Circolare n. 10 del 7 marzo 2023
Oggetto: CREDITI D’IMPOSTA PER ENERGIA ELETTRICA, GAS E CARBURANTE - COMUNICAZIONE DEI CREDITI MATURATI NEL 2022 E NON ANCORA UTILIZZATI - MODALITÀ E TERMINI
Con i provv. 16.2.2023 n. 44905 e 1.3.2023 n. 56785, l’Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione dell’ammontare dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburante maturati nel 2022 e non ancora utilizzati, approvando l’apposito modello e le relative istruzioni per la compilazione.
1 - AMBITO APPLICATIVO
La comunicazione interessa le imprese che hanno beneficiato dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas relativi:
- al terzo trimestre 2022 (art. 6 del DL 115/2022);
- ai mesi di ottobre e novembre 2022 (art. 1 del DL 144/2022);
- al mese di dicembre 2022 (art. 1 del DL 176/2022).
Imprese agricole e della pesca
La medesima comunicazione riguarda anche le imprese esercenti attività agricola, della pesca o l’attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61, in relazione al credito d’im¬po¬sta per l’acquisto di carburante relativo al quarto trimestre 2022 (art. 2 del DL 144/2022).
Per effetto dell’art. 15 co. 1-quinquies del DL 198/2022 (c.d. “milleproroghe”), inserito in sede di conversione nella L. 24/2023, l’obbligo di comunicazione riguarda anche il cre-dito d’imposta per l’acquisto di carburante delle imprese agricole e della pesca relativo al terzo trimestre 2022 (art. 7 del DL 115/2022).
2 - ESCLUSIONI DALL’OBBLIGO DI PRESENTAZIONE
La comunicazione non deve essere inviata nel caso in cui il beneficiario, in alternativa, abbia:
- già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite il modello F24, ai sensi del DLgs. 241/97;
- già comunicato all’Agenzia delle Entrate la cessione del credito.
3 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE
La comunicazione va inviata
- entro il 16.3.2023;
- utilizzando l’apposito modello approvato dall’Agenzia delle Entrate (nuova versione approvata con il provv. 1.3.2023 n. 56785);
- dal beneficiario dei crediti d’imposta, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario abilitato;
- utilizzando i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate o il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet della medesima Agenzia.
Per ciascun credito d’imposta, il beneficiario può inviare una sola comunicazione valida, per l’intero importo del credito maturato nel periodo di riferimento, al lordo dell’e¬ven¬¬tuale ammontare già utilizzato in compensazione nel modello F24, ai sensi del DLgs. 241/97, fino alla data della comunicazione stessa.
4 - MANCATO INVIO DELLA COMUNICAZIONE
Il mancato invio di una valida comunicazione determina l’impossibilità di utilizzare il credito in compensazione nel modello F24 a partire dal 17.3.2023.
5 - FUTURA CESSIONE DEL CREDITO
L’invio della comunicazione non preclude la possibilità di effettuare successivamente la cessione del credito.
6 - COMPILAZIONE DEL MODELLO
Ai fini della compilazione si fa rinvio al Modello Ministeriale e relative istruzioni al seguente link:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/modello-e-istruzioni-bonus-imprese-prodotti-energetici
A disposizione porgiamo cordiali saluti.
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