Circolare n. 23 del 28 giugno 2022
Oggetto: DL 21.6.2022 n.73 (c.d. decreto “Semplificazioni fiscali”) - Principali novità
Con il DL 21.6.2022 n. 73, pubblicato sulla G.U. 21.6.2022 n. 143, sono state emanate misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali, disposizioni finanziarie e interventi sociali(c.d. decreto “Semplificazioni fiscali”).
Il DL 73/2022 è entrato in vigore il 22.6.2022, giorno successivo alla sua pubblicazione. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.
Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 73/2022.
Il DL 73/2022 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.
1 PROROGA DEL TERMINE PER LA REGISTRAZIONE DEGLI AIUTI DI STATO COVID-19 E LA PRESENTAZIONE DELL’AUTODICHIARAZIONE
L’art. 35 co. 1 - 3 del DL 73/2022 prorogail termine, previsto dall’art. 10 co. 1, secondo periodo, del DM 31.5.2017 n. 115, entro il quale l’Agenzia delle Entrate deve provvedere alla registrazione nel“Registro nazionale degli aiuti di Stato” (RNA) degli aiuti di cui alle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato COVID-19.
In particolare, con riferimento agli aiuti non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, ovvero subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, i termini di cui all’art. 10 co. 1, secondo periodo, del DM 31.5.2017 n. 115 in scadenza:
- dal 22.6.2022 (data di entrata in vigore del DL 73/2022) al 31.12.2022, sono prorogati al 30.6.2023;
- dall’1.1.2023 al 30.6.2023, sono prorogati al 31.12.2023.
Proroga al 30.11.2022 della presentazione dell’autodichiarazione
A seguito di tale differimento dei termini di registrazione degli aiuti, con il provv. Agenzia delle Entrate 22.6.2022 n. 233822, che ha modificato il precedente provv. 27.4.2022 n. 143438, è stata disposta la proroga al 30.11.2022 (in luogo del 30.6.2022 inizialmente previsto) del termine di presentazione dell’autodichiarazione per il rispetto dei massimali delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo degli aiuti di Stato.
2 DIFFERIMENTO A REGIME DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DEGLI ELENCHI INTRASTAT
L’art. 3 co. 2 e 3 del DL 73/2022 prevede, a regime, che l’invio degli elenchi periodici INTRASTAT possa avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo cui gli elenchi stessi sono riferiti.
Il nuovo termine riguarda sia la presentazione degli elenchi su base mensile che quella su base trimestrale.
La normativa previgente stabiliva, invece, il termine del giorno 25 del mese successivo a quello del periodo (mese o trimestre) di riferimento.
Decorrenza
Il nuovo termine è in vigore dal 22.6.2022 e si applica già in relazione agli elenchi relativi al mese di maggio 2022.
3 MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL C.D. “ESTEROMETRO”
Gli artt. 12 e 13 del DL 73/2022 introducono alcune modifiche alla comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”), sia sul piano delle operazioni da rilevare che sul piano della disciplina sanzionatoria.
3.1 Modifica dell’ambito oggettivo
Viene prevista l’esclusione degli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro (per singola operazione).
Trattasi, ad esempio, degli acquisti di carburante all’estero ovvero delle prestazioni di alloggio in alberghi ubicati all’estero ricevute da soggetti passivi italiani.
3.2 Efficacia del Regime Sanzionatorio
Inoltre, il DL 73/2022 dispone il differimento all’1.7.2022 dell’entrata in vigore della nuova disciplina sanzionatoria, operativa, tuttavia, già dall’1.1.2022.
Essa prevede che, nel caso di omessa o di errata comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, sia applicata una sanzione amministrativa pari a 2,00 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400,00 euro mensili.
Le sanzioni sono riducibili alla metà, entro il limite massimo di 200,00 euro per ciascun mese, qualora la trasmissione sia effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza di legge ovvero, entro tale termine, sia effettuata la trasmissione corretta dei dati.
4 ESTENSIONE TEMPORALE DEL REVERSE CHARGE
L’art. 22 del DL 73/2022 estende l’applicazione del reverse charge, per determinate operazioni nel settore elettronico ed energetico, sino al 31.12.2026.
A tal fine, viene modificato l’art. 17co. 8 del DPR 633/72, il quale stabiliva la cessazione della speciale misura al 30.6.2022.
Il meccanismo del reverse charge in esame, prorogato al 31.12.2026, si applica alle operazioni individuate dall’art. 17 co. 6 lett. b), c), d-bis), d-ter) e d-quater) del DPR 633/72, vale a dire:
- le cessioni di telefoni cellulari;
- le cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché le cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione nei prodotti destinati al consumatore finale;
- i trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite dall’art. 3 della direttiva 2003/87/CE;
- i trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica;
- le cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore.
5 PROROGA DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IMU PER L’ANNO 2021
L’art. 35 co. 4 del DL 73/2022 proroga dal 30.6.2022 al 31.12.2022 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU per l’anno 2021, di cui all’art. 1 co. 769 della L. 160/2019.
Si tratta della dichiarazione riferita:
- agli immobili il cui possesso ha avuto inizio nel corso del 2021;
- alle variazioni rilevanti per la determinazione dell’imposta intervenute nel 2021.
Enti non commerciali
La proroga non riguarda gli enti non commerciali, per i quali il termine di presentazione della dichiarazione IMU per l’anno 2021 rimane fermo al 30.6.2022, ai sensi dell’art. 1 co. 770 della L. 160/2019.
6 PROROGA DEL TERMINE PER L’INVIO DELLA DICHIARAZIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO RELATIVA AGLI ANNI 2020 E 2021
L’art. 3 co. 6 del DL 73/2022 ha differito al 30.9.2022 il termine per l’invio della dichiarazione dell’imposta di soggiorno relativa agli anni 2020 e 2021, precedentemente stabilito al 30.6.2022.
L’art. 4 co. 1-ter del DLgs. 23/2011 e l’art. 4 co. 5-ter del DL 50/2017 stabiliscono che la dichiarazione dell’imposta di soggiorno deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.
A seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’art. 25 co. 3-bis del DL 22.3.2021 n. 41, conv. L. 21.5.2021 n. 69, ha stabilito che entro il 30.6.2022 dovessero essere presentate le dichiarazioni dell’imposta di soggiorno relative agli anni d’imposta 2020 e 2021, termine ora differito al 30.9.2022.
Si ricorda che le dichiarazioni in esame devono essere presentate, in via telematica, utilizzando il modello approvato con il DM 29.4.2022 (pubblicato sulla G.U. 12.5.2022 n. 110), unitamente alle relative istruzioni di compilazione e alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica.
7 RAZIONALIZZAZIONE DELLE DEDUZIONI IRAP PER LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
L’art. 10 del DL 73/2022 semplifica l’indicazione, nel modello IRAP, del costo deducibile dei dipendenti a tempo indeterminato.
Infatti, da un lato, si dispone la deducibilità del costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato (art. 11 co. 4-octies del DLgs. 446/97, interamente riformulato) e, dall’altro, le ulteriori deduzioni sono lasciate in vigore soltanto con riferimento ai lavoratori assunti con contratto di differente tipologia che già attualmente possono fruirne.
7.1 Disciplina applicabile ante modifiche
In base alla disciplina vigente ante modifiche, la facoltà di portare, per l’intero importo, il costo dei dipendenti a tempo indeterminato a riduzione della base imponibile IRAP viene riconosciuta sotto forma di “deduzione residuale”.
In pratica, il contribuente deve:
- innanzitutto, applicare le deduzioni riconosciute a fronte dell’impiego di personale a tempo indeterminato già vigenti precedentemente al 2015;
- poi, se la sommatoria delle citate deduzioni è inferiore alle spese dei dipendenti a tempo indeterminato sostenute nel periodo d’imposta, applicare l’ulteriore deduzione prevista dall’art. 11 co. 4-octies del DLgs. 446/97 fino a concorrenza dell’intero importo dell’onere sostenuto.
Tale impostazione rende complessa la compilazione della dichiarazione IRAP, costringendo i contribuenti a scomporre l’onere complessivo sostenuto per i dipendenti a tempo indeterminato (comunque interamente deducibile) tra i diversi righi deputati all’accoglimento delle relative deduzioni.
7.2 Disciplina applicabile post modifiche
La modifica normativa risolve alla radice ogni questione:
- da un lato, disponendo la deducibilità del costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato;
- dall’altro, lasciando in vigore le ulteriori deduzioni soltanto con riferimento ai lavoratori assunti con differente contratto che già attualmente possono fruirne (es. addetti alla ricerca e sviluppo, apprendisti, disabili, lavoratori stagionali, ecc.).
7.3 Decorrenza
Le novità introdotte si applicano dal periodo d’imposta precedente a quello in corso al 22.6.2022 (data di entrata in vigore del DL 73/2022) e, dunque, dal 2021 per i soggetti “solari”.
La modifica ha quindi carattere retroattivo, consentendo di semplificare già la compilazione della dichiarazione IRAP 2022. Tale circostanza comporterà un adeguamento della modulistica, salvo consentire, in via transitoria per quest’anno, di indicare tutti i costi dei dipendenti a tempo indeterminato nei righi in cui attualmente deve essere riportata la sola deduzione eccedente (IC69 e IS7, per le società di capitali).
Per contro, non mutando gli oneri deducibili, né i proventi imponibili, non occorre rideterminare l’IRAP dovuta per il 2021.
8 PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA - ESTENSIONE ALLE MICRO IMPRESE
L’art. 8 del DL 73/2022 modifica l’art. 83 co. 1 del TUIR, stabilendo che i soggetti che si qualificano come micro imprese, in quanto non superano i limiti dimensionali di cui all’art. 2435-ter c.c. (attivo Stato patrimoniale 175.000,00 euro; ricavi di vendite e prestazioni 350.000,00 euro; dipendenti occupati in media durante l’esercizio 5), ma che scelgono di non adottare le semplificazioni per esse previste e di redigere, invece, il bilancio in forma ordinaria, determinano il reddito d’impresa applicando il principio di derivazione rafforzata, per effetto del quale valgono i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai principi contabili, con il conseguente riconoscimento fiscale della rappresentazione contabile fondata sul principio di prevalenza della sostanza sulla forma.
Prima di tale modifica, la norma escludeva, invece, l’applicazione del principio di derivazione rafforzata per le micro imprese, anche laddove le stesse redigessero il bilancio in forma ordinaria (ad esempio, perché holding di un gruppo industriale), applicando, quindi, interamente i criteri di valutazione di cui all’art. 2426 c.c., o in forma abbreviata, oppure laddove (pur redigendo il bilancio applicando le semplificazioni per esse previste) decidessero di valutare i crediti, i debiti e i titoli secondo il criterio del costo ammortizzato. In tali fattispecie, si determinava, quindi, un doppio binario civilistico-fiscale.
Decorrenza
La modifica si applica a partire dal periodo d’imposta in corso al 22.6.2022 e, quindi, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, già a partire dal 2022.
9 CORREZIONE DI ERRORI CONTABILI - RILEVANZA NEL PERIODO DI IMPUTAZIONE IN BILANCIO
L’art. 8 del DL 73/2022 modifica l’art. 83 co. 1 del TUIR, stabilendo che i componenti di reddito imputati in bilancio (a Conto economico o a Stato patrimoniale) per effetto della correzione di errori contabili assumono immediato rilievo fiscale (fatta eccezione per i componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa)nell’esercizio in cui viene corretto l’errore, senza che sia, invece, necessaria (come era stato previsto dalla circ. Agenzia delle Entrate 24.9.2013 n. 31) la presentazione della dichiarazione integrativa con riferimento al periodo d’imposta in cui è stato commesso l’errore.
Decorrenza
La modifica si applica a partire dal periodo d’imposta in corso al 22.6.2022 e, quindi, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, già a partire dal 2022.
10 INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE (ISA)
L’art. 24 del DL 73/2022 estende anche al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022 le misure straordinarie volte a tener conto nell’applicazione degli ISA degli effetti di natura straordinaria conseguenti all’emergenza sanitaria e ad introdurre specifiche cause di esclusione.
Sotto il profilo della definizione delle strategie di controllo basate anche sul punteggio ISA, viene previsto che gli uffici terranno conto:
- per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2021, anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall’applicazione degli ISA per i periodi in corso al 31.12.2019 e al 31.12.2020;
- per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2022, anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall’applicazione degli ISA per i periodi in corso al 31.12.2020 e al 31.12.2021.
11 DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA - ABROGA-ZIONE DAL PERIODO D’IMPOSTA 2022 “SOLARE”
L’art. 9 co. 1 e 3 del DL 73/2022 dispone l’abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica di cui all’art. 2 co. 36-decies, 36-undecies e 36-duodecies del DL 138/2011.
Non viene, invece, modificata la disciplina delle società non operative di cui all’art. 30 della L. 724/94.
11.1 Decorrenza
La modifica opera a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2022 (vale a dire, dal periodo d’imposta 2022, per i soggetti “solari”).
11.2 Effetti dell’abrogazione
Per effetto di tali disposizioni, le penalizzazioni previste dall’art. 30 della L. 724/94 non troveranno applicazione per il periodo d’imposta 2022 “solare” laddove:
- i periodi d’imposta 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 risultino in perdita fiscale;
- ovvero quattro dei sopraindicati periodi siano in perdita e il rimanente presenti un reddito imponibile inferiore al reddito minimo.
Ferma restando l’applicazione della disciplina per il periodo d’imposta 2021 (modelli REDDITI 2022), anche un’eventuale dichiarazione in perdita o con un reddito al di sotto del minimo per il 2021, rientrante nel quinquennio di osservazione per il 2022, non avrebbe quindi rilevanza in termini di eventuali penalizzazioni.
12 ATTESTAZIONE DEI CONTRATTI A CANONE CONCORDATO
L’art. 7 del DL 73/2022 estende la validità dell’attestazione relativa ai contratti di locazione “concordati”, di modo che essa potrà valere, a determinate condizioni, anche per più contratti aventi ad oggetto il medesimo immobile.
12.1 Attestazione di conformità del contratto all’accordo
I contratti a canone concordato (contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato “3+2” di cui all’art. 2 co. 3 della L. 431/98; contratti di locazione transitori e contratti di locazione per studenti universitari, stipulati ai sensi dell’art. 5 co. 1, 2 e 3 della medesima L. 431/98) possono godere, in presenza delle condizioni richieste dalle diverse norme agevolative, di alcune agevolazioni fiscali consistenti, tra il resto:
- nell’aliquota del 10% della cedolare secca;
- nella riduzione della base imponibile IRPEF del 30%;
- nell’individuazione della base imponibile dell’imposta di registro nel 70% del canone;
- nella riduzione del 25% dell’aliquota IMU deliberata dal Comune.
A seguito dell’entrata in vigore del DM 16.1.2017, per poter applicare le agevolazioni fiscali previste per i contratti a canone concordato è necessario, alternativamente:
- che il contratto di locazione sia stipulato con l’assistenza delle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori;
- che i contratti stipulati senza l’assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori siano corredati da un’attestazione, rilasciata da una delle organizzazioni firmatarie dell’accordo territoriale, che confermi la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’Accordo territoriale.
12.2 Validità dell’attestazione
Fino ad ora, l’attestazione aveva validità per il singolo contratto per il quale era stata richiesta.
Per effetto della modifica apportata dall’art. 7 del DL 73/2022, invece, la stessa attestazione “può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell’immobile o dell’Accordo Territoriale del Comune a cui essa si riferisce”.
Pertanto, la medesima attestazione dovrebbe valere anche per più contratti stipulati per il medesimo immobile, purché non siano variate le condizioni dell’immobile, né l’Accordo territoriale.
13 ADDIZIONALI COMUNALI ALL’IRPEF - ADEGUAMENTO DELLE ALIQUOTE AI NUOVI SCAGLIONI DELL’IRPEF
L’art. 20 del DL 73/2022 introduce alcune novità in relazione all’adeguamento delle aliquote delle addizionali comunali all’IRPEF ai nuovi scaglioni di reddito dell’IRPEF.
14 ADDIZIONALE IRES PER LE IMPRESE CHE OPERANO NEI SETTORI DEL PETROLIO E DELL’ENERGIA - ABROGAZIONE
L’art. 9 co. 2 dispone l’abrogazione dell’addizionale IRES di cui all’art. 3 della L. 6.2.2009 n. 7.
15 CREDITO D’IMPOSTA PER RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE - CERTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ
L’art. 23 co. 2-8 del DL 73/2022 ha introdotto la possibilità per le imprese di richiedere una certificazione che attesti la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo al fine di favorire l’applicazione del credito d’imposta per ricerca e sviluppo e innovazione (art. 1 co. 200 - 203-sexies della L. 27.12.2019 n. 160) in condizioni di certezza operative.
Tale certificazione:
- è rilasciata dai soggetti abilitati che si attengono, nel processo valutativo, a quanto previsto da apposite linee guida del Ministero dello sviluppo economico, periodicamente elaborate ed aggiornate;
- può essere richiesta a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta previsti dalle norme citate non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
Con un successivo DPCM saranno individuati i requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della certificazione, fra i quali quelli idonei a garantire professionalità, onorabilità e imparzialità, con istituzione di un apposito albo dei certificatori.
16 CREDITO D’IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO DI FARMACI E VACCINI
Con riferimento al credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo di farmaci e vaccini, l’art. 23 co. 1 del DL 73/2022 modifica l’art. 31 del DL 73/2021:
- eliminando il riferimento ai “nuovi” farmaci e vaccini.
- prevedendo che per la definizione delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili all’agevolazione trovino applicazione le disposizioni di cui all’art. 2 del DM 26.5.2020 (relativo al credito ricerca e sviluppo e innovazione).
17 MONITORAGGIO FISCALE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI - RIDUZIONE DELLA SOGLIA
Secondo quanto previsto dall’art. 1 del DL 167/90, gli intermediari bancari e finanziari di cui all’art. 3 co. 2 del DLgs. 231/2007, i soggetti di cui all’art. 3 co. 3 lett. a) e d) e gli operatori non finanziari ex art. 3 co. 5 lett. i) del DLgs. 231/2007 che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l’estero di mezzi di pagamento sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate:
- i dati di cui all’art. 31 co. 2 del DLgs. 231/2007, relativi alle predette operazioni, effettuate anche in valuta virtuale;
- limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell’art. 5 del TUIR;
- indipendentemente dal fatto che si tratti di un’operazione unica o di più operazioni che appaiano collegate per realizzare un’operazione frazionata.
L’art. 16 del DL 73/2022 riduce a 5.000,00 euro, rispetto al precedente limite di 15.000,00 euro, la soglia quantitativa a partire dalla quale scatta l’obbligo di monitoraggio dei trasferimenti da e verso l’estero sopra illustrato.
Decorrenza
Il nuovo limite di 5.000,00 euro si applica a partire dalle comunicazioni relative alle operazioni effettuate nel 2021, che deve avvenire entro il 31.10.2022.
18 CONTROLLI FORMALI DELLE DICHIARAZIONI PRECOMPILATE PRESENTATE MEDIANTE PROFESSIONISTI O CAF - RIDUZIONE DAL 2023
L’art. 6 del DL 73/2022 dispone la riduzione dei controlli formali, ai sensi dell’art. 36-ter del DPR 600/73, in relazione alle dichiarazioni precompilate che vengono presentate mediante un professionista o un CAF.
Viene infatti stabilito che:
- se la dichiarazione precompilata non viene modificata, non si effettua più il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi;
- il controllo formale, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, avviene solo più in caso di modifiche della dichiarazione precompilata;
- il controllo formale non è comunque effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata;
- il professionista o il CAF deve acquisire dal contribuente i dati di dettaglio delle spese sanitarie trasmessi al Sistema tessera sanitaria e ne verifica la corrispondenza con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per l’elaborazione della dichiarazione precompilata;
- in caso di difformità, l’Agenzia delle Entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti di spesa che non risultano trasmessi al Sistema tessera sanitaria.
Le nuove disposizioni si applicano a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2022, che saranno presentate nel 2023.
19 AGEVOLAZIONI IVA NEL SETTORE SANITARIO
L’art. 18 del DL 73/2022 estende l’ambito applicativo del regime di esenzione IVA e dell’aliquota IVA del 10% ad alcune prestazioni rese in ambito sanitario.
20 IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE
L’art. 3 co. 4 del DL 73/2022 ha disposto l’incremento, da 250,00 a 5.000,00 euro, della soglia per il differimento del versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al primo o ai primi due trimestri solari.
20.1 Innalzamento della soglia per il differimento dei versamenti dei primi due trimestri solari
A seguito della modifica apportata dall’art. 3 co. 4 e 5 del DL 73/2022 all’art. 17 co. 1-bis lett. a) e b) del DL 124/2019, il pagamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:
- per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre dell’anno, qualora l’ammontare del tributo da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre sia inferiore a 5.000,00 euro;
- per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre dell’anno, qualora l’ammontare del tributo da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre sia inferiore complessivamente a 5.000,00 euro.
L’innalzamento della soglia per il differimento del versamento dell’imposta di bollo relativa al primo o ai primi due trimestri dell’anno si applica relativamente alle fatture emesse a decorrere dall’1.1.2023.
21 COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA - MODIFICA TERMINE PER IL SECONDO TRIMESTRE
L’art. 3 co. 1 del DL 73/2022 modifica il termine di invio dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (art. 21-bis del DL 78/2010) riferite al secondo trimestre dell’anno.
In luogo del termine del 16 settembre, infatti, la comunicazione potrà essere effettuata entro il termine del 30 settembre di ciascun anno.
Rimangono invariati i termini riferiti al primo e al terzo trimestre, vale a dire l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (rispettivamente 31 maggio e 30 novembre).
Per il quarto trimestre, invece, rimane il termine dell’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo, con la possibilità di trasmettere i dati all’interno della dichiarazione IVA annuale (compilando il quadro VP) purché venga presentata entro la suddetta data (in luogo del termine ordinario del 30 aprile).
22 MODIFICA DEL TERMINE DI REGISTRAZIONE DEGLI ATTI
Modificando gli artt. 13 e 19 del DPR 131/86, con l’art. 14 del DL 73/2022, in vigore dal 22.6.2022, viene portato a 30 giorni il termine ordinario per:
- la registrazione “in termine fisso” di tutti gli atti formati in Italia;
- la denuncia di eventi successivi alla registrazione.
22.1 Termine per la registrazione degli atti in termine fisso
L’imposta di registro è ancorata alla registrazione degli atti. La registrazione, per gli atti individuati dalla Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86, deve avvenire “in termine fisso”.
Il termine fisso di registrazione è stabilito dall’art. 13 del DPR 131/86 che, fino al 21.6.2022, lo fissava in 20 giorni, dalla data dell’atto, per gli atti formati in Italia, anche se operavano alcune eccezioni per le locazioni immobiliari e per la registrazione degli atti notarili (da registrare tramite modello unico informatico, MUI) per le quali già valeva il termine di 30 giorni.
Ora, il DL 73/2022 porta a 30 giorni il termine di registrazione “ordinario” indicato dall’art. 13 del DPR 131/86, con l’effetto di eliminare del tutto il termine di 20 giorni e di applicare a tutti gli atti soggetti a registrazione in termine fisso formati in Italia (sia agli atti notarili che non notarili) il nuovo termine di 30 giorni (decorrente, in linea di principio, dalla data dell’atto).
Pertanto, se, per i contratti di locazione e per gli atti notarili non vi sono cambiamenti, in quanto erano già soggetti al termine di registrazione di 30 giorni, per le scritture private non autenticate (ad esempio, il comodato immobiliare, ovvero il contratto preliminare) stipulate dal 22.6.2022, ci sono 10 giorni in più per procedere alla registrazione, in quanto il termine è passato da 20 a 30 giorni dalla data dell’atto.
22.2 Denuncia di eventi successivi
È stato modificato anche l’art. 19 del DPR 131/86, stabilendo che il medesimo termine di 30 giorni si applichi anche alla denuncia di eventi successivi alla registrazione.
Ad esempio, la denuncia di eventi successivi alla registrazione va presentata:
- in caso di avveramento della condizione sospensiva apposta al contratto;
- in ipotesi di fissazione definitiva del prezzo (in caso di contratti a prezzo indeterminato ex art. 35 del DPR 131/86);
- in caso di proroga tacita di contratti o di ulteriore prolungamento dei contratti a tempo indeterminato (ex art. 36 del DPR 131/86).
Dal 22.6.2022, in tali situazioni opera il nuovo termine di 30 giorni per la denuncia, sicché il contribuente ha a disposizione 10 giorni in più per procedere alla registrazione rispetto a prima.
23 PAGAMENTO TELEMATICO DELL’IMPOSTA DI BOLLO - ESTENSIONE
L’art. 15 del DL 73/2022, inserendo il co. 596-bis nell’art. 1 della L. 27.12.2013 n. 147, prevede la possibilità di estendere il pagamento telematico dell’imposta di bollo ad ulteriori atti, documenti e registri (contemplati dalla Tariffa allegata al DPR 642/72), da individuare con un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Si ricorda che l’art. 1 co. 596 della L. 147/2013 ha consentito di pagare l’imposta di bollo, per i documenti richiesti alla Pubblica Amministrazione o a qualsiasi Ente o Autorità competente, direttamente online, con addebito in conto, carta di credito, debito o prepagate attraverso i servizi di pagamento del Sistema pagoPA.
La modifica normativa introdotta dal DL 73/2022 intende estendere tale modalità di pagamento dell’imposta di bollo ad altri documenti ed atti (per i quali essa sia dovuta ai sensi del DPR 642/72) da individuare con un successivo provvedimento attuativo.
24 APPLICABILITÀ AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE DELLA DISCIPLINA FISCALE TRANSITORIA
In base all’art. 104 del DLgs. 117/2017, la disciplina fiscale dettata per gli enti del Terzo settore sarà applicabile dal periodo d’imposta successivo a quello in cui, oltre ad essere operativo il Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), perverrà l’autorizzazione della Commissione Europea. Tuttavia, in via transitoria, nell’attesa di tale autorizzazione, alcune specifiche disposizioni si rendono già applicabili per ONLUS, organizzazioni di volontariato (ODV) e associazioni di promozione sociale (APS) iscritte negli appositi registri.
Con l’art. 26 del DL 73/2022 viene previsto che, a decorrere dall’operatività del RUNTS (intervenuta lo scorso 23.11.2021), beneficiano della disciplina transitoria anche gli enti iscritti al medesimo registro.
25 MODIFICA DEL DOMICILIO FISCALE STABILITO DALL’AMMINISTRA-ZIONE FINANZIARIA
L’art. 4 del DL 73/2022 ha modificato l’art. 59 del DPR 600/73, il quale prevede che, in deroga alle regole contenute nell’art. 58 del DPR 600/73 per individuare il domicilio fiscale (per le persone fisiche, il Comune di residenza anagrafica; per le persone giuridiche, il Comune in cui si trova, in via graduata, la sede legale, la sede amministrativa, una sede secondaria, una stabile organizzazione o il luogo di esercizio prevalente della loro attività), l’Amministrazione finanziaria possa:
- stabilire il domicilio fiscale nel Comune dove il soggetto svolge in modo continuativo la principale attività ovvero, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, nel Comune in cui è stabilita la sede amministrativa;
- consentire al contribuente, in presenza di particolari circostanze, di presentare istanza di variazione del domicilio fiscale per stabilirlo in un Comune diverso da quello determinato ai sensi dell’art. 58 del DPR 600/73.
25.1 Competenza per la presentazione dell’istanza
L’istanza per lo spostamento del domicilio fiscale in un Comune diverso deve essere presentata alla:
- Direzione regionale, per spostamenti nella stessa Regione;
- Divisione contribuenti dell’Agenzia delle Entrate, in caso di spostamenti in una Regione diversa.
Se dopo la modifica del domicilio si rendessero necessarie successive revoche o variazioni:
- per la revoca è competente l’organo che ha emanato l’originario provvedimento;
- se alla revoca consegue una contestuale richiesta di variazione del domicilio fiscale, il nuovo provvedimento è emanato dalla Direzione regionale, per spostamenti del domicilio fiscale nell’ambito della stessa Regione, o dalla Divisione contribuenti dell’Agenzia delle Entrate, per spostamenti in altra Regione.
25.2 Efficacia temporale della modifica
Gli effetti del provvedimento di revoca e di quello di variazione si producono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui il provvedimento stesso viene notificato.
26 RIMBORSI FISCALI AGLI EREDI
L’art. 5 del DL 73/2022 snellisce le procedure di erogazione dei rimborsi fiscali agli eredi del defunto.
Viene demandato ad un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate la definizione delle modalità di trasmissione della comunicazione con cui gli interessati richiedono una diversa attribuzione del rimborso.
27 ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI DISABILI
L’art. 38 del DL 73/2022 modifica gli artt. 2, 4 e 5 del DLgs. 230/2021, introducendo nuovi beneficiari e prevedendo, per l’anno 2022, un aumento degli importi e delle maggiorazioni dell’assegno unico e universale per i nuclei familiari con figli disabili a carico.
28 INCENTIVI PER L’ACQUISTO DI VEICOLI NON INQUINANTI - PROROGA DEI TERMINI PER LA CONFERMA DELL’OPERAZIONE
In relazione alle procedure per l’erogazione degli incentivi per l’acquisto di veicoli non inquinanti di competenza del Ministero dello sviluppo economico effettuate entro il 31.12.2022, l’art. 40 del DL 73/2022 proroga a 270 giorni (in luogo dei 180 giorni originari) dalla prenotazione dell’incentivo i termini per:
- la conferma dell’operazione;
- la comunicazione del numero di targa del veicolo nuovo consegnato e del codice fiscale dell’impresa costruttrice o importatrice del veicolo.
29 MISURE IN MATERIA DI LAVORO DEGLI STRANIERI
Il DL 73/2022 interviene anche in materia di immigrazione, introducendo una serie di misure per la semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro per i lavoratori stranieri.
Al contempo, viene rivista l’attività di verifica dei requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni contrattuali collettive e di congruità, demandandola non più agli Ispettorati del lavoro, bensì ai professionisti che effettuano consulenza del lavoro e alle organizzazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative.
A disposizione porgiamo cordiali saluti.
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