ADEMPIMENTI TRIBUTARI - NOVITÀ DEL DLGS. 8.1.2024 N. 1

12 febbraio 2024

Circolare n. 2 del 12 febbraio 2024

 

Oggetto:     ADEMPIMENTI TRIBUTARI - NOVITÀ DEL DLGS. 8.1.2024 N. 1

 

 Sulla G.U. n. 9 12.01.2024 è stato pubblicato il D.Lgs. 8.1.2024 n. 1 (D.Lgs. Adempimenti), in vigore dal 13.1.2024.

 

1  INCREMENTO DEL LIMITE MINIMO PER I VERSAMENTI IVA

È stato elevato da 25,82 a 100,00 euro il limite al di sopra del quale è dovuto il versamento dell’IVA emergente dalle liquidazioni periodiche, da effettuarsi:

  • entro il giorno 16 del mese successivo, nel caso delle liquidazioni mensili;
  • entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari, nel caso delle liquidazioni trimestrali su base opzionale.

Se l’importo dovuto non supera il limite di 100,00 euro, il versamento dovrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese o trimestre successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno.

 

Il nuovo limite si applica a decorrere dalle somme dovute con riferimento alle liquidazioni periodiche relative all’anno d’imposta 2024.

La prima liquidazione per la quale si applica il nuovo limite, quindi, è quella riferita al mese di gennaio2024, da effettuarsi entro il 16.2.2024.

 

2  VERSAMENTO CUMULATIVO DELLE RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO, REDDITI DIVERSI E PROVVIGIONI

 Il versamento cumulativo delle ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore, di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, se l’importo non è superiore a 100,00 euro, può essere effettuato:

  •          insieme al versamento relativo al mese successivo;
  •          comunque, entro il 16 dicembre dello stesso anno.

 

Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il 16 gennaio successivo.

Le suddette disposizioni si applicano a decorrere dai compensi corrisposti nel mese di gennaio 2024,quindi dalle relative ritenute da versare entro il 16.2.2024.

 

3  ANTICIPAZIONE DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI FISCALI

L’art. 11 del DLgs. 1/2024 prevede l’anticipazione:

  •                 al 30 settembre (rispetto al 30 novembre), a decorrere dal 2024, del termine finale di presenta-zione telematica delle dichiarazioni dei redditi e IRAP; per i soggetti IRES, il termine viene stabilito all’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (rispetto al precedente termine dell’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta);
  •                 al 1° aprile, a decorrere dal 2025, del termine iniziale di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, della dichiarazione IRAP e del modello 770.

Resta però fermo il termine del 30 aprile per la messa a disposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.

 

4MODIFICA ALLE SCADENZE PER IL VERSAMENTO RATEALE DELLE IMPOSTE

Per i contribuenti che si avvalgono della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme, dovute a titolo di saldo e di primo acconto, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, con l’art. 8 delDLgs. 1/2024 si prevede:

  •          la proroga al 16 dicembre (rispetto alla fine del mese di novembre previsto in precedenza) del termine per concludere il piano di rateizzazione, aggiungendo così una rata;
  •          la medesima scadenza per il versamento delle rate successive alla prima al giorno 16 di ciascun mese per tutti i contribuenti (al posto di scadenze differenziate tra soggetti titolari e non titolari di partita IVA).

Fino al 2023, infatti, per i versamenti rateali, in relazione alle rate successive alla prima, erano previste scadenze differenziate, vale a dire:

  •          il giorno 16 di ciascun mese, per i contribuenti titolari di partita IVA
  •          la fine di ciascun mese, per i contribuenti non titolari di partita IVA

 In pratica, viene estesa la disciplina precedentemente prevista per i titolari di partita IVA ai contribuenti senza partita IVA, in relazione al versamento delle rate successive alla prima.

La nuova disciplina si applica a decorrere dal versamento delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2023 e quindi, per i soggetti “solari”, a partire dalla rateizzazione del saldo 2023 da versare nel 2024.

Viene soppresso l’obbligo di esercizio dell’opzione per la rateizzazione in sede di dichiarazione periodica che, benché normativamente previsto, era presente solo nel modello 730, dove peraltro dovrebbe rimanere ai fini dell’effettuazione dei conguagli da parte dei sostituti d’imposta.

 

5   MODIFICA ALLE SCADENZE PER IL VERSAMENTO DELLE RITENUTE SUI CORRISPETTIVI DOVUTI DAL CONDOMINIO ALL’APPALTATORE

Il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo, sui redditi diversi e sulle provvigioni, di cui all’art. 25-ter co. 2-bis del DPR 600/73, nel caso in cui l’ammontare cumulativo sia inferiore a 500,00 euro, deve essere effettuato entro:

  •          il 16 giugno (al posto del 30 giugno previsto prima della modifica);
  •          e il 16 dicembre (al posto del 20 dicembre previsto prima della modifica).

 Le ritenute in esame sono infatti versate mensilmente dal condominio quale sostituto d’imposta quando l’ammontare delle ritenute operate raggiunge l’importo di 500,00 euro.

 Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il 16 gennaio successivo.

 

6ELIMINAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE UNICA PER I SOGGETTI IN REGIME FORFETARIO E DI VANTAGGIO

 A partire dal 2025 (per l’annualità 2024) vengono esonerati i sostituti d’imposta dal rilascio e dall’invio telematico all’Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica in relazione ai compensi, comunque denominati, che corrispondono ai contribuenti nei regimi forfetario (ex L. 190/2014) e di vantaggio (ex art. 27 del DL 98/2011).

La disposizione opera a decorrere dalle Certificazioni Uniche che dovranno essere rilasciate etrasmesse nel 2025 con riguardo all’annualità 2024.

 

7SEMPLIFICAZIONE DEI VERSAMENTI TRAMITE IL MODELLO F24

In un’ottica di semplificazione dei versamenti effettuati con il modello F24, gli artt. 17 e 18 del DLgs.1/2024 prevedono la possibilità di:

  •      disporre in via preventiva l’addebito delle somme dovute per scadenze future su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, in relazione ai versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati di imposte, contributi e somme effettuati tramite il modello F24 mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
  •      utilizzare la piattaforma PagoPA, per i versamenti di imposte, contributi e altre somme a cui si applica la disciplina dell’art. 17 del DLgs. 241/97.

Le modalità attuative delle nuove disposizioni saranno stabilite con appositi provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.

 

8INVIO DEI CORRISPETTIVI MEDIANTE SOLUZIONI SOFTWARE

L’art. 24 del DLgs. 1/2024 introduce una semplificazione per i soggetti passivi IVA tenuti all’inviotelematico dei corrispettivi ai sensi dell’art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015, ossia per gli esercenti attività di commercio al minuto e assimilate di cui all’art. 22 del DPR 633/72.

Viene infatti stabilito che la memorizzazione e la trasmissione “dell’importo complessivo dei corrispettivi giornalieri anonimi” di cui all’art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015 possano essere effettuate anche mediante soluzioni esclusivamente software, e quindi non soltanto, come avviene attualmente, mediante i registratori telematici e la procedura web dell’Agenzia delle Entrate.

Occorre però che i software in questione garantiscano la sicurezza e l’inalterabilità dei dati memorizzati e trasmessi.

Sempre in un’ottica di semplificazione, viene stabilito che tali software dovranno anche consentire l’integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico, nel caso in cui l’operazione commerciale sia regolata mediante tali forme di pagamento.

Secondo quanto indicato nella relazione illustrativa al decreto, le soluzioni software saranno infatti

installabili su qualsiasi dispositivo, compresi i dispositivi evoluti di pagamento elettronico (c.d.“SmartPOS”). In tal modo, si intende consentire agli esercenti l’utilizzo di un unico strumento per leoperazioni commerciali, amministrative, fiscali e di pagamento.

L’attuazione della misura è demandata all’adozione di uno o più provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate, sentito il Garante della privacy, con i quali dovranno essere definite le specifiche tecniche per la realizzazione, l’omologazione e il rilascio delle soluzioni software.

 

9DICHIARAZIONE D’INTENTO PER GLI ESPORTATORI ABITUALI

Dal 1° febbraio 2024 sarà operativa e applicabile la nuova versione delle specifiche tecniche sui tracciati xml delle fatture elettroniche tra privati, oltre ad essere stata integrata la descrizione dell’identificativo del Paese nei dati anagrafici del cedente/prestatore estero.

È stato introdotto un apposito controllo (codice errore 477) che determina lo scarto della fattura elettronica emessa se viene riscontrata l’invalidità della dichiarazione di intento indicata nei campi “altri dat gestionali” dal fornitore.

Il tipo documento TD28 non sarà più isolato alle sole operazioni con San Marino ma potrà essere usato anche per comunicare i dati delle operazioni passive con l’estero nel caso di errata applicazione del reverse charge, con imposta addebitata dal fornitore non stabilito anche se identificato in Italia.

Una volta riscontrata l’irregolarità, le dichiarazioni emesse sono invalidate con comunicazione trasmessa sia al cliente esportatore abituale sia al fornitore destinatario della dichiarazione d’intento: come conseguenza, il fornitore deve emettere da quel momento in poi le proprie fatture con imposta e prevedere meccanismi di correzione di quelle emesse in precedenza con un titolo di non imponibilità.

 

A disposizione porgiamo cordiali saluti.

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