IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE 2026-2027

18 settembre 2026

Circolare n. 9 del 18 settembre 2026

 

Oggetto Il concordato preventivo biennale 2026 - 2027

Con la pubblicazione del DLgs. 7.8.2026 n. 148 (c.d. decreto “Omnibus”) sono state apportate mo­difiche alla disciplina del concordato, con riguardo alle cause di esclusione, di cessazione e di de­ca­denza dal CPB, sono stati previsti più favorevoli benefici del regime premiale ISA ed esclusa la maggiorazione degli acconti d’imposta in caso di rinnovo del concordato.

Le nuove disposizioni introdotte si applicano a decorrere dal biennio d’imposta 2026-2027.

Per incentivare il rinnovo del CPB, inoltre, il DLgs. 148/2026 ha reintrodotto il regime del ravve­di­mento per i periodi 2020-2023, riservato esclusivamente ai contribuenti che rinnovano il CPB per il biennio 2026-2027. Aderendo a questa misura, attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva, è riconosciuta una limitazione all’attività di accertamento per le annualità che si intende “sanare”.

1 AMBITO SOGGETTIVO

Possono accedere al concordato preventivo biennale 2026-2027 i titolari di reddito d’impresa e di la­voro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni che:

  • applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
  • soddisfano le condizioni riportate agli artt. 10 co. 2 e 11 del DLgs. 13/2024.

1.1NOTA BENE: PRESENZA DI DEBITI TRIBUTARI

Per poter valutare la proposta di CPB 2026-2027, il contribuente:

  • non deve avere debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate o debiti contributivi che siano definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione;
  • oppure deve aver estinto i predetti debiti entro il termine per l’adesione al concordato, a condizione che l’ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, sia in­fe­riore a 5.000,00 euro; i debiti oggetto di rateazione o sospensione non concorrono al citato limite, fino a decadenza dei relativi benefici.

Relativamente al CPB 2026-2027, i debiti che precludono l’adesione al concordato sono tutti quelli che risultano definitivi alla data del 31.12.2025.

           

1.2- ADESIONE AL CPB SENZA REQUISITI - INEFFICACIA

L’adesione al CPB 2026-2027 è priva di effetti se è stata effettuata:

  • in assenza dei requisiti d’accesso, ossia se il contribuente non applica gli ISA oppure se risultano debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e contributivi di importo superiore a 5.000,00 euro nell’anno antecedente a quelli cui si riferisce la proposta;
  • in presenza di una causa di esclusione.

 

2TERMINE DI ADESIONE AL CPB 2026-2027

Per il CPB 2026-2027, l’adesione può essere espressa entro il 31.10.2026 (termine che cadendo di sabato è prorogato al 2.11.2026), ovvero entro l’ultimo giorno del decimo mese succes­sivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.

3 DECADENZA DAL CONCORDATO

A differenza delle cause di cessazione del concordato, il verificarsi di una causa di decadenza dal CPB travolge entrambi i periodi d’imposta oggetto di concordato, a prescindere dal periodo in cui ha avuto luogo l’evento. Il sistema delle cause di decadenza dal concordato è stato modificato dal DLgs. 148/2026, a partire dal CPB 2026-2027.

Costituisce causa di decadenza l’emersione a seguito di accertamento di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate per un importo superiore al 30% dei ricavi o dei compensi dichiarati relativamente ai periodi d’imposta oggetto di concordato o a quello precedente.

Il contribuente decade dal concordato anche se:

  • a seguito di accertamento, nel periodo d’imposta precedente a quelli oggetto del concordato, risulta la presenza di errori od omissioni nei dati comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato tali che il reddito o il valore netto della produzione calcolati sulla base dei dati corretti risultino superiori di almeno il 30% rispetto al reddito o al valore netto della produ­zione concordati;
  • risultano commesse violazioni non di lieve entità;
  • risulta omesso, a seguito delle attività di controllo automatizzato, il versamento delle somme dovute per effetto del concordato, qualora il pagamento di tali somme non sia avvenuto entro 60 giorni dal ricevimento dell’avviso bonario.

Violazioni di non lieve entità

Le violazioni di non lieve entità che determinano la decadenza dal CPB sono le seguenti:

  • constatazione di violazioni che integrano reati tributari relativamente ai periodi d’imposta oggetto del concordato;
  • comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini ISA in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto di concordato per un importo superiore al 30%;
  • omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, IRAP, sostituto d’imposta e/o IVA relativamente ai periodi d’imposta oggetto del concordato;
  • violazioni relative all’invio dei corrispettivi telematici o all’emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali e documenti di trasporto, contestate in numero pari o superiore a tre, commesse in gior­ni diversi nei periodi d’imposta oggetto del concordato;
  • sottrazione all’ispezione e alla verifica di documenti contabili obbligatori, ovvero altri documen­ti, ancorché non obbligatori, dei quali risulti con certezza l’esistenza, relativi ai periodi d’imposta og­getto del concordato;
  • omessa installazione o manomissione degli apparecchi per l’emissione degli scontrini fiscali e manomissione dei registratori telematici, nei periodi d’imposta oggetto del concordato.

4 – SOGGETTI IN REGIME FORFETTARIO

Si ricorda che, come già per il biennio 2025 – 2026, i contribuenti in regime forfettario di cui alla legge 190/2014 non possono accedere all’istituto del CPB

 

Data la scarsità di adesioni registrate i bienni precedenti per evitare un inutile aggravio di costi proprio per quei clienti che hanno trovato NON conveniente aderire al vecchio concordato, con la presente il nostro Studio comunica che NON PROCEDERA’ IN AUTONOMIA AL CALCOLO DI TUTTE LE PROPOSTE DI ADESIONE MA LO FARA’ ESCLUSIVAMENTE PER QUEI CLIENTI CHE ENTRO IL PROSSIMO 25/09/2026 LO RICHIEDERANNO ESPRESSAMENTE RISPONDENDO ALLA PRESENTE CIRCOLARE, ritenendo quindi che possano esserci nuove condizioni, differenti da quelle riscontrate nelle precedenti occasioni, che possano rendere utile la verifica della proposta del fisco sul nuovo biennio.

 

 scarica qui la tabella esemplificativa sui requisiti per l'accesso al concordato preventivo biennale

A disposizione porgiamo cordiali saluti.

 

                                                                                                          Studio Deusebio

                                                                                               Dottori Commercialisti Associati

 

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