Circolare n. 18 del 12 settembre 2024
Oggetto: IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE
Facendo seguito alla Nostra circolare n. 7 del 10 aprile u.s. si propone con la seguente nuova circolare il riepilogo della disciplina di cui all’oggetto alla luce delle numerose novità e chiarimenti degli ultimi mesi.
Si fa inoltre presente che il nostro studio provvederà ad una prima simulazione del reddito concordato alla luce di quanto sotto riportato per tutti i clienti con fatturazione dell’importo di € 300,00 + IVA e cassa nel prossimo mese di novembre 2024.
Qualora non vogliate che venga effettato tale primo controllo e calcolo Vi preghiamo di comunicarcelo entro la presente settimana.
Successivamente la valutazione di convenienza, l’analisi delle eventuali altre cause di decadenza e/o esclusione saranno effettuate con riferimento a ciascuna specifica situazione con relativa fatturazione.
Per poter procedere con i calcoli di massima risulta indispensabile l’invio al nostro Studio del modello ISA per l’anno 2023 già precedentemente inviatovi, entro e non oltre il prossimo lunedì 16 settembre p.v.
Il nuovo concordato preventivo biennale (CPB), dedicato ai contribuenti di minori dimensioni, è disciplinato dal Titolo II (artt. 6 - 39) del D.lgs. 12.2.2024 n. 13.
Attraverso tale istituto, si intende far emergere spontaneamente materia imponibile utilizzando le nuove tecnologie e i dati a disposizione dell’Amministrazione finanziaria. In particolare, mediante il concordato preventivo biennale è possibile fissare per un biennio (periodi d’imposta 2024 e 2025, per i soggetti “solari”, in sede di prima applicazione) il reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni rilevante ai fini delle imposte sui redditi e IRAP. Il nuovo istituto non ha effetti, invece, sulla disciplina IVA.
1 AMBITO SOGGETTIVO
Possono accedere al concordato i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, che svolgono attività nel territorio dello Stato. In particolare, il nuovo istituto è riservato a due tipologie di contribuenti:
- i soggetti che applicano gli ISA;
- i contribuenti in regime forfetario di cui alla L. 190/2014; per tali soggetti il concordato si applica in via sperimentale per il solo periodo d’imposta 2024.
Non possono accedere al concordato per il 2024 i contribuenti in regime forfetario che, nel 2023, hanno superato il limite di 85.000,00 euro di ricavi o compensi.
1.1 Requisiti di accesso
Per poter valutare la proposta di reddito, il contribuente (ISA o forfetario), con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli a cui si riferisce la proposta di concordato (cioè il 2023 per i soggetti “solari”):
- non deve avere debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate o debiti contributivi che siano definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione;
- oppure deve aver estinto i predetti debiti entro il termine per l’adesione al concordato, a condizione che l’ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, sia inferiore a 5.000,00 euro; i debiti oggetto di rateazione o sospensione non concorrono al citato limite, fino a decadenza dei relativi benefici (art. 10 co. 2 del DLgs. 13/2024).
1.2 Cause di esclusione
Oltre lla condizione relativa ai debiti tributari, è necessario tenere conto di diverse cause di esclusione, che impediscono l’applicazione del concordato preventivo biennale.
La tabella seguente riepiloga le cause di esclusione con il periodo in cui devono essersi realizzate e i soggetti cui si applicano.
Scarica qua: Tabella riepilogativa per le cause di esclusione
Sono esclusi dal concordato anche i soggetti per i quali opera una causa di esclusione dagli ISA; il DLgs. 13/2024 richiede infatti che gli ISA siano applicati effettivamente, circostanza non soddisfatta in presenza di una causa di esclusione (in tale ipotesi, non potrebbe essere compilato il modello CPB per l’adesione al concordato).
2 PROCEDURA DI ADESIONE
In linea generale, le proposte di reddito e del valore della produzione netta vengono formulate utilizzando i dati:
- forniti dai contribuenti con la compilazione del quadro P del modello ISA 2024, per quanto riguarda i soggetti ISA, oppure del quadro LM del modello REDDITI PF 2024, per quanto riguarda i contribuenti in regime forfetario;
- delle dichiarazioni dei redditi e dei modelli ISA dei periodi precedenti;
- presenti nelle banche dati dell’Amministrazione finanziaria.
I criteri di calcolo sono stati esplicitati negli allegati al DM 14.6.2024 (per soggetti ISA) e al DM 15.7.2024 (per soggetti in regime forfetario).
In ogni caso, le proposte formulate (e visualizzabili nel quadro P dei modelli ISA, oppure nella sezione VI del quadro LM del modello REDDITI PF 2024) non possono essere modificate dal contribuente, il quale può solo scegliere se accettarle o rifiutarle.
2.1 Circostanze eccezionali che riducono il reddito e il valore della produzione proposti
Nel quadro P del modello ISA o nel quadro LM del modello REDDITI PF è possibile segnalare la presenza di alcune circostanze eccezionali che riducono gli importi del reddito e del valore della produzione stimati (si veda il successivo § 6.1).
2.2 Termine di adesione
Sia per i contribuenti in regime forfetario, sia per i soggetti “solari” che applicano gli ISA, in fase di prima applicazione, l’adesione al nuovo istituto si concretizza in sede di presentazione del modello REDDITI 2024, ossia entro il 31.10.2024.
3 DETERMINAZIONE DEL REDDITO E DEL VALORE DELLA PRODUZIONE
Il reddito e il valore della produzione netta oggetto di concordato non tengono conto di alcuni elementi “straordinari” o “non ricorrenti” che devono essere aggiunti o sottratti, a seconda dei casi, per la determinazione del reddito rilevante ai fini del concordato.
3.1 Reddito di lavoro autonomo
Il reddito di lavoro autonomo oggetto di concordato viene calcolato dall’Agenzia delle Entrate secondo le regole ordinarie previste dal TUIR, ossia come differenza tra:
- i compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili;
- le spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’arte o della professione.
Tuttavia, il reddito stimato dall’Agenzia delle Entrate non tiene conto:
- delle plusvalenze e delle minusvalenze;
- dei redditi o delle quote di redditi derivanti da partecipazioni in società di persone o associazioni di cui all’art. 5 del TUIR;
- dei corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali riferibili all’attività artistica o professionale.
Il saldo netto tra plusvalenze e minusvalenze, i corrispettivi per la cessione della clientela o di elementi immateriali e i redditi di partecipazione determina una corrispondente variazione del reddito concordato.
Per il calcolo della proposta di concordato per il biennio 2024-2025, anche dal reddito dichiarato relativo al periodo 2023 devono essere aggiunti o sottratti questi componenti; il reddito così ottenuto è indicato al rigo P04.
Reddito concordato minimo
In ogni caso, il reddito concordato, così come integrato dei componenti sopra indicati, non può essere inferiore a 2.000,00 euro.
3.2 Reddito di impresa
Anche il reddito di impresa oggetto di concordato viene calcolato dall’Agenzia delle Entrate in base alle regole ordinarie previste dal TUIR, applicabili in base al regime adottato nel caso specifico.
Ad esempio, se si tratta di impresa in contabilità semplificata, si fa riferimento ai criteri dell’art. 66 del TUIR.
Tuttavia, il reddito d’impresa proposto dall’Agenzia delle Entrate non tiene conto di:
- plusvalenze e minusvalenze;
- sopravvenienze attive e passive;
- perdite su crediti;
- utili o perdite relativi a partecipazioni in società di persone e associazioni di cui all’art. 5 del TUIR, in GEIE e in società di capitali in regime di trasparenza fiscale o utili distribuiti da società di capitali e altri enti soggetti ad IRES.
Il saldo netto tra gli elementi sopra indicati determina una corrispondente variazione del reddito concordato, secondo quanto previsto dalle singole disposizioni applicabili.
Per il calcolo della proposta di concordato per il biennio 2024-2025, anche dal reddito dichiarato relativo al periodo 2023 devono essere aggiunti o sottratti questi componenti; il reddito così ottenuto è indicato al rigo P04.
Perdite fiscali
Il reddito risultante a seguito delle citate variazioni è ulteriormente ridotto per tener conto delle perdite fiscali conseguite nei periodi d’imposta precedenti.
Invece, le perdite fiscali generatesi nei periodi d’imposta oggetto di concordato, per effetto della rettifica dei componenti reddituali sopra indicati, possono essere portate in diminuzione dai redditi relativi ai medesimi periodi d’imposta e a quelli successivi secondo i criteri ordinari.
Reddito concordato minimo
In ogni caso, il reddito concordato, così come integrato dei componenti sopra indicati, non può essere inferiore a 2.000,00 euro.
3.3 Valore della produzione netta
Il concordato preventivo biennale estende i suoi effetti anche relativamente all’IRAP, il cui valore della produzione è determinato dall’Agenzia delle Entrate in base ai criteri propri per ogni tipologia di soggetto, senza considerare gli elementi elencati nei paragrafi precedenti che non partecipano alla determinazione del reddito di lavoro autonomo e d’impresa.
Il saldo netto tra tali elementi determina una corrispondente variazione del valore della produzione netta concordato.
Per il calcolo della proposta di concordato per il 2024-2025, anche dal valore della produzione dichiarato per il periodo 2023 devono essere aggiunti o sottratti questi componenti; il reddito così ottenuto è indicato al rigo P05.
Valore della produzione netta concordato minimo
In ogni caso, il valore della produzione netta non può essere inferiore a 2.000,00 euro.
3.4 Reddito prodotto in regime forfetario
Il reddito di impresa o di lavoro autonomo concordato, su cui verrà applicata l’imposta sostitutiva del 15% (o del 5% in caso di nuova attività), viene calcolato dall’Agenzia delle Entrate sulla base dei dati dichiarati e delle informazioni a disposizione della stessa Agenzia delle Entrate, secondo le regole proprie del regime.
I contributi previdenziali obbligatori versati dal soggetto forfetario rimangono deducibili dal reddito concordato, come previsto dall’art. 1 co. 64 della L. 190/2014.
Reddito concordato minimo
In ogni caso, il reddito concordato soggetto ad imposta sostitutiva non può essere inferiore a 2.000,00 euro.
4 ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA
Con l’accettazione della proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate, il contribuente si impegna a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative ai periodi d’imposta oggetto di concordato, sui quali dovranno comunque essere operate le rettifiche dei componenti specificamente individuati (plusvalenze/minusvalenze, sopravvenienze attive e passive, ecc.).
4.1 Redditi imputati per trasparenza
L’accettazione della proposta da parte dei soggetti di cui all’art. 5 del TUIR (società di persone e soggetti equiparati) e agli artt. 115 e 116 del TUIR (società di capitali in regime di trasparenza fiscale) vincola anche i soci e gli associati.
4.2 Rinnovo del concordato
Allo scadere del periodo oggetto di concordato l’Agenzia delle Entrate formulerà un’ulteriore proposta, relativa al biennio successivo, a condizione che il contribuente continui a soddisfare i requisiti di accesso e in assenza di cause di esclusione.
5 EFFETTI DEL CONCORDATO
Fermo restando l’obbligo di dichiarare gli importi concordati, nei periodi oggetto di concordato i contribuenti che vi hanno aderito sono, in ogni caso, tenuti a:
- presentare le dichiarazioni dei redditi e IRAP;
- rispettare gli ordinari obblighi contabili;
- effettuare la comunicazione dei dati ISA, mediante gli appositi modelli.
Entro determinati limiti, gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, non rilevano ai fini della determinazione delle imposte, nonché dei contributi previdenziali obbligatori.
5.1 Contributi previdenziali
È facoltà del contribuente di versare i contributi previdenziali considerando la parte eccedente il reddito concordato.
5.2 Regime premiale ISA
A prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale conseguito, l’adesione al concordato preventivo da parte dei soggetti ISA determina il riconoscimento dei benefici premiali di cui all’art. 9-bis co. 11 del DL 50/2017, compresi quelli relativi all’IVA.
5.3 Esclusione da accertamenti
Nei periodi d’imposta oggetto di concordato i redditi d’impresa e di lavoro autonomo non potranno essere oggetto di accertamenti di cui all’art. 39 del DPR 600/73, ossia gli accertamenti analitici, analitico-induttivi o presuntivi e induttivi puri.
Resta peraltro fermo che anche i soggetti aderenti al concordato preventivo biennale potranno essere oggetto di accessi, ispezioni o verifiche, il cui esito potrebbe portare alla decadenza dal regime in esame. In tale ipotesi, tornerebbero ad essere esperibili gli accertamenti induttivi e analitici.
5.4 Determinazione degli acconti d’imposta
L’acconto delle imposte (IRPEF/IRES, imposta sostitutiva del regime forfetario e IRAP) relativo ai periodi d’imposta oggetto di concordato è calcolato sulla base dei redditi concordati secondo le regole ordinarie.
Tuttavia, per il primo periodo d’imposta di applicazione del concordato (in sede di prima applicazione il 2024, per i soggetti “solari”), è stata prevista l’applicazione di una maggiorazione di imposta quando gli acconti vengono computati adottando il metodo storico.
Primo periodo d’imposta di applicazione del concordato - Metodo storico
Se l’acconto IRPEF/IRES/imposta sostitutiva del regime forfetario è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente (c.d. “metodo storico”), va aggiunta una maggiorazione pari al 10% della differenza, se positiva, tra:
- il reddito concordato (per il 2024, indicato nel rigo P06 del modello CPB o al rigo LM63 del modello REDDITI PF 2024);
- il reddito di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato dalle componenti indicate ai precedenti § 4.1 e 4.2 (per il 2023, indicato nel rigo P04 del modello CPB o nel rigo LM34 del modello REDDITI PF 2024).
Per i contribuenti in regime forfetario la maggiorazione è pari al 3%, in caso di applicazione dell’aliquota d’imposta sostitutiva ridotta al 5% per nuova attività.
Allo stesso modo, all’importo dell’acconto IRAP determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente (c.d. “metodo storico”) va aggiunta una maggiorazione pari al 3% della differenza, se positiva, tra:
- il valore della produzione netta concordato (per il 2024, indicato nel rigo P08 del modello CPB);
- il valore della produzione netta dichiarato per il periodo precedente, rettificato dalle componenti già considerate per le imposte dirette (per il 2023, indicato nel rigo P05 del modello CPB).
La maggiorazione è versata entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell’acconto, ossia entro il 2.12.2024 (in quanto il 30.11.2024 cade di sabato).
Primo periodo d’imposta di applicazione del concordato - Metodo previsionale
Per il primo periodo d’imposta di applicazione del concordato (2024 per i soggetti “solari”), se l’acconto è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo in corso (c.d. “metodo previsionale”), il versamento è effettuato in due rate:
- la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie;
- la seconda rata determinata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto calcolato sulla base del reddito concordato e quanto versato con la prima rata.
5.5 Regime sostitutivo opzionale sul maggior reddito concordato
Per i periodi d’imposta oggetto di concordato il reddito e il valore della produzione concordati, come rettificati dei componenti individuati, sono assoggettati a IRPEF, IRES o all’imposta sostitutiva per i contribuenti in regime forfetario e IRAP.
Al fine di rendere più appetibile l’adesione al concordato, il DLgs. 108/2024 ha introdotto un regime opzionale attraverso il quale è possibile assoggettare il maggior reddito concordato ad un’imposta sostitutiva di IRPEF, IRES, addizionali comunale e regionale e dell’imposta sostitutiva del regime forfetario.
Base imponibile
L’imposta sostitutiva è calcolata su una base imponibile pari alla differenza, se positiva, tra:
- il reddito di lavoro autonomo e di impresa concordato;
- il corrispondente reddito del periodo precedente a quelli cui si riferisce la proposta (ossia il reddito per il periodo 2023).
Aliquote d’imposta - Soggetti ISA
Per i soggetti che applicano gli ISA, l’aliquota applicabile al maggior reddito concordato varia in base al punteggio di affidabilità ottenuto in relazione al periodo d’imposta precedente a quello di ingresso nel concordato. In particolare:
- per i contribuenti con punteggio ISA 8, 9 o 10, l’aliquota è pari al 10%;
- per i contribuenti con punteggio ISA 6 o 7, l’aliquota è pari al 12%;
- per i contribuenti con punteggio ISA 5 o inferiore, l’aliquota è pari al 15%.
Aliquote d’imposta - Soggetti in regime forfetario
Per i contribuenti in regime forfetario, l’aliquota applicabile al maggior reddito concordato è pari al 10%, ridotta al 3% in caso di start-up.
Versamento dell’imposta sostitutiva
L’imposta sostitutiva deve essere corrisposta entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito (di regola, per i soggetti “solari”, entro il 30 giugno dell’anno successivo, oppure entro il 30 luglio, con la maggiorazione dello 0,4%).
6 CESSAZIONE DEL CONCORDATO
Sono contemplate alcune fattispecie in cui il concordato preventivo perde di efficacia a partire dal periodo d’imposta in cui si verificano gli eventi. In particolare, la cessazione si verifica quando:
- durante il biennio oggetto di concordato sia modificata l’attività rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso, salvo il caso in cui per la nuova attività sia prevista l’applicazione del medesimo ISA (o la nuova attività rientri in un settore al quale si applicano i medesimi coefficienti di redditività, in caso di utilizzo del regime forfetario);
- sia cessata l’attività;
- vi sia stata adesione al regime forfetario di cui alla L. 190/2014;
- la società o l’ente è interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, oppure la società di persone o l’associazione professionale è interessata da modifiche della compagine sociale;
- i ricavi o i compensi dichiarati superano il limite di 7.746.853,50 euro, oppure di 150.000,00 euro per i contribuenti in regime forfetario.
6.1 Circostanze eccezionali sfavorevoli
Il concordato preventivo cessa di produrre effetti ove si verifichino circostanze eccezionali che determinano minori redditi effettivi o un minor valore della produzione netta effettivo superiori al 30% rispetto a quelli oggetto di concordato. In particolare, si tratta dei seguenti eventi (valevoli tanto per i soggetti ISA, quanto per i contribuenti in regime forfetario):
- eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;
- altri eventi straordinari che hanno comportato danni ai locali destinati all’attività tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all’uso, danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo, l’impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell’attività, oppure la sospensione dell’attività, laddove l’unico o il principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l’attività;
- liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;
- cessione in affitto dell’unica azienda;
- sospensione dell’attività ai fini amministrativi con comunicazione alla Camera di Commercio, oppure sospensione della professione dandone comunicazione all’Ordine o alla Cassa previdenziale di competenza.
La cessazione del concordato si realizza a partire dal periodo d’imposta in cui tale differenza si verifica.
6.2 Circostanze eccezionali che provocano la riduzione del reddito concordato
I sopra citati eventi eccezionali (con l’eccezione della liquidazione e dell’affitto d’azienda) rappresentano condizioni che determinano anche una riduzione del reddito e del valore della produzione proposti. Infatti, in loro presenza, viene applicata una riduzione:
- del 10%, se gli eventi straordinari hanno comportato la sospensione dell’attività per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni;
- del 20%, se la sospensione dell’attività è stata superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni;
- del 30%, con una sospensione dell’attività superiore a 120 giorni.
Gli eventi straordinari che consentono le citate riduzioni devono:
- essere indicati nel modello CPB, rigo P03, codici da 1 a 3, del modello ISA, oppure al rigo LM62, codici da 1 a 3, del quadro LM del modello REDDITI PF 2024;
- essersi verificati nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2024 e, in ogni caso, in data antecedente all’adesione al concordato.
7 DECADENZA DAL CONCORDATO
A differenza delle cause di cessazione del concordato, il verificarsi di una causa di decadenza travolge entrambi i periodi d’imposta oggetto di concordato, a prescindere dal periodo in cui ha avuto luogo la violazione.
Ravvedimento operoso
Alcune cause di decadenza non vengono attivate se il contribuente regolarizza la violazione con il ravvedimento operoso (omessi versamenti delle imposte, violazioni integranti reati tributari, inesatta o incompleta comunicazione ISA); a tal fine, tuttavia, le violazioni non devono essere già constatate e non devono essere iniziati accessi, ispezioni o verifiche di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.
Permanenza dell’efficacia dei valori concordati
In caso di decadenza dal concordato restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati, se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.
7.1 Dichiarazione infedele
Costituisce causa di decadenza l’emersione a seguito di accertamento di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati relativamente ai periodi d’imposta oggetto di concordato o a quello precedente.
Il contribuente decade dal concordato anche:
- nel caso di presentazione di una dichiarazione integrativa della dichiarazione dei redditi con cui si determina una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato;
- se sono indicati nella dichiarazione dei redditi dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato.
7.2 Verificarsi di cause di esclusione
Il contribuente decade dal concordato preventivo biennale nel caso in cui, successivamente all’accettazione della proposta, si verifichi una causa di esclusione; si tratta, in particolare:
della mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quello di applicazione del concordato;
- della condanna per uno dei reati tributari di cui al DLgs. 74/2000 o per i reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, commessi negli ultimi tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato;
- del conseguimento di redditi, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito d’impresa o di lavoro autonomo, nel periodo precedente a quelli cui si riferisce la proposta;
- dell’adesione al regime forfetario nel primo periodo oggetto di concordato;
- della presenza di operazioni straordinarie o modifiche della compagine sociale.
7.3 Emersione di debiti tributari
La decadenza dal concordato preventivo si verifica anche nel caso in cui il contribuente, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli in cui si applica il concordato preventivo biennale, non estingua i debiti tributari o previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più impugnabili. La decadenza non interviene se il debito residuo, compresi interessi e sanzioni, sia inferiore a 5.000,00 euro.
7.4 Omessi versamenti
Il mancato versamento delle imposte derivanti dall’adesione al concordato preventivo biennale emerso a seguito dei controlli automatizzati di cui all’art. 36-bis del DPR 600/73 costituisce causa di decadenza.
7.5 Violazioni di non lieve entità
La decadenza si verifica anche al ricorrere delle seguenti violazioni di non lieve entità:
- constatazione di violazioni che integrano reati tributari relativamente ai periodi d’imposta oggetto del concordato;
- comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini ISA in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto di concordato per un importo superiore al 30%;
- omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, IRAP, sostituto d’imposta e/o IVA relativamente ai periodi d’imposta oggetto del concordato;
- violazioni relative all’invio dei corrispettivi telematici o all’emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali e documenti di trasporto, contestate in numero pari o superiore a tre, commesse in giorni diversi nei periodi d’imposta oggetto del concordato;
- sottrazione all’ispezione e alla verifica di documenti contabili obbligatori, ovvero altri documenti, ancorché non obbligatori, dei quali risulti con certezza l’esistenza, relativi ai periodi d’imposta oggetto del concordato;
- omessa installazione o manomissione degli apparecchi per l’emissione degli scontrini fiscali e manomissione dei registratori telematici, nei periodi d’imposta oggetto del concordato.
8 TABELLA RIASSUNTIVA
Scarica qua: Tabella Riassuntiva
A disposizione porgiamo cordiali saluti.
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