A disposizione porgiamo cordiali saluti.
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