Circolare n. 8 del 16 giugno 2026
Oggetto Iper – ammortamenti Nuova disciplina della legge di bilancio 2026 – Decreti attuativi
L’art. 1 co. 427 - 436 della L. 30.12.2025 n. 199 (legge di bilancio 2026) ha previsto una nuova maggiorazione del costo d’acquisto e dei canoni di leasing, ai fini degli ammortamenti, per i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano, dall’1.1.2026 al 30.9.2028, investimenti in beni strumentali tecnologicamente avanzati o finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo, nota come iper-ammortamento.
Tale agevolazione sostituisce, in sostanza, i precedenti crediti d’imposta transizione 4.0 e 5.0.
L’art. 7 del DL 27.3.2026 n. 38 (conv. L. 22.5.2026 n. 88) ha modificato la disciplina originaria, stabilendo:
- l’eliminazione della disposizione che limitava il beneficio dell’iper-ammortamento ai soli acquisti di beni prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo (fermi restando gli specifici requisiti previsti per gli impianti fotovoltaici);
- l’impatto degli iper-ammortamenti sul concordato preventivo biennale, prevedendo che nella determinazione del reddito d’impresa oggetto di concordato preventivo biennale (CPB), ai fini delle imposte sui redditi, non rileva la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria eventualmente spettante.
Con il DM 7.5.2026, pubblicato sul sito del Ministero delle Imprese e del made in Italy (MIMIT) in data 11.6.2026, sono state definite le disposizioni attuative del nuovo iper-ammortamento.
Il successivo DM 10.6.2026, in attuazione dell’art. 5 del suddetto DM 7.5.2026, ha inoltre definito i termini di apertura della piattaforma per la presentazione delle comunicazioni per l’accesso e approvato i relativi modelli.
1 BENI AGEVOLABILI
Sono agevolabili con l’iper-ammortamento due categorie di investimenti:
- beni materiali e immateriali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, ricompresi negli Allegati IV e V alla L. 199/2025 (che sostituiscono e aggiornano gli ex Allegati A e B alla L. 232/2016), interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- beni materiali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, anche a distanza, compresi i relativi sistemi di stoccaggio.
Le spese agevolabili relative a tale seconda categoria di beni sono state definite dall’art. 8 del DM 7.5.2026.
Nell’ambito degli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, localizzati sulle medesime particelle catastali su cui insiste la struttura produttiva, ovvero localizzati su particelle catastali differenti, a condizione che siano connessi alla rete elettrica per il tramite di punti di prelievo (POD) esistenti e riconducibili alla medesima struttura produttiva, ovvero, nei casi di cui all’art. 30 co. 1 lett. a) n. 2 del DLgs. 8.11.2021 n. 199, localizzati nella medesima zona di mercato su cui insiste la struttura produttiva, sono agevolabili le spese relative:
- ai gruppi di generazione dell’energia elettrica;
- ai trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché i misuratori dell’energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica;
- agli impianti per la produzione di energia termica, inclusi i relativi sistemi di accumulo, utilizzata esclusivamente come calore di processo e non cedibile a terzi, con elettrificazione dei consumi termici, alimentata tramite energia elettrica rinnovabile autoprodotta e autoconsumata ovvero certificata come rinnovabile attraverso un contratto di fornitura di energia rinnovabile ai sensi della deliberazione ARERA ARG/elt 104/11;
- ai servizi ausiliari di impianto;
- agli impianti per lo stoccaggio dell’energia asserviti agli impianti di cui al primo punto.
È stato, tra l’altro, previsto che:
- il dimensionamento degli impianti di produzione di energia elettrica non può eccedere il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva, calcolato sui consumi medi annui dell’esercizio precedente;
- per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e i relativi sistemi di accumulo, il costo massimo ammissibile delle suddette spese è calcolato secondo i parametri previsti all’Allegato 1 al DM 7.5.2026.
Destinazione a strutture produttive situate nel territorio dello Stato
Tutti i beni devono essere destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato.
Per struttura produttiva si intende un sito costituito da una o più unità locali o stabilimenti insistenti sulla medesima particella catastale o su particelle contigue, finalizzato alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotato di autonomia tecnico-funzionale e organizzativa (così l’art. 1 co. 1 lett. m) del DM 7.5.2026).
2 PROFILI TEMPORALI
Ai sensi dell’art. 2 del DM 7.5.2026, sono oggetto del nuovo iper-ammortamento gli investimenti agevolati completati dall’1.1.2026 al 30.9.2028.
Per “completamento degli investimenti” si intende (art. 1 co. 1 lett. l) del DM 7.5.2026):
- la data di effettuazione degli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli Allegati IV e V alla L. 199/2025, secondo le regole generali della competenza fiscale previste dall’art. 109 co. 1 e 2 del TUIR, a prescindere dai principi contabili adottati;
- la data di fine lavori degli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo.
3 PROCEDURA DI ACCESSO ALL'AGEVOLAZIONE
L’art. 3 del DM 7.5.2026 ha definito la procedura per l’accesso agli iper-ammortamenti.
3.1 COMUNICAZIONI PRINCIPALI PER L'ACCESSO
Sono previste tre comunicazioni principali:
- una comunicazione preventiva;
- una comunicazione di conferma dell’investimento;
- una comunicazione di completamento.
Il mancato invio di tali comunicazioni, nei termini e con le modalità previste, comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione dell’iper-ammortamento.
Comunicazione preventiva
L’impresa deve anzitutto trasmettere una o più comunicazioni preventive per ciascuna struttura produttiva cui si riferiscono gli investimenti, con l’indicazione tra l’altro:
- dei dati identificativi dell’impresa e della struttura produttiva;
- della tipologia e dell’ammontare degli investimenti nei beni materiali e immateriali di cui agli Allegati IV e V alla L. 199/2025, nonché della data prevista di interconnessione;
- della tipologia e dell’ammontare degli investimenti nei beni per l’autoproduzione e l’autoconsumo da fonti di energia rinnovabile, nonché della data prevista di entrata in funzione;
- dei dati relativi all’applicazione della maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.
Comunicazione di conferma
Per ciascuna comunicazione preventiva, entro 60 giorni dalla notifica della comunicazione di esito positivo inviata dal GSE, l’impresa trasmette la relativa comunicazione di conferma dell’investimento, con indicazione della data e dell’importo del pagamento relativo all’ultima quota dell’acconto per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione di ciascun bene, contenente i dati identificativi delle fatture relative ai costi agevolabili.
Per i beni in leasing, il pagamento di quote per il raggiungimento del 20% è soddisfatto con la stipula del contratto di leasing e l’impegno assunto con il fornitore della società concedente con la sottoscrizione dell’ordine di acquisto.
La comunicazione di conferma non può avere ad oggetto investimenti in beni diversi o di ammontare superiore rispetto a quelli oggetto della comunicazione preventiva trasmessa.
Comunicazione di completamento
Al completamento degli investimenti, avvenuta l’interconnessione dei beni materiali e immateriali 4.0, e in ogni caso entro il 15.11.2028 (termine prorogato di 20 giorni in caso di richiesta di documentazione integrativa da parte del GSE), l’impresa trasmette una o più comunicazioni di completamento riferite a uno o più beni oggetto della medesima comunicazione di conferma.
Tali comunicazioni devono essere corredate da attestazioni di possesso della documentazione richiesta, vale a dire la perizia tecnica asseverata e la certificazione contabile.
Ricevute del GSE
A seguito della trasmissione delle comunicazioni, l’impresa ottiene una ricevuta di avvenuto invio rilasciata dalla piattaforma informatica.
Il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza delle informazioni rese, entro 10 giorni dalla ricevuta di avvenuto invio delle comunicazioni, comunica all’impresa l’esito positivo delle verifiche effettuate (ovvero i dati e la documentazione da integrare nel termine di 10 giorni).
3.2 MODALITA' E TERMINI DI APERTURA PER LA PRESENTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI PRINCIPALI
Secondo quanto previsto con il DM 10.6.2026:
- le comunicazioni vanno presentate esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell’apposita sezione “Area Clienti” del sito internet del GSE (www.gse.it), accessibile tramite SPID, utilizzando i modelli e le istruzioni di compilazione resi disponibili;
- dalle ore 12.00 del 12.6.2026 è possibile presentare esclusivamente le comunicazioni preventive, utilizzando i modelli e le istruzioni di compilazione resi disponibili;
- con un successivo decreto direttoriale sarà attivata la possibilità di presentare le comunicazioni di conferma del 20% e quelle di completamento.
3.3 COMUNICAZIONI PERIODICHE DI MONITORAGGIO
A partire dalla prima comunicazione preventiva trasmessa e fino al termine di fruizione dell’agevolazione, ciascuna impresa è tenuta inoltre a trasmettere:
- entro il 20 gennaio di ciascun anno, una comunicazione periodica contenente le informazioni relative agli investimenti effettuati, al costo sostenuto e alla previsione di utilizzo del beneficio;
- entro il successivo 30 giugno, una comunicazione integrativa della precedente recante il relativo piano di ammortamento, con indicazione delle quote relative all’incentivo imputate in ciascun esercizio.
4 MISURA E FRUIZIONE DELL' IPER - AMMORTAMENTO
L’agevolazione consiste in una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni nuovi, rilevante esclusivamente ai fini della deduzione fiscale extracontabile delle maggiori quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.
L’iper-ammortamento si sostanzia quindi in una variazione in diminuzione da effettuare nel modello REDDITI.
4.1 MISURA DELLA MAGGIORAZIONE
Ai sensi dell’art. 4 co. 2 del DM 7.5.2026, il beneficio è determinato sulla base delle spese agevolabili per gli investimenti rilevanti completati, in ciascuna annualità, nella misura del:
- 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.
Il DM conferma quindi che il limite va calcolato per singolo anno, come rilevato anche nella Relazione al DL 38/2026.
4.2 DECORRENZA PER LA FRUIZIONE DELLA MAGGIORAZIONE
L’art. 4 co. 1 del DM 7.5.2026 dispone che la maggiorazione del costo di acquisizione dei beni rileva, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, a decorrere dal periodo d’imposta nel quale l’impresa trasmette al GSE la comunicazione di completamento degli investimenti, sempre che il bene oggetto di investimento sia entrato in funzione entro il medesimo periodo d’imposta.
La fruizione della maggiorazione è, in ogni caso, subordinata alla ricezione della comunicazione di esito positivo delle verifiche effettuate dal GSE rispetto a ciascuna comunicazione di completamento degli investimenti.
5 DOCUMENTAZIONE
L’effettività e la conformità degli investimenti sono comprovate da una perizia tecnica asseverata e da una certificazione contabile.
5.1 PERIZIA TECNICA ASSEVERATA
Sono richieste apposite perizie asseverate, corredate di analisi tecniche (o un’attestazione rilasciata da un ente di certificazione accreditato), comprovanti:
- le caratteristiche tecniche dei beni, tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati IV e V alla L. 199/2025, l’interconnessione degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura,
- il soddisfacimento delle caratteristiche previste dall’art. 8 del DM 7.5.2026 relative ai beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo.
Tali perizie tecniche asseverate devono essere rilasciate da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, dotati di idonee coperture assicurative.
Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica, per i beni inclusi negli elenchi di cui agli allegati IV e V alla L. 199/2025, può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato.
5.2 CERTIFICAZIONE CONTABILE
L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione contabile.
Sono abilitati al rilascio della certificazione contabile i soggetti incaricati della revisione legale dei conti ai sensi del DLgs. 27.1.2010 n. 39, dotati di idonee coperture assicurative.
Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’art. 8 del DLgs. 39/2010.
6 CAUSE DI DECADENZA
L’impresa decade totalmente o parzialmente dal diritto al beneficio al ricorrere di una o più delle seguenti circostanze:
- nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell’agevolazione ovvero se il bene è destinato a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, senza che l’impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori nello stesso periodo d’imposta del realizzo;
- assenza di uno o più requisiti di ammissibilità ovvero documentazione irregolare per fatti comunque imputabili all’impresa beneficiaria e non sanabili;
- mancata conservazione della documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili e del relativo beneficio;
- false dichiarazioni rese nella procedura di cui al DM 7.5.2026;
- impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili ai soggetti beneficiari;
- altre violazioni o inadempimenti da cui consegua la non spettanza anche parziale del beneficio.
7 CONTROLLI E RECUPERO DELLE AGEVOLAZIONI
Il GSE effettua le verifiche documentali e i controlli in relazione agli investimenti agevolati, nei termini di cui all’art. 43 del DPR 600/73, verificando la sussistenza dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti per beneficiare dell’agevolazione, ivi inclusa la conformità degli interventi realizzati alle dichiarazioni, informazioni e ai dati forniti nel corso della procedura di accesso e alle disposizioni normative di riferimento.
Ai fini delle attività di controllo, l’impresa è tenuta a conservare e a rendere disponibile la documentazione necessaria alla verifica della correttezza e della veridicità delle dichiarazioni, delle informazioni e dei dati forniti attraverso la piattaforma informatica e all’effettuazione dei controlli rispetto agli elementi tecnici e di costo degli investimenti, ivi comprese le perizie e le attestazioni, nonché le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati.
Nel caso in cui all’esito dei controlli sia rilevata l’indebita fruizione dell’agevolazione, il GSE, per quanto di competenza, ne dà comunicazione all’Agenzia delle Entrate indicando i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche della decadenza per la conseguente attività di recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.
A disposizione porgiamo cordiali saluti.
Studio Deusebio
Dottori Commercialisti Associati
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