Circolare n. 10 del 15 ottobre 2026
Oggetto : Omessi versamenti delle imposte derivanti dall’adesione al CPB
Secondo quanto previsto dall'art. 22 co. 1 lett. e) del DLgs. 13/2024, costituisce causa di decadenza (che ricordiamo fa decadere entrambi i periodi d’imposta oggetto di concordato, a prescindere dal periodo in cui ha avuto luogo la violazione) il mancato versamento delle imposte derivanti dall'adesione al concordato preventivo biennale. Il richiamo della disposizione all'art. 12 co. 2 del DLgs. 13/202484 fa ritenere che l'omesso versamento determini decadenza quando sia emerso a seguito dei controlli automatizzati di cui all'art. 36-bis del DPR 600/73.
L'art. 15 co. 1 lett. a) del DLgs. 81/2025 ha integrato la causa di decadenza, specificando che la decadenza si verifica solo qualora il versamento delle imposte non avvenga entro 60 giorni dal ricevimento dell'avviso bonario.
Nella sostanza, l'omesso versamento delle imposte derivanti dall'adesione al CPB, ossia IRPEF/IRES e IRAP relative ai periodi oggetto di concordato, non determina automaticamente la decadenza dell'accordo. In questi casi, la decadenza si produce solo se, a seguito dell'avviso bonario, non sia effettuato il versamento delle imposte dovute entro i successivi 60 giorni.
Pur non essendo specificatamente incluse nella norma, si ritiene a titolo prudenziale, che in caso di adesione al CPB da parte di persone fisiche, siano incluse in tale previsione anche le Addizionali Regionali e Comunali in quanto anch’esse soggette a verifica ex Art. 36 bis del DPR 600/73 e la cui determinazione è influenzata dall’adesione al CPB stesso.
Rateazione dell'avviso bonario - Esclusione
Secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate (circ. 9/2025, § 1.1), ai fini dell'esclusione dalla decadenza dal CPB, le imposte devono essere versate entro 60 giorni dal ricevimento dell'avviso bonario, senza possibilità di beneficiare della rateazione di cui all'art. 3-bis del DLgs. 472/97; in altre parole, il debito tributario contestato dovrà essere saldato per intero nel termine di 60 giorni.
Ravvedimento operoso prima della ricezione dell'avviso bonario
Se l'omesso versamento delle somme dovute a seguito di adesione al CPB viene sanato applicando il ravvedimento operoso, prima della ricezione dell'avviso bonario, la decadenza non si verifica (circ. Agenzia delle Entrate 9/2025, § 1.11).
A disposizione porgiamo cordiali saluti.
Studio Deusebio
Dottori Commercialisti Associati
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