DL 30.4.2022 n. 36 (ulteriori disposizioni per l’attuazione del PNRR), conv. L. 29.6.2022 n. 79 - Principali novità

11 luglio 2022

Circolare n. 25 del 11 luglio 2022

Oggetto: DL 30.4.2022 n. 36 (ulteriori disposizioni per l’attuazione del PNRR), conv. L. 29.6.2022 n. 79 - Principali novità

Con il DL 30.4.2022 n. 36, pubblicato sulla G.U. 30.4.2022 n. 100, sono state emanate ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), a seguito della crisi determinatasi dalla pandemia da COVID-19.

Il DL 30.4.2022 n. 36 è entrato in vigore l’1.5.2022, giorno successivo alla sua pubblicazione. Tut­tavia, per nu­­merose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.

Il DL 30.4.2022 n. 36 è stato convertito nella L. 29.6.2022 n. 79, pubblicata sulla G.U. 29.6.2022 n. 150 ed entrata in vigore il 30.6.2022, pre­ve­­­dendo alcune novità rispetto al testo originario.

Di seguito vengono analizzate le principali novità del DL 30.4.2022 n. 36, come modificato e integrato in sede di conversione nella L. 29.6.2022 n. 79.

1 ESTENSIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA

Mediante l’art. 18 co. 2 e 3 del DL 36/2022, è stata disposta l’estensione dell’obbligo di emissione di fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SdI) ai soggetti passivi che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese.

La disciplina non ha subito modifiche sostanziali in sede di conversione in legge del DL 36/2022.

1.1 Ambito Soggettivo

A decorrere dall’1.7.2022, sono tenuti all’emissione di fattura elettronica via SdI anche:

  • i soggetti passivi che hanno aderito al “regime di vantaggio” di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 e che, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito ricavi o percepito compen­si, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000,00 euro;
  • i soggetti passivi che adottano il regime forfetario di cui all’art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014 e che, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000,00 euro;
  • i soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 della L. 398/91 e che, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito, dall’esercizio di attività commerciali, proventi per un importo superiore a 25.000,00 euro.

Dall’1.1.2024 saranno tenuti all’emissione della fattura elettronica via SdI anche i restanti soggetti.

1.2 Moratoria dei Termini di Trasmissione della Fattura Elettronica Per Il Terzo Trimestre 2022

Gli operatori in “regime di vantaggio” (art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011) o forfetario (art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014), per i quali l’obbligo di emissione della fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio decorre dall’1.7.2022, non saranno soggetti all’applicazione della sanzione per tar­di­va od omessa fatturazione (art. 6 co. 2 del DLgs. 471/97) nel terzo trimestre del 2022 (luglio-set­tembre), qualora il documento elettronico venga emesso entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

2 SANZIONI PER MANCATA ACCETTAZIONE DI PAGAMENTI TRAMITE CARTE DI PAGAMENTO

Per effetto dell’art. 18 co. 1 del DL 36/2022 convertito, a decorrere dal 30.6.2022, e non più dal­l’1.1.2023, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, con una carta di pa­­gamento, da parte di un soggetto obbligato, si applica nei confronti del medesimo soggetto la san­zione amministrativa pecuniaria pari a 30,00 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.

Tale obbligo riguarda tutti i soggetti che effettuino l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, “anche professionali”, i quali sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito e alle carte prepagate.

L’obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del DLgs. 231/2007 (in materia di obblighi antiriciclaggio).

Dalla lettera della norma emerge come la violazione non sia integrata dal mero fatto di non avere la disponibilità di un POS per consentire i pagamenti elettronici, ma dal rifiutare la richiesta del cli­ente di effettuare il pagamento di quanto dovuto tramite una carta di pagamento. Vale a dire che, fino a quando il cliente non effettuerà simile richiesta, non sarà integrata alcuna violazione. Allo stesso modo, alcun rischio di sanzione appare ipotizzabile quando, fin dall’inizio del rapporto, si sia pattuito un diverso mezzo di pagamento (ad esempio, il bonifico bancario).

3 LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

L’art. 18 co. 4-bis del DL 36/2022, inserito in sede di conversione in legge, modifica la c.d. “lotteria degli scontrini” prevista dall’art. 1 co. 540 e ss. della L. 11.12.2016 n. 232.

3.1 Condizioni di Pagamento

In primo luogo, viene stabilito che, per partecipare alle estrazioni, le persone fisiche maggiorenni e residenti in Italia, oltre a dover effettuare l’acquisto al di fuori dell’esercizio di impresa, arte o profes­­sione, devono:

  • utilizzare “metodi di pagamento elettronico di cui sono titolari, che traggano fondi detenuti su propri rapporti di credito o debito bancari o su rapporti intestati a componenti del proprio nucleo familiare certificato dal proprio stato di famiglia e costituito antecedentemente alla data di estrazione del premio ovvero che operino in forza di una rappresentanza rilasciata antecedentemente alla partecipazione”;
  • associare all’acquisto il proprio codice lotteria.

In base alle nuove disposizioni, dunque, la partecipazione alla lotteria risulta ammessa a condizione che il codice fiscale abbinato al codice lotteria sia il medesimo associato al titolare dello strumento di pagamento o dei fondi detenuti sui rapporti di credito o debito bancari utilizzati per l’acquisto.

Tuttavia, possono partecipare al concorso anche i soggetti che utilizzano strumenti di pagamento elettronico a loro riferibili ma che traggono fondi da rapporti di credito o debito bancari intestati a com­ponenti del proprio nucleo familiare (può essere il caso, ad esempio, del figlio che effettua l’ac­quisto utilizzando una carta a lui intestata, che però trae fondi dal conto intestato al padre).

Le condizioni di partecipazione così individuate avrebbero lo scopo di scongiurare il rischio di eventuali truffe da parte di soggetti che tentino di abbinare il proprio codice lotteria a transazioni ef­fettuate da altri, e di evitare contenziosi tra il titolare dei fondi impiegati per effettuare l’acquisto e il titolare del codice lotteria.

3.2 Lotteria Istantanea

Con le modifiche apportate dall’art. 18 co. 4-bis del DL 36/2022 convertito si prospetta, inoltre, l’in­tro­duzione di una lotteria a estrazione immediata, in cui l’acquirente verrà a conoscenza del­l’e­ven­tuale vincita e del relativo importo subito dopo l’acquisto effettuato, così da rendere maggiormente attrattivo il concorso.

Nello specifico, è stabilito che, mediante successivi provvedimenti, l’Agenzia delle Dogane e dei Mo­­nopoli, d’intesa con l’Agenzia delle Entrate, disciplinerà le modalità tecniche per l’attuazione di lotterie sia istantanee che differite.

4 SISMABONUS ACQUISTI CON SUPERBONUS DEL 110% - STIPULA DEL ROGITO ENTRO IL 31.12.2022

Per effetto dell’art. 18 co. 4-ter del DL 36/2022, inserito in sede di conversione in legge, il fruitore del c.d. “sismabonus acquisti” di cui all’art. 16 co. 1-septies del DL 63/2013 nella misura potenziata al 110% potrà – a determinate condizioni – beneficiare di un più ampio arco temporale per la stipula dell’atto di acquisto dell’immobile, il quale andrà in ogni caso finalizzato entro il 31.12.2022.

Nello specifico, tale proroga opererà nelle sole ipotesi in cui vengano rispettate le seguenti condizioni:

  • sia stato sottoscritto il contratto preliminare di compravendita entro il 30.6.2022 (con regolare registrazione del contratto medesimo);
  • siano stati versati acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura (con maturazione del relativo credito d’imposta);
  • vi sia stato l’ottenimento della dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali, del collaudo degli stessi, nonché dell’attestazione del collaudatore statico volta ad asseverare il raggiungimento della riduzione di rischio sismico;
  • l’immobile sia stato accatastato almeno in categoria F/4.

 

5 COMUNICAZIONE ALL’ENEA PER INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO, ANTISISMICI E “BONUS MOBILI”

Modificando l’art. 16 co. 2-bis del DL 63/2013, l’art. 24 co. 1 del DL 36/2022 convertito stabilisce che, in relazione agli interventi di cui all’art. 16 del DL 63/2013 (recupero edilizio, interventi antisi­smici e c.d. “bonus mobili”), devono essere trasmesse telematicamente all’ENEA le informazioni sugli in­terventi effettuati, alla conclusione degli stessi, al fine del loro monitoraggio.

Detta comunicazione riguarderebbe tutti gli interventi disciplinati dall’art. 16 del DL 63/2013 e non soltanto quelli dai quali si ottiene un risparmio energetico (come prevedeva invece la precedente for­mulazione del suddetto co. 2-bis ante modifiche introdotte dal DL 36/2022).

6 STANZIAMENTI PER LE AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE TURISTICHE E AGENZIE DI VIAGGIO

Ai sensi dell’art. 38 del DL 36/2022 convertito:

  • le risorse stanziate per il credito d’imposta per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei tour operator, di cui all’art. 4 del DL 152/2021, pari a 98 milioni di euro, sono destinate ad incrementare la dotazione finanziaria per il contributo a fondo perduto e il credito d’imposta per la ristrutturazione delle imprese turistico-alberghiere di cui al precedente art. 1 del DL 152/2021;
  • l’importo di 100 milioni di euro per il finanziamento, per il 2022, del credito d’imposta per la ristrutturazione delle imprese turistico-alberghiere, di cui all’art. 1 co. 13 del DL 152/2021, viene destinato a finanziare anche le domande di agevolazione presentate dalle agenzie di viaggio e dai tour operator per accedere al credito d’imposta di cui all’art. 4 del DL 152/2021.

 

7 CONTRIBUTO A INFRASTRUTTURE SPORTIVE E PISCINE PER L’IN­STALLAZIONE DI IMPIANTI PER PRODURRE ENERGIE RINNOVABILI

L’art. 24-bis del DL 36/2022, inserito in sede di conversione in legge, prevede il riconoscimento per il 2023 di un contributo in conto capitale:

  • alle associazioni e società sportive dilettantistiche, alle Federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva, alle discipline sportive associate e agli enti pubblici che gestiscono o sono proprietari di piscine o infrastrutture sportive nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che rispondano ai requisiti di cui all’art. 55 del Regolamento della Commissione europea 17.6.2014 n. 651;
  • per progetti di investimento, nel limite massimo di un milione di euro, finalizzati all’installazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili e di abbinati sistemi di accumulo.

L’agevolazione è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni prescritte dal citato Regolamento e l’importo massimo è fissato nell’80% dei costi ammissibili.

Provvedimento attuativo

I criteri e le modalità di attuazione di tale misura agevolativa saranno stabiliti con un successivo de­creto interministeriale.

8 CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI NELLE ZES - AMPLIAMENTO

L’art. 37 co. 2 del DL 36/2022 convertito ha esteso il credito d’imposta per gli investimenti effettuati nelle Zone economiche speciali (ZES), disciplinato dall’art. 5 co. 2 del DL 91/2017, alle seguenti fattispecie:

  • acquisto di terreni;
  • acquisizione, realizzazione ovvero ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.

9 ULTERIORE PROROGA DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DELLA CRISI

L’art. 42 del DL 36/2022 convertito ha modificato l’art. 389 del DLgs. 14/2019:

  • rinviando al 15.7.2022 l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza;
  • abrogando il co. 1-bis del medesimo articolo, in ragione dell’eliminazione delle procedure di allerta e composizione assistita della crisi ad opera del DLgs. 17.6.2022 n. 83 (nuovo decreto correttivo, anch’esso in vigore dal 15.7.2022) e dell’integrale riscrittura del titolo II, parte prima, del DLgs. 14/2019, con inserimento della disciplina della composizione negoziata della crisi.

Restano salve le norme in vigore dal 16.3.2019 (art. 389 co. 2 del DLgs. 14/2019).

9.1 Rinvio del Codice della Crisi

A causa dell’emergenza economica e sanitaria cagionata dal COVID-19, il termine di entrata in vigore del Codice della crisi previsto al 15.8.2020 era stato differito, inizialmente, all’1.9.2020 (art. 5 del DL 8.4.2020 n. 23, c.d. “liquidità”, conv. L. 5.6.2020 n. 40) e successivamente al 16.5.2022 (art. 1 del DL 24.8.2021 n. 118 conv. L. 21.10.2021 n. 147).

L’art. 42 del DL 36/2022 convertito ha, quindi, ulteriormente rinviato l’entrata in vigore del DLgs. 14/2019 al 15.7.2022.

La nuova data si pone in linea con il termine ultimo di recepimento della direttiva UE 20.6.2019 n. 1023 (c.d. “Insolvency”), fissato per il 17.7.2022, ed appare opportuna in ragione delle modifiche al Codice della crisi introdotte con il nuovo decreto correttivo (DLgs. 17.6.2022 n. 83, anch’esso in vigore dal 15.7.2022).

9.2 Strumenti di Allerta e Composizione Assistita Della Crisi

L’art. 42 del DL 36/2022 convertito ha, inoltre, abrogato il co. 1-bis dell’art. 389 del DLgs. 14/2019.

Quest’ultima norma – per effetto delle modifiche di cui all’art. 1 del DL 24.8.2021 n. 118 conv. L. 21.10.2021 n. 147 – aveva rinviato al 31.12.2023 l’entrata in vigore del Titolo II, Parte prima, del DLgs. 14/2019, recante la disciplina delle procedure di allerta e composizione assistita della crisi.

L’abrogazione del co. 1-bis dell’art. 389 del DLgs. 14/2019 viene adesso giustificata dal definitivo su­peramento della disciplina dell’allerta – come originariamente concepita – e della composizione assistita della crisi, unitamente alla figura dell’OCRI.

A tal proposito, si ricorda che il DLgs. 17.6.2022 n. 83, nuovo correttivo del Codice della crisi, in vigore dal 15.7.2022, contempla l’integrale sostituzione delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi con le nuove discipline:

  • della composizione negoziata di cui al DL 118/2021 conv. L. 147/2021;
  • delle segnalazioni – già previste dalla L. 233/2021 di conversione del DL 152/2021, per l’at­tuazione del PNRR – circa la sussistenza dei presupposti per l’accesso alla composizione negoziata che l’organo di controllo ed i creditori pubblici qualificati sono tenuti a indirizzare (al ricorrerne dei presupposti) all’imprenditore e all’organo amministrativo.

Per effetto delle modifiche apportate dal suddetto decreto correttivo (DLgs. 17.6.2022 n. 83), deve altresì ritenersi superato quanto previsto dall’art. 5 co. 14 del DL 22.3.2021 n. 41 (c.d. “Sostegni”), conv. L. 21.5.2021 n. 69, che rinviava gli obblighi di segnalazione dei creditori pubblici qualificati (per come in origine concepiti), di cui all’art. 15 del DLgs. 14/2019 (secondo la formulazione originaria).

A disposizione porgiamo cordiali saluti.

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