A) Proroga versamenti per i contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) - B) Nuovo limite all'uso dei contanti dal 01/07/2020

26 giugno 2020

Circolare n. 26 del 26 giugno 2020

 

Oggetto:         A) Proroga versamenti per i contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici                                        sintetici di affidabilità fiscale (ISA)

                        B) Nuovo limite all’uso dei contanti dal 01/07/2020

A) PROROGA VERSAMENTI

Con il comunicato stampa 22.6.2020 n. 147, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto che è in corso di emanazione il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) che dispone la proroga dal 30.6.2020 al 20.7.2020 del termine di versamento:

  • del saldo 2019 e del primo acconto 2020 ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA;
  • per i contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario.

 Il rinvio del termine di versamento, senza corresponsione di interessi, è stato deciso per tener conto dell’impatto dell’emergenza da COVID-19 sull’operatività dei contribuenti di minori dimen­sio­ni e, conseguentemente, sull’operatività dei loro intermediari.

Versamento con la maggiorazione dello 0,4%

Il suddetto comunicato stampa non precisa se la proroga riguarderà anche il termine per il ver­sa­mento con la maggiorazione dello 0,4%, in scadenza il 30.7.2020.

Al riguardo occorrerà quindi attendere il testo del DPCM.

 

1 SOGGETTI INTERESSATI DALLA PROROGA DEI VERSAMENTI

In attesa del testo del DPCM per considerazioni più puntuali sulla platea dei contribuenti in­te­res­sati, sulla base di quanto stabilito lo scorso anno, la proroga dovrebbe applicarsi ai soggetti che ri­spettano entrambe le seguenti condizioni:

  • esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all’art. 9-bis del DL 50/2017;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).

Come espressamente indicato nel comunicato stampa 22.6.2020 n. 147, la proroga riguarda an­che i contribuenti che applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 co. 54 ss. della L. 190/2014.

In base a quanto era stato chiarito lo scorso anno dalla ris. Agenzia delle Entrate 28.6.2019 n. 64, nel rispetto delle suddette condizioni, la proroga dovrebbe riguardare anche i contribuenti che:

  • applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mo­bi­li­tà di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);
  • determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
  • dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA.

 Devono invece ritenersi esclusi dalla proroga i contribuenti che svolgono attività agricole e che so­no titolari solo di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR (risposta a interpello Agenzia del­le Entrate 2.8.2019 n. 330).

1.1 Soci di società e associazioni “trasparenti”

In attesa di conferma da parte del DPCM, analogamente agli scorsi anni, la proroga dovrebbe in­te­ressare anche i soggetti che:

  • partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
  • devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

1.2 Soggetti IRES con termini di versamento successivi al 30.6.2020

La proroga in esame non riguarda comunque i soggetti IRES che hanno termini ordinari di versa­mento succes­sivi al 30.6.2020 per effetto:

  • della data di approvazione del bilancio o rendiconto (es. società di capitali “solari” che appro­­vano il bilancio 2019 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, anche per effetto dell’appo­sita previsione introdotta dall’art. 106 del DL 17.3.2020 n. 18, c.d. “Cura Italia”);
  • della data di chiusura del periodo d’imposta (es. società di capitali con esercizio 1.7.2019 - 30.6.2020).

 Ad esempio, considerando una società di capitali con esercizio sociale coincidente con l’anno so­la­re chiuso il 31.12.2019 e approvazione del bilancio il 22.6.2020, i termini di versamento del saldo rela­ti­vo al 2019 e del primo acconto del 2020 scadono:

  • il 31.7.2020, senza la maggiorazione dello 0,4%;
  • oppure il 31.8.2020 (in quanto il 30.8.2020 cade di domenica), con la maggiorazione dello 0,4%.

1.3 Contribuenti “estranei” agli ISA

Per i soggetti che non possono rientrare nella proroga dei versamenti, riman­gono quindi fermi i termini ordinari:

  • del 30.6.2020, senza la maggiorazione dello 0,4%;
  • ovvero del 30.7.2020, con la maggiorazione dello 0,4%.

Si tratta, ad esempio:

  • delle persone fisiche che non esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo, neppure tra­mite partecipazione a società o associazioni “trasparenti”;
  • dei contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali non sono sta­ti approvati gli ISA;
  • dei contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati ap­­pro­vati gli ISA, ma che dichiarano ricavi o compensi superiori al previsto limite di 5.164.569,00 euro;
  • degli imprenditori agricoli titolari solo di reddito agrario.

 

2 VERSAMENTI CHE RIENTRANO NELLA PROROGA

Il comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze 22.6.2020 n. 147 indica che la proroga dal 30.6.2020 al 20.7.2020 si applica al termine di versamento:

  • del saldo 2019 e del primo acconto 2020 “ai fini delle imposte sui redditi”;
  • del saldo 2019 dell’IVA.

Oltre al versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 dell’IRPEF e dell’IRES, la proroga deve ritenersi applicabile anche alle addizionali e imposte sostitutive che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi, in particolare:

  • il saldo 2019 dell’addizionale regionale IRPEF;
  • il saldo 2019 e l’eventuale acconto 2020 dell’addizionale comunale IRPEF;
  • il saldo 2019 e l’even­tuale primo ac­conto 2020 dell’imposta so­­­sti­tutiva (15% o 5%) dovuta dai lavoratori autonomi e dagli im­pren­ditori individuali rientranti nel regime fiscale forfettario ex
    L. 190/2014;
  • il saldo 2019 e l’eventuale primo acconto 2020 dell’imposta sostitutiva del 5% dovuta dai lavoratori autonomi e dagli im­pren­ditori individuali che adottano il regime dei c.d. “contribuenti minimi” (art. 27 del DL 98/2011);
  • il saldo 2019 e l’eventuale primo acconto 2020 della “cedolare secca sulle locazioni”.

La proroga dovrebbe inoltre estendersi al versamento del saldo 2019 e dell’eventuale primo acconto 2020 delle imposte patrimoniali dovute da parte delle persone fisiche residenti che pos­sie­dono immobili e/o at­ti­vità finanziarie all’estero (IVIE e/o IVAFE).

2.1 Versamento del saldo e del primo acconto IRAP

L’art. 24 del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. “Rilancio”) ha stabilito che i contribuenti con ricavi o com­pensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19.5.2020 (2019 per i contribuenti “solari”), sono esclusi dall’obbligo di versamento:

  • del saldo IRAP relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i soggetti “so­lari”);
  • della prima rata dell’acconto IRAP relativo al periodo d’imposta successivo (2020, per i sog­getti “solari”).

Sono espressamente esclusi dal beneficio, indipendentemente dal volume di ricavi:

  • gli intermediari finanziari (es. banche) e le società di partecipazione finanziaria e non finan­ziaria (“vecchie” holding industriali), come definiti dall’art. 162-bis del TUIR;
  • le imprese di assicurazione (di cui all’art. 7 del DLgs. 446/97);
  • le Amministrazioni Pubbliche (di cui all’art. 10-bis del DLgs. 446/97).

Sulla base del dato letterale del comunicato stampa 22.6.2020 n. 147, ai fini del versamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020, tali soggetti appaiono comunque esclusi dalla proroga al 20.7.2020.

2.2 Versamento del saldo IVA 2019

In base a quanto indicato nel comunicato stampa 22.6.2020 n. 147, la proroga dal 30.6.2020 al 20.7.2020 riguarda anche il versamento del saldo IVA relativo al 2019.

 Al riguardo, si ricorda che il versamento del saldo IVA 2019, la cui scadenza ordinaria era il 16.3.2020:

  • può rientrare nell’ambito dei versamenti sospesi per effetto dell’emergenza da COVID-19 che potranno essere effettuati entro il 16.9.2020 (con eventuale rateizzazione in 4 rate mensili);
  • se non rientra nella suddetta sospensione, era già stato prorogato per tutti, in un primo mo­men­to, al 20.3.2020 e, successivamente, al 16.4.2020.

 Pertanto, qualora il versamento del saldo IVA 2019 non sia ancora stato effettuato e non rientri nel differimento al 16.9.2020, potrà essere effettuato entro il 20.7.2020 invece che entro il 30.6.2020, con applicazione della maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario.

Al riguardo, non è però chiaro se la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione debba essere calcolata, fino al 30.6.2020:

  • dal 20.3.2020, determinando quindi una maggiorazione dovuta dell’1,6% (0,4% × 4);
  • oppure dal 16.4.2020, determinando quindi una maggiorazione dovuta dell’1,2% (0,4% × 3).

Per la proroga dal 30.6.2020 al 20.7.2020 non sono invece dovuti ulteriori interessi.

2.3 Versamento dell’IVA per l’adeguamento agli ISA

La proroga al 20.7.2020 si applica anche al versamento dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA.

Ai sensi dell’art. 9-bis co. 10 del DL 50/2017, tale versamento deve infatti avvenire entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.

2.4 Versamento dei contributi INPS di artigiani, commercianti e professionisti

In relazione ai contribuenti che possono beneficiare della proroga in esame, il termine del 20.7.2020 si applica anche al versamento del saldo per il 2019 e del primo acconto per il 2020 dei contributi dovuti da artigiani, commer­cianti e professionisti iscritti alle relative Ge­stio­ni separate dell’INPS.

Ai sensi dell’art. 18 co. 4 del DLgs. 241/97, infatti, tali contributi devono essere versati entro i ter­mini previsti per il pagamento dell’IRPEF.

2.5 versamento del diritto annuale alle camere di commercio

Ai sensi dell’art. 8 del DM 11.5.2001 n. 359, il diritto annuale per l’iscrizione o l’an­no­­tazione nel Registro delle imprese deve essere versato entro il ter­mi­ne previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

Pertanto, deve ritenersi che anche tale versamento possa beneficiare della proroga al 20.7.2020, ricorrendone le condizioni.

 

3 OPZIONE PER LA RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI

Qualora si intenda optare per la rateiz­­zazio­ne degli importi a saldo o in acconto di imposte e con­tributi, ai sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97:

  • poiché il termine di versamento della prima rata coincide con il termine di versamento del sal­do o dell’acconto, esso deve intendersi differito alla nuova scadenza del 20.7.2020;
  • per quanto riguarda i termini di versamento delle rate successive alla prima, rimane invece in­va­riato il termine previsto dall’art. 20 co. 4 del DLgs. 241/97:

-       giorno 16 di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti titolari di partita IVA;

-       fine di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti non titolari di partita IVA.

 In relazione alle rate successive alla prima, restano comunque applicabili i previsti differimenti “au­tomatici” in caso di termini che scadono di sabato, in giorno festivo o durante il periodo feriale (dal 1° al 20 agosto).

  

B) LIMITE ALL’USO DEI CONTANTI

Ricordiamo che a partire dal prossimo 1° luglio, il limite all’utilizzo del denaro contante si abbasserà dagli attuali 2.999,99 euro a 1.999,99 euro. Tale limite resterà operativo fino alla fine del 2021. Dal 1° gennaio 2022, infatti, il limite diventerà di 999,99 euro.

Il divieto di utilizzare importi pari o superiori ai ricordati limiti riguarda, ex art. 49 comma 1 del DLgs, 231/2007, il trasferimento di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (persone fisiche o giuridiche).

Il limite, vale anche quando il trasferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.

Dal punto di vista sanzionatorio, si ricorda che, ai sensi dell’art. 63 comma 1 del DLgs. 231//2007, fatta salva l’efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina in questione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro.

Si ricorda inoltre che i professionisti, sono obbligati a comunicare alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato le infrazioni alle violazioni dei limiti di utilizzo del denaro contante delle quali acquisiscano notizia nello svolgimento della propria attività ex art. 51 comma 1 del DLgs. 231/2007.

 

A disposizione porgiamo cordiali saluti.

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