Circolare n. 9 del 3 giugno 2025
OGGETTO: Invito a comunicare gli indirizzi pec per gli amministratori societa’
Come già anticipato nella Nostra circolare n. 7 del 24 marzo u.s., l’articolo 1, comma 860, L. 207/2024, modificando l’articolo 5, comma 1, D.L. 179/2012, ha introdotto l’obbligo di iscrizione nel Registro Imprese del domicilio digitale (PEC) degli amministratori di imprese costituite in forma societaria.
Con la Nota n. 43836 del 12.3.2025 il Mimit ha fornito i primi orientamenti interpretativi e chiarimenti, volti a fornire indicazioni operative alle Camere di commercio in vista della corretta ed efficace applicazione delle nuove disposizioni normative.
Soggetti Obbligati e esclusi
l nuovo obbligo riguarda le imprese costituite in forma societaria, ovvero tutte le società, sia di capitale che di persone, che svolgono un’attività d’impresa.
Sono escluse dalla novità:
- le società alle quali è precluso lo svolgimento di un’attività commerciale, come le società semplici, salvo le società semplici esercenti attività agricola;
- le società di mutuo soccorso;
- i consorzi, anche con attività esterna, nonché le società consortili;
- gli enti giuridici non costituiti in forma societaria o non rivolti allo svolgimento di una attività imprenditoriale.
Rientrano nel campo di applicazione del nuovo obbligo anche le reti d’imprese, quando creano un fondo patrimoniale comune, svolgono un’attività commerciale rivolta a terzi e, quindi, possono iscriversi nella Sezione ordinaria del Registro imprese, acquisendo soggettività giuridica.
La Nota n. 43836 del 12.3.2025 del Mimit ha chiarito che:
- oggetto di comunicazione è la PEC di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, cui formalmente compete il potere di gestione degli affari sociali, con le connesse funzioni di dirigenza ed organizzazione. Ne consegue che vanno ricompresi nell’obbligo anche i liquidatori della società;
- l’indirizzo PEC dell’amministratore deve essere diverso rispetto all’indirizzo PEC della società;
- in presenza di una pluralità di amministratori dell’impresa, va iscritto un indirizzo PEC per ciascun amministratore. Quantomeno, il soggetto che ricopre l’incarico di amministratore per più società può scegliere di utilizzare un unico indirizzo PEC.
Decorrenza dell’obbligo
Per quanto riguarda la decorrenza dell’obbligo, atteso che la norma è entrata in vigore l’1.1.2025:
- le imprese costituite dall’1.1.2025, o che comunque presentano la domanda di iscrizione al Registro Imprese successivamente a questa data, devono assolvere l’obbligo di comunicazione dell’indirizzo PEC dell’amministratore contestualmente al deposito della domanda di iscrizione al Registro Imprese;
- le imprese che risultano già costituite all’1.1.2025 devono assolvere l’obbligo di comunicazione dell’indirizzo PEC dell’amministratore entro il 30 giugno 2025. Peraltro, la scadenza del 30 giugno 2025 rileva anche per regolarizzare la posizione dell’impresa che ha comunicato lo stesso indirizzo PEC per sé e per l’amministratore.
Importi dovuti per la presentazione della comunicazione
L’iscrizione e variazione dell’indirizzo PEC dell’amministratore nel Registro Imprese non è dovuta l’imposta di bollo né i diritti di segreteria al pari dell’iscrizione e variazione dell’indirizzo PEC dell’impresa.
Il costo dello Studio per la presentazione della pratica sarà di € 100,00 più IVA.
Omessa presentazione della comunicazione e sanzioni
L’omessa comunicazione dell’indirizzo PEC dell’amministratore comporta:
- il blocco dell’iter istruttorio della domanda presentata (ad esempio, per il rinnovo dell’amministratore). In tal caso la Camera di commercio competente richiederà il dato mancante, che dovrà essere fornito entro un termine non superiore a 30 giorni, pena il rigetto della domanda;
- l’irrogazione della sanzione di cui all’articolo 2630, cod. civ., da 103 a 1.032 euro, con la riduzione a 1/3 nel caso la violazione venga sanata entro 30 giorni dal termine prescritto.
A fronte di quest’obbligo, si invita pertanto a richiedere per ciascun amministratore di società una PEC univoca e di comunicarcela entro il 11 giugno p.v. in modo da poter presentare la relativa pratica al Registro imprese entro il 30 giugno p.v..
A disposizione porgiamo cordiali saluti.
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