E-COMMERCE: DAL 1°LUGLIO 2021 ENTRANO IN VIGORE I REGIMI OSS E IOSS

25 giugno 2021

Circolare n. 11 del 25 giugno 2021 

Oggetto: E-commerce: dal 1°luglio 2021 entrano in vigore i regimi OSS e IOSS

Dal 1°luglio 2021 entreranno in vigore le modifiche alla Direttiva IVA 2006/112/CE, introdotte con l’obiettivo di semplificare gli obblighi IVA dei soggetti passivi, comprese le interfacce elettroniche, impegnati nel commercio transfrontaliero nei confronti di consumatori finali.

Secondo le nuove norme il regime semplificato di identificazione IVA dello sportello unico, cosiddetto regime MOSS (Mini One Stop Shop), attualmente previsto per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, tele radiodiffusione ed elettronici rese a consumatori finali, sarà esteso alle vendite a distanza (sia effettuate tramite un proprio sito di vendite che tramite piattaforme elettroniche come ad esempio Amazon) ed alle prestazioni di servizi rese a consumatori finali residenti in altro Stato UE.

In particolare, sarà introdotto:

-      il regime OSS (One Stop Shop), per le vendite a distanza di beni spediti a partire da uno Stato membro e a destinazione di consumatori finali di altro Stato membro dell’Unione europea nonché per le prestazioni di servizi rese a consumatori finali assoggettate all’IVA nello Stato membro di consumo (per esempio prestazioni di catering, prestazioni di servizi nell’edilizia…);

-      il regime IOSS (Import One Stop Shop), per le vendite a consumatori finali di beni importati da paesi terzi di valore non superiore a 150 euro.

 

Per aderire ai nuovi regimi i soggetti passivi, residenti e non residenti, possono effettuare la registrazione on-line sul sito www.agenziaentrate.gov.it. in particolare:

-      I soggetti passivi extra-UE privi di stabile organizzazione nel territorio dell’Unione europea possono accedere al regime “OSS non-UE” compilando un modulo disponibile in italiano e in inglese nella sezione a libero accesso del sito dell’Agenzia delle entrate;

-      I soggetti passivi domiciliati e residenti in Italia, i soggetti passivi extra-UE con una stabile organizzazione in Italia e i soggetti extra-UE privi di stabile organizzazione nel territorio dell’Unione europea che spediscono o trasportano beni a partire dall’Italia possono accedereal regime “OSS UE” attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Il regime include le vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da fornitori o tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, le vendite nazionali di beni effettuate tramite l'uso di un'interfaccia elettronica e le prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nell'UE o da soggetti passivi stabiliti all'interno dell'UE ma non nello Stato membro di consumo a soggetti non passivi (consumatori finali);

-      I soggetti passivi domiciliati e residenti in Italia, i soggetti passivi extra-UE con una stabile organizzazione in Italia e i soggetti passivi extra-UE privi di stabile organizzazione nel territorio dell’Unione europea possono accedereal regime “IOSS”, compilando il modulo disponibile in italiano e inglese nella sezione a libero accesso del sito dell’Agenzia delle entrate. I soggetti passivi stabiliti in Italia possono, inoltre, registrarsi sul sito dell’Agenzia delle entrate per svolgere le funzioni dell’intermediario IOSS.

 

Si ricorda che l’adozione dei nuovi regimi OSS e IOSS è opzionale e che riguarda soltanto coloro che nel corso dell’anno effettuano cessioni a distanza di beni o servizi che superano la soglia di 10.000 euro; in tale evenienza è possibile infatti seguire due strade:

-      Identificarsi ai fini IVA in ciascuno degli Stati in cui sono situati i consumatori finali a cui vengono effettuate le vendite;

-      Assolvere direttamente nello stato di identificazione Iva la liquidazione trimestrale dell’Iva, tramite il regime speciale OSS (o IOSS, in tal caso con una liquidazione mensile).

 

Il regime speciale OSS permette una notevole “semplificazione” in quanto permette agli operatori economici di evitare di registrarsi in tutti i Paesi presso cui vendono. In pratica il soggetto passivo Iva che decide di usufruire del regime OSS deve registrarsi in un solo Stato, quello in cui si è identificato ai fini IVA.

 

In particolare, lo Stato di identificazione del soggetto passivo cambia a seconda dello schema utilizzato. In particolare, secondo l’Agenzia delle Entrate, le fattispecie a cui è possibile incorrere sono le seguenti:

-      Operatore non UE: il soggetto passivo (non stabilito e non dotato di stabile organizzazione in UE) ha la possibilità di scegliere lo Stato UE per l’identificazione Iva (art. 74-quinquies co. 1 DPR n. 633/72);

-      Operatore UE: il soggetto passivo è considerato identificato nello Stato UE in cui è ivi stabilito. La normativa prevede che anche l’operatore non UE può applicare lo schema UE per dichiarare vendite a distanza di beni intra-UE. In questo caso lo Stato di identificazione è quello da cui i beni sono spediti/trasportati verso il consumatore finale (art. 74-sexies co. 1 DPR n. 633/72);

-      Schema di importazione: il fornitore, soggetto passivo extra-UE, se stabilito in un Paese con il quale la UE ha un accordo di assistenza reciproca per il recupero dell’Iva ed effettua vendite a distanza di beni importati da quello stesso Paese, può ricorrere al regime IOSS identificandosi in qualsiasi Stato UE. In caso contrario, l’operatore ha bisogno di un intermediario stabilito nella UE per utilizzare lo schema di importazione.

 

Si sottolinea che, con l’intento di semplificare gli adempimenti in capo ai soggetti passivi che effettuano vendite a distanza, la nuova norma non prevede alcun obbligo di emettere fattura per tali vendite nel caso in cui il cedente si avvalga dell’utilizzo dell’OSS; se, tuttavia, il fornitore sceglie di emettere una fattura, le regole sono quelle dello stato membro in cui il fornitore si è registrato ai fini OSS.

Tale regime di semplificazione non implica che l’operatore economico che ricorre a Oss o Ioss deve disinteressarsi alla registrazione nonché alla conservazione dei dati rilevanti. La norma unionale e la norma interna dispongono che la documentazione delle operazioni sia conservata fino alla fine del decimo anno successivo a quello di effettuazione delle medesime e sia fornita in formato elettronico, su richiesta, alle autorità fiscali degli Stati membri ove le operazioni sono state effettuate.

Chi si avvale di uno dei regimi speciali sarà tenuto, dunque, a conservare i registri previsti all’articolo 63-quater del Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/2026 del consiglio del 21 novembre 2019. Diversamente, se non utilizza nessuno di questi regimi speciali, sarà obbligato alla tenuta dei registri ordinari (articolo 242 della direttiva 2006/112).

A disposizione porgiamo cordiali saluti.

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