Circolare n. 40 del 17 novembre 2020
Oggetto:
1) Contributo a Fondo perduto per i negozi dei Centri Storici Turistici ex art. 59 D.L. 104/2020
2) Bonus Ristorazione – Fondo per la filiera della ristorazione ex art. 58 D.L. 104/2020
1 - CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER I NEGOZI DEI CENTRI STORICI TURISTICI EX ART. 59 D.L. 104/2020
Con il provvedimento Agenzia delle Entrate n. 352471 del 12 novembre u.s. state definite le modalità di presentazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione e ogni altro elemento necessario per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici turistici di cui all’art. 59 del DL 104/2020 (DL “Agosto”), che possono essere presentate dal 18 novembre 2020 al 14 gennaio 2021.
Si ricorda che tale disposizione riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei Comuni capoluogo di Provincia o di Città metropolitana, tra cui è stata inserita anche la città di Torino, che abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in Paesi esteri.
L'ammontare del contributo si calcola applicando una diversa percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2019.
Di seguito le percentuali previste:
- 15%, se i ricavi e i compensi nell’anno 2019 sono inferiori a 400.000 euro;
- 10%, se i ricavi e i compensi nell’anno 2019 superano la soglia precedente ma non l’importo di 1.000.000 di euro;
- 5%, se i ricavi e i compensi nell’anno 2019 superano la soglia precedente.
In caso di più esercizi di cui al comma 1 dell'art. 59, nelle zone A dei comuni di cui al medesimo comma 1, occorre riportare l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di giugno 2019 e giugno 2020, separatamente per ciascun esercizio, nonché il codice catastale del comune in cui tale ammontare è realizzato (l'elenco dei comuni è riportato nell'apposita tabella nelle istruzioni alla compilazione del modello).
II contributo complessivo si calcola sommando i contributi determinati sul singolo esercizio, a patto che siano rispettati i requisiti del calo di fatturato ( il fatturato riferito a giugno 2020 deve essere inferiore almeno ai due terzi di quello realizzato a giugno 2019) e che l’attività sia svolta nelle zone A dei comuni di cui al comma 1 dell’art.59. Se questo ammontare supera i 150.000 euro, il contributo totale è stabilito in 150.000 euro.
Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Detti importi minimi sono riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° luglio 2019 nelle zone A dei comuni di cui al comma 1 dell’art. 59 del decreto.
Il contributo a fondo perduto è escluso da tassazione - sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap - e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.
L’istanza è predisposta in modalità elettronica esclusivamente mediante un servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate ed è trasmessa, direttamente o tramite intermediari, mediante tale servizio web.
L’Agenzia delle Entrate erogherà quindi il contributo sulla base delle informazioni contenute nell’istanza, mediante accreditamento diretto sul conto intestato al soggetto richiedente.
In ogni caso, il contributo a fondo perduto è erogato nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato e non è cumulabile con il contributo di cui all’Art.58 del medesimo decreto n. 104 del 14 agosto 2020 di cui al punto 2 della presente.
Potete trovare la mappa con l’indicazione della zona A del Comune di Torino al seguente link:
http://geoportale.comune.torino.it/viscotoga/printEnabled=true&ricercaTopoEnabled=true&lang=it&topic=URBANISTICA&bgLayer=2&layers=Aree_di_piano_Label_Aree_di_Piano20180604133551695&layers_opacity=0.5&X=4992274.62&Y=1394822.76&zoom=8
2 - BONUS RISTORAZIONE – FONDO PER LA FILIERA DELLA RISTORAZIONE EX ART. 58 D.L. 104/2020
Il cosiddetto bonus ristorazione è un contributo a fondo perduto, di importo compreso tra 1.000 e 10.000 euro, pari al 100% della spesa, concesso per gli acquisti di prodotti agroalimentari, inclusi prodotti vitivinicoli, della pesca e dell'acquacoltura, anche DOP e IGP, che valorizzino la materia prima di territorio; deve trattarsi, cioè, di prodotti acquistati attraverso il canale della vendita diretta, oppure ottenuti da una filiera integralmente nazionale, dalla materia prima al prodotto finito.
Gli acquisti devono essere effettuati dopo il 14 agosto 2020 ed essere dimostrati attraverso apposita documentazione fiscale. Inoltre, la spesa deve comprendere almeno 3 differenti tipologie di prodotti agroalimentari, con il prodotto principale che non supera il 50% della spesa totale.
Il decreto attuativo riconosce priorità agli acquisti di prodotti DOP e IPG e di prodotti ad alto rischio di spreco, che sono elencati nell'allegato al provvedimento e rientrano nel paniere già elaborato dal "Tavolo per la lotta agli sprechi e per l'assistenza alimentare" per il Programma di distribuzione delle derrate alimentari finanziato dal FEAD, il Fondo europeo per gli aiuti agli indigenti 2014-2020.
Il bonus ristorazione è riservato alle imprese attive nel settore della ristorazione, con codice ATECO prevalente:
- 56.10.11 (ristorazione con somministrazione),
- 59.29.10 (mense)
- 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale)
- 56.10.12 (attività di ristorazione connesse alle aziende agricole),
- 56.21.00 (catering per eventi),
- 55.10 (alberghi, limitatamente alla somministrazione di cibo).
Il contributo è concesso sia alle imprese in attività alla data del 15 agosto 2020, il cui ammontare del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2019, sia a quelle avviate a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Il gestore del Fondo Ristorazione è Poste Italiane e le domande per il contributo possono essere presentate sia mediante un'apposita piattaforma web (il portale della ristorazione) dal 15 novembre, che agli sportelli postali, dal 16 novembre. In entrambi i casi la scadenza della possibilità di presentare domanda è fissata al 28 novembre.
Dal link https://www.portaleristorazione.it/come-aderire-da-ufficio-postale.html è possibile scaricare l’istanza sia da inviare tramite portale, che da portare agli sportelli.
Sulla base delle informazioni contenute nell’istanza e della documentazione allegata, Poste Italiane redige l’elenco dei potenziali beneficiari con specificazione del contributo richiesto e ne cura la trasmissione al Mipaaf (Ministero delle Risorse Agricole e Forestali) che, nei limiti delle risorse disponibili, determina con proprio provvedimento il contributo erogabile a ciascun beneficiario.
Una volta che il soggetto gestore ha espletato la verifica del rispetto del massimale degli aiuti de minimis, il Ministero delle Politiche agricole autorizza in automatico la corresponsione di un anticipo pari al 90% del valore del contributo riconosciuto, che viene erogato tramite bonifico da Poste Italiane.
Entro 15 giorni dall'anticipo il soggetto beneficiario presenta a Poste Italiane la quietanza di pagamento degli acquisti, che sblocca l'emissione del bonifico a saldo del bonus.
Si sottolinea che qualora si fornissero dichiarazioni mendaci, e si fruisse indebitamente del bonus ristorazione, le sanzioni amministrative, come previsto dal DL Agosto n. 104 saranno pari al doppio della somma percepita illecitamente.
Si allega alla presente circolare l’Allegato 1 con i prodotti a rischio di spreco alimentare.
Scarica l’Allegato 1 D.M. Fondo Ristorazione – Art.58
Preghiamo la gentile clientela di verificare preventivamente la compatibilità con la zona A del Comune di Torino e successivamente comunicarci la volontà di effettuare la richiesta del contributo di cui al punto 1) della presente; il contributo di cui al successivo punto 2) dovrà essere invece effettuata direttamente dai clienti stessi, fatta salva la già ricordata incompatibilità tra le due misure.
A disposizione porgiamo cordiali saluti.
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