Crediti d’imposta per gli investimenti pubblicitari 2020, le edicole e le librerie

22 settembre 2020

Circolare n. 32 del 22 settembre 2020

 Oggetto: Crediti d’imposta per gli investimenti pubblicitari 2020, le edicole e le librerie –     Presentazione delle domande entro il 30.9.2020

 Entro il 30.9.2020 devono essere presentate le istanze per accedere al:

  • credito d’imposta per investimenti pubblicitari, effettuati o da effettuare nel 2020;
  • credito d’imposta per le edicole, riferito alle spese sostenute nel 2019;
  • credito d’imposta per le librerie, riferito alle spese sostenute nel 2019.

Di seguito si riepilogano i tratti essenziali delle suddette agevolazioni.

1 CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI 2020

L’art. 57-bis co. 1-ter del DL 24.4.2017 n. 50 convertito, introdotto dall’art. 98 del DL 18/2020 convertito (c.d. “Cura Italia”) e modificato dall’art. 186 del DL 34/2020 convertito (c.d. decreto “Rilancio”), ha previsto il riconoscimento di un credito d’im­posta “straordinario” per il 2020 per gli in­ve­stimenti in campagne pubblicitarie su stampa, radio e televisioni.

Per quanto non diversamente disposto, restano ferme le disposizioni di cui al DPCM 16.5.2018
n. 90.

Al fine di accedere all’agevolazione i soggetti interessati devono presentare una comunicazione mediante un apposito modello.

Possono beneficiare del credito d’imposta in esame:

  • le imprese;
  • i lavoratori autonomi;
  • gli enti non commerciali.

Sono oggetto dell’agevolazione gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati:

  • sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line;
  • sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

 

L’agevolazione è stata estesa, limitatamente al 2020, anche agli investimenti sulle emittenti tele­vi­sive e radiofoniche nazionali non partecipate dallo Stato (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 20.8.2020 n. 25, § 4.1).

Limitatamente all’anno 2020, il credito d’imposta è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati.

Viene meno il requisito dell’incremento minimo dell’1% rispetto agli investimenti effettuati l’anno precedente.

In ogni caso, l’agevolazione è riconosciuta:

  • nei limiti delle risorse disponibili;
  • nel rispetto dei limiti previsti dal regolamento UE sul regime “de minimis” (1407/2013).

Al fine di accedere al beneficio, i soggetti interessati devono presentare, mediante l’apposito mo­del­lo:

  • la “comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato;
  • la “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, resa per dichiarare che gli in­vestimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in pre­cedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti.

Fermi restando i previsti termini di presentazione, non rileva l’ordine temporale di invio dei modelli.

La comunicazione e la dichiarazione sostitutiva devono essere presentate:

  • al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  • utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate;
  • direttamente, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, ov­ve­ro tramite una società del gruppo (se il richiedente fa parte di un gruppo societario), ov­vero tramite gli intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, ecc.).

Con riferimento agli investimenti effettuati nel 2020:

  • la “comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, necessaria per l’accesso al beneficio per l’anno 2020, deve essere presentata dall’1.9.2020 al 30.9.2020; restano comunque va­li­de le comunicazioni presentate dall’1.3.2020 al 31.3.2020 (periodo “ordinario” di presen­ta­zio­ne inizialmente previsto);
  • la “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” per l’anno 2020 dovrebbe es­sere presen­ta­ta, salvo diversa indicazione, dall’1.1.2021 al 31.1.2021.

Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri forma l’elen­­co dei soggetti richiedenti il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari, con l’indica­zione:

  • dell’eventuale percentuale provvisoria di riparto in caso di insufficienza delle risorse;
  • dell’importo teoricamente fruibile da ciascun soggetto dopo la realizzazione dell’investi­men­to incrementale.

L’ammontare del credito effettivamente fruibile dopo l’accertamento in ordine agli investimenti ef­fet­tua­ti è disposto con apposito provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Pre­si­denza del Consiglio dei Ministri, che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.

Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile:

  • esclusivamente in compensazione mediante il mo­del­lo F24 (codice tributo “6900”, istituito dalla ris. Agenzia delle Entrate 8.4.2019 n. 41), ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, da pre­­sentare tramite i servizi telematici dell’A­gen­zia delle Entrate pena il relativo scarto;
  • a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che comunica l’ammontare spettante.

2 CREDITO D’IMPOSTA PER LE EDICOLE

L’art. 1 co. 806 - 809 della L. 30.12.2018 n. 145 riconosce, per il 2019 e 2020, un credito d’im­po­sta agli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.

Con il DPCM 31.5.2019 sono state definite le disposizioni applicative di tale agevolazione.

L’art. 1co. 393 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) e l’art. 98 co. 2 del DL 18/2020 convertito (c.d. “Cura Italia”) hanno introdotto alcune novità, limitatamente all’anno 2020, nella disciplina del credito d’imposta per le edicole.

Per il 2020, possono beneficiare del credito d’imposta:

  • gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici (c.d. “punti vendita esclusivi”);
  • gli esercenti attività commerciali di vendita di merci abilitati alla vendita di quotidiani o pe­rio­dici alle condizioni stabilite dall’art. 2 co. 3 del DLgs. 24.4.2001 n. 170 (c.d. “punti vendita non esclusivi”), anche nel caso in cui la predetta attività commerciale rappresenti l’unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel Comune di riferimento;
  • le imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a ri­vendite situate nei Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei Comuni con un solo punto vendita.

Sono ammessi al beneficio i soggetti che rispettano i seguenti requisiti:

  • sede legale in uno Stato dell’Unione europea o nello Spazio economico europeo;
  • residenza fiscale in Italia ovvero stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia ricon­du­cibile l’attività commerciale alla quale sono correlati i benefici;
  • indicazione nel Registro delle imprese dei codici attività ATECO previsti dal DPCM 31.5.2019.

In particolare, per i punti vendita esclusivi occorre il solo codice ATECO 47.62.10.

Per i punti vendita non esclusivi è prevista la compresenza del codice attività 47.62.10 e di uno dei seguenti codici ATECO:

  • rivendite di generi di monopolio (codice 47.26);
  • rivendite di carburante e di oli minerali (codice 47.30);
  • bar, inclusi quelli posti nelle aree di servizio delle autostrade e all’interno di stazioni fer­ro­viarie, aereoportuali e marittime (codice 56.3);
  • strutture di vendita non specialistiche (codice 47.1);
  • esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite mi­nimo di superficie di 120 mq (codice 47.61).

Nel caso di imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici, invece, occorre la presenza del codice attività primario 82.99.20.

Il credito d’imposta è parametrato agli importi pagati dal titolare del singolo punto vendita per i lo­cali in cui si esercita la vendita, nell’anno precedente a quello della domanda di accesso al credito d’imposta (quindi nel 2019), con riferimento alle seguenti voci:

  • IMU;
  • TASI;
  • COSAP;
  • TARI;
  • spese per locazione, al netto dell’IVA;
  • servizi di fornitura di energia elettrica;
  • servizi telefonici e di collegamento a Internet;
  • servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali.

Per i punti vendita “non esclusivi” le suddette voci sono commisurate per punto vendita al rapporto tra i ricavi provenienti dalla vendita di giornali, riviste e periodici (al lordo di quanto dovuto ai for­ni­to­ri) e i ricavi complessivi, considerando, per le vendite soggette ad aggio o ricavo fisso, il prezzo di cessione al pubblico.

 Il credito d’imposta è riconosciuto:

  • nella misura massima di 4.000,00 euro per l’anno 2020 per ciascun esercente in relazione a ciascun punto vendita;
  • nei limiti delle risorse disponibili;
  • nel rispetto dei limiti previsti dal regolamento UE sul regime “de minimis” (1407/2013).

Gli esercenti che intendono accedere al beneficio devono presentare apposita domanda (con gli allegati richiesti), per via telematica.

L’apposita procedura telematica per la presentazione della domanda è disponibile sul sito Internet www.impresainungiorno.gov.it.

Le domande possono essere presentate tra il 1° e il 30 settembre di ciascuno dei 2 anni cui si ri­ferisce il credito d’imposta (vale a dire il 2019 e il 2020).

Per il 2020,in relazione alle spese sostenute nel 2019, le domande devono quindi essere presentate dall’1.9.2020 al 30.9.2020.

L’elenco dei soggetti con il relativo importo del credito spettante sarà pubblicato sul sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministrientro il 31 dicembre di ciascuno dei 2 anni cui si riferisce il credito d’imposta (quindi entro il 31.12.2020, per le domande presentate a settembre 2020).

Qualora il totale dei crediti d’imposta richiesti risulti superiore, per ciascun anno di riferimento, alle risorse disponibili, si procede al riparto proporzionale tra tutti i soggetti aventi diritto.

Non è quindi rilevante l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Il credito d’imposta è utilizzabile:

  • solo in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello di pa­ga­­­mento F24 (codice tributo “6913”, istituito dalla ris. Agenzia delle Entrate 18.12.2019 n. 107) esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell’ope­razione di versamento;
  • a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti be­neficiari.

3 CREDITO D’IMPOSTA PER LE LIBRERIE

L’art. 1 co. 319 - 321 della L. 27.12.2017 n. 205 e il DM 23.4.2018 riconoscono un credito d’imposta per gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri.

Possono beneficiare dell’agevolazione gli esercenti che:

  • sono in possesso di classificazione ATECO principale 47.61 (“Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati”) o 47.79.1 (“Commercio al dettaglio di libri di seconda mano”), come risultante dal Registro delle imprese;
  • hanno sede legale nello Spazio economico europeo;
  • sono soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la pre­senza di una stabile organizzazione in Italia, alla quale sia riconducibile l’attività commer­cia­le cui sono correlati i benefici;
  • hanno sviluppato nel corso dell’esercizio finanziario precedente ricavi derivanti da cessione di libri (disciplinata dall’art. 74 co. 1 lett. c) del DPR 633/72, ovvero nel caso di libri usati dall’art. 36 del DL 41/95 convertito) pari ad almeno il 70% dei ricavi complessivamente dichia­rati.

Il credito d’imposta è parametrato, con riferimento al singolo punto vendita, alle seguenti voci:

  • IMU;
  • TASI;
  • TARI;
  • imposta sulla pubblicità;
  • tassa per l’occupazione di suolo pubblico;
  • spese per locazione, al netto dell’IVA;
  • spese per mutuo;
  • contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente. 

Tali voci sono da riferirsi agli importi dovuti nell’anno precedente la richiesta di credito d’imposta e si riferiscono ai locali dove si svolge l’attività di vendita al dettaglio di libri (tranne ovviamente la voce relativa ai contributi per i dipendenti).

Si evidenzia altresì che:

  • la tabella 1 allegata al DM 23.4.2018 definisce i massimali per ciascuna voce;
  • la tabella 2 allegata al DM 23.4.2018 definisce la percentuale di ciascuna voce di costo utilizzata quale parametro per quantificare il credito d’imposta teorico spettante, in relazione ai previsti scaglioni di fatturato annuo derivanti dalla vendita dei libri.

Il credito d’imposta è concesso a ciascun esercente:

  • nel rispetto dei limiti e delle condizioni per gli aiuti “de minimis” (regolamento UE 1407/2013);
  • comunque, fino all’importo massimo annuo di 20.000,00 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000,00 euro per gli altri esercenti.

 Con riferimento a ciascun gruppo editoriale che ricomprenda una o più librerie gestite diret­ta­men­te, il credito d’imposta può essere riconosciuto complessivamente, per ciascun anno, per un im­por­to massimo pari al 2,5% delle risorse disponibili.

Al fine del riconoscimento del credito d’imposta, i soggetti beneficiari devono presentare apposita richiesta:

  • alla Direzione generale biblioteche e istituti culturali del Ministero per i beni e le attività cul­tu­rali e per il turismo;
  • da redigersi sui modelli predisposti dalla medesima Direzione generale e corredata dalla eventuale documentazione richiesta;
  • per via telematica, mediante l’apposita applicazione informatica disponibile all’in­dirizzo https://taxcredit.­li­­brari.beniculturali.it/sportello-domande/;
  • entro le ore 12.00 del 30 settembre di ogni anno (quindi, per il 2020, in relazione alle spese sostenute nel 2019, entro le ore 12.00 del 30.9.2020). 

Entro i 30 giorni successivi, la Direzione generale biblioteche e istituti culturali:

  • verifica la disponibilità delle risorse;
  • comunica ai soggetti interessati il riconoscimento del credito d’imposta spettante, ricono­sciuto secondo una specifica procedura.

Il credito d’imposta è utilizzabile:

  • a decorrere dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui la Direzione ge­nerale biblioteche ha comunicato ai beneficiari l’importo del credito spettante;
  • solo in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24 (codice tributo “6894”, istituito dalla ris. Agenzia delle Entrate 13.12.2018 n. 87) esclu­si­va­mente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

 A disposizione porgiamo cordiali saluti.

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