1) Esonero Contributivo parziale per i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti INPS - 2) Annullamento automatico dei ruoli sino a 5.000,00 euro

15 settembre 2021

Circolare n. 17 del 15 settembre 2021

Oggetto: 1) Esonero contributivo parziale per i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti all’INPS - L. 30.12.2020 n. 178 (legge di bilancio 2021) e DM 17.5.2021 - Presentazione delle domandeentro il 30.9.2021;

2) Annullamento automatico dei ruoli sino a 5.000,00 euro - Art. 4 del DL 22.3.2021 n. 41 conv. L. 21.5.2021 n. 69 e DM 14.7.2021.

 

1 - ESONERO CONTRIBUTIVO PARZIALE PER I LAVORATORI AUTONOMI E I PROFESSIONISTI ISCRITTI ALL’INPS - L. 30.12.2020 N. 178 (LEGGE DI BILANCIO 2021) E DM 17.5.2021 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ENTRO IL 30.9.2021

La L. 30.12.2020 n. 178 (legge di bilancio 2021) ha introdotto un esonero contributivo in favore dei lavoratori autonomi e professionisti (sia iscritti all’INPS che alle Casse previdenziali private), nonché dei medici, infermieri e altri professionisti e operatori di cui alla L. 11.1.2018 n. 3 (in quiescenza e assunti per l’emergenza COVID-19).

La misura è stata attuata con il DM 17.5.2021 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e resa operativa, per i lavoratori iscritti alle Gestioni previdenziali INPS, con la circ. 6.8.2021 n. 124 e il messaggio 20.8.2021 n. 2909.

In una successiva circolare verrà analizzato l’esonero contributivo a favore del professionisti iscritti alle Casse previdenziali private.

1.1 - Ambito Soggettivo

L’agevolazione è applicabile in favore dei lavoratori iscritti:

  • alle Gestioni speciali INPS degli artigiani e degli esercenti attività commerciali (sono compresi anche coloro i quali non versano i contributi sul minimale, come gli affittacamere e i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo);
  • alla Gestione speciale INPS dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni (sono esclusi gli IAP iscritti alla Gestione in argomento per l’attività di amministratore in società di capitali);
  • alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 (limitatamente a coloro che dichiarano redditi di lavoro autonomo ex art. 53 co. 1 del TUIR e ai professionisti e altri operatori sanitari ex
    L. 11.1.2018 n. 3). 

L’esonero spetta ai soggetti con posizione aziendale attiva alla data del 31.12.2020 e che risultino iscritti alla Gestione previdenziale per la quale è chiesto l’esonero alla data dell’1.1.2021.

1.2 - Requisiti

L’art. 1 co. 20 - 22-bis della L. 30.12.2020 n. 178 e successivamente il DM 17.5.2021 prevedono i requisiti che i lavoratori devono possedere al fine di accedere allo sgravio.

L’INPS, con la circ. 6.8.2021 n. 124 e il messaggio 20.8.2021 n. 2909, ha poi illustrato le condizioni essenziali, fornendo anche alcuni chiarimenti.

Scarica qui la tabella relativa ai chiarimenti INPS.

Per i professionisti e gli altri operatori sanitari exL. 11.1.2018 n. 3in quiescenza:

  • l’esonero è riconosciuto in caso di incarico conferito nel corso del 2020 per fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID-19 ai sensi dell’art. 2-bis co. 5 del DL 17.3.2020 n. 18;
  • i suddetti requisiti non sono richiesti.

L’agevolazione è concessa ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” – adottato il 19.3.2020 C (2020) 1863, come da ultimo modificata dalla Comunicazione della Commissione europea C (2021) 564 del 28.1.2021 – e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.

1.3 Contribuzione Esonerabile

In linea generale, la contribuzione oggetto di esonero riguarda quella di competenza dell’anno 2021, da versare con rate o acconti entro il 31.12.2021.

Il DM 17.5.2021 individua nello specifico la contribuzione esonerabile, distinguendo tra le diverse categorie di lavoratori e la Gestione previdenziale di appartenenza.

Scarica qui la Tabella Riepilogativa per Contribuzione esonerabile

 

Esclusioni

L’agevolazione:

  • non riguarda i premi INAIL;
  • è concessa al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della pre­vi­denza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento del­l’esonero;
  • non si applica ai soggetti per i quali la contribuzione previdenziale è assolta dall’azienda com­mittente (ad esempio, i collaboratori coordinati e continuativi).

1.4 - Presentazione Della Domanda

La domanda deve essere presentata all’INPS entro il 30.9.2021, utilizzando le procedure messe a disposizione dallo stesso Istituto previdenziale e operative a partire dal 25.8.2021 (messaggio INPS 20.8.2021 n. 2909).

Nel dettaglio, è necessario seguire i seguenti percorsi:

  • per gli iscritti alle Gestioni speciali artigiani e commercianti: “Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti”, “Esonero contributivo art. 1, co 20-22 bis L. 178/2020”;
  • per i lavoratori iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri: “Cassetto lavoratori autonomi”, “comunicazione bidirezionale”;
  • per i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 335/95: “Cassetto Previdenziale Liberi Professionisti”, “Domande Telematiche”, “Esonero contributivo L. 178/2020”.

L’esonero può essere richiesto a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.

La domanda, da presentare all’INPS, per la richiesta di rimborso o compensazione della contribuzione già versata oggetto di esonero potrà essere presentata entro il 31.12.2021, in luogo del 30.11.2021 previsto dall’art. 2 co. 3 del DM 17.5.2021 (circ. INPS 6.8.2021 n. 124).

1.5 Misura Dell’esonero

L’esonero spetta nel limite massimo individuale di 3.000,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per ciascun lavoratore autonomo o professionista.

L’importo complessivo dell’esonero – determinato secondo il numero dei beneficiari, dei mesi di attività, ecc. – verrà comunicato dall’INPS a ciascun richiedente.

Tuttavia, la misura potrà subire riproporzionamenti nelle seguenti ipotesi:

  • superamento del limite di spesa (1.500 milioni di euro per i lavoratori iscritti all’INPS). Il beneficiario sarà tenuto a effettuare il versamento della differenza entro 30 giorni dalla comunicazione INPS nell’ipotesi in cui, dopo il riproporzionamento, la contribuzione dovuta per l’anno 2021, con termini di versamento già scaduti, ecceda l’importo dell’esonero (non saranno applicate sanzioni o interessi);
  • cessazioni di attività o lavoratori attivi aventi decorrenza successiva alla data del 30.9.2021 o comunicate successivamente a tale data. Anche in questo caso la differenza contributiva deve essere versata entro 30 giorni dalla comunicazione INPS (senza sanzioni o interessi);
  • una volta disponibili i dati dei rapporti di lavoro subordinato per l’intero anno 2021.

Decorso il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell’importo dell’esonero rideterminato, la differenza dei contributi dovuti sarà gravata delle sanzioni civili.

2 - ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI RUOLI SINO A 5.000,00 EURO - ART. 4 DEL DL 22.3.2021 N. 41 CONV. L. 21.5.2021 N. 69 E DM 14.7.2021

Con l’art. 4 del DL 22.3.2021 n. 41 (c.d. “Sostegni”), conv. L. 21.5.2021 n. 69, è stato previsto l’an­nullamento automatico dei ruoli affidati agli Agenti della Riscossione nel periodo compreso tra l’1.1.2000 e il 31.12.2010, di importo residuo al 23.3.2021 fino a 5.000,00 euro.

L’annullamento è riservato ai contribuenti (persone fisiche e soggetti diversi) che, nel periodo d’imposta 2019, hanno conseguito un reddito imponibile sino a 30.000,00 euro.

Per il perfezionamento dell’annullamento:

  • non è richiesta nessuna manifestazione di volontà da parte del beneficiario;
  • l’Agente della Riscossione, dopo uno scambio di informazioni con l’Agenzia delle Entrate, lo dispone entro il 31.10.2021. 

Considerato che la norma si riferisce specificamente agli “Agenti della Riscossione”, si ritiene che riguardi solo i debiti in carico all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia) e a Riscossione Sicilia SPA (considerato Agente della Riscossione dall’art. 3 del DL 203/2005). Sono quindi esclusi i debiti riscossi in proprio dai vari enti creditori (esempio, dai Comuni) e quelli affidati ai concessionari locali iscritti all’albo dell’art. 53 del DLgs. 446/97.

 L’annullamento si perfeziona secondo la procedura e le date individuate con il DM 14.7.2021 (pubblicato sulla G.U. 2.8.2021 n. 183).

Le somme pagate prima dell’annullamento restano incamerate senza possi­bi­lità di rimborso.

2.1 Ambito applicativo

Rientrano nell’annullamento automatico i debiti risultanti dai carichi affidati agli Agenti della Riscos­sione nel periodo dall’1.1.2000 al 31.12.2010.

Siccome la norma fa riferimento all’affidamento del carico, non bisogna vagliare la data di notifica della cartella di pagamento ma la data, antecedente, di consegna del ruolo, che non necessariamente coincide con il giorno in cui questo è stato reso esecutivo.

L’importo del debito residuo al 23.3.2021 fino a 5.000,00 euro deve essere determinato in relazione al singolo carico comprensivo di capitale, interessi da ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, con esclusione degli aggi di riscossione e degli interessi di mora (trattasi di importi dovuti se la car­tella di pagamento non viene pagata nel termine dei 60 giorni, quindi estranei al ruolo).

Con le eccezioni di cui si dirà, rientrano nell’annullamento automatico tutte le tipologie di debiti, anche non di natura tributaria o contributiva. Del pari, rientra ogni tipo di ruolo, sia esso ordinario, straordinario o frazionato (ossia iscritto in pendenza di ricorso).

La norma parla di debito residuo, quindi rientrano anche ruoli originariamente di importo maggiore se, al 23.3.2021, si rispetta il limite di 5.000,00 euro (si pensi, ad esempio, ad una intervenuta auto­tutela, o a sgravi derivanti da sentenze).

Nozione di singolo carico

Il limite di 5.000,00 euro deve essere determinato in relazione al singolo carico, dove per singolo carico si intende la partita di ruolo, come somma delle voci per capitale (esempio, imposta, contributo o altra entrata), sanzioni e interessi.

Ne consegue che ai fini dell’annullamento non sembra rilevare l’importo complessivo della cartella di pagamento, ma, in caso di pluralità di carichi iscritti a ruolo, l’importo di ciascuno di essi.

Carichi oggetto di “rottamazione dei ruoli” o del “saldo e stralcio”

Nell’annullamento automatico sono compresi i ruoli oggetto della c.d. “rottamazione dei ruoli” dell’art. 3 del DL 119/2018 o del c.d. “saldo e stralcio” degli omessi versamenti di cui all’art. 1
co. 184 ss. della L. 145/2018.

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione è presente una funzione che consente di ipotizzare quali carichi compresi nelle comunicazioni di liquidazione delle rottamazioni o del saldo e stralcio pos­sono essere interessati dall’annullamento automatico.

È anche possibile generare i moduli di pagamento, al netto dei carichi interessati dall’an­nul­la­mento automatico.

Esclusioni

Sono esclusi dall’annullamento automatico:

  • le somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 16 del regolamento del Consiglio UE 13.7.2015 n. 1589;
  • i crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;
  • le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • le risorse proprie tradizionali di cui all’art. 2 paragrafo 1 lett. a) delle decisioni comunitarie 2007/436/CE e 2014/335/UE (tra cui i dazi della tariffa doganale comune);
  • l’IVA riscossa all’importazione.

2.2 Requisito Reddituale

Lo stralcio automatico è circoscritto ai soggetti (tanto per­sone fisiche quanto soggetti diversi) che, nel periodo d’imposta 2019 (modello REDDITI 2020), hanno con­se­guito un reddito imponibile sino a 30.000,00 euro.

Il menzionato requisito viene verificato esclusivamente dall’Agenzia delle Entrate, quand’anche il ruolo sia stato formato da un diverso ente impositore (ad esempio il Comune) oppure da un ente previdenziale come l’INPS.

Tale verifica si esegue considerando i dati delle dichiarazioni dei redditi e delle certificazioni
uniche.

Nozione Di Reddito Imponibile

La nozione di reddito imponibile, rilevante ai fini dell’annullamento in esame, dovrebbe coincidere con il reddito dichiarato al netto degli oneri deducibili indicati nell’art. 10 del TUIR, senza che rilevino le detrazioni di imposta.

Sembra che non debbano essere presi in considerazione:

  • i redditi assoggettati a tassazione separata;
  • i redditi assoggettati a imposizione sostitutiva (salvo diversa indicazione legislativa, come avviene per la “cedolare secca” sugli affitti o i contribuenti forfettari ex L. 190/2014);
  • i redditi tassati alla fonte a titolo d’imposta;
  • i redditi esenti.

Al riguardo sarebbero comunque opportuni chiarimenti ufficiali.

Obbligati Solidali

L’annullamento dei ruoli è subordinato alla verifica del requisito reddituale che deve sussistere in capo a tutti i soggetti tenuti al pagamento del debito.

Ipotizziamo un ruolo derivante da imposta di registro, in cui sono obbligati al pagamento sia il venditore sia l’acquirente.

Se uno solo dei due ha conseguito nel periodo d’imposta 2019 un reddito superiore a 30.000,00 euro, lo stralcio non si verifica.

2.3 Procedura

La procedura per l’annullamento dei ruoli non richiede un’attività da parte del contribuente, ed è descritta dal DM 14.7.2021.

Detta procedura può essere sintetizzata nelle seguenti date:

  • entro il 20.8.2021, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei codici fiscali dei soggetti intestatari di carichi pendenti affidati nel periodo dall’1.1.2000 al 31.12.2010, di importo residuo al 23.3.2021 sino a 5.000,00 euro;
  • entro il 30.9.2021, l’Agenzia delle Entrate comunica all’Agenzia delle Entrate-Ri­scossione i soggetti che, in base alle certificazioni uniche e alle dichiarazioni dei red­diti, hanno conseguito per il 2019 un reddito imponibile superiore a 30.000,00 euro;
  • il 31.10.2021, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione dispone, in automatico, l’an­nullamento dei ruoli di importo fino a 5.000,00 euro dei contribuenti che rispettano il limite reddituale, sulla ba­se di quanto comunicato dall’Agenzia delle Entrate.

 

2.4 Sospensione Della Riscossione E Della Prescrizione

Per i ruoli di importo residuo al 23.3.2021 sino a 5.000,00 euro è prevista una sospensione della riscossione, nonché dei termini di prescrizione, dal 23.3.2021 al 31.10.2021.

Sembra potersi affermare che la sospensione non riguardi solo i ruoli in concreto suscettibili di an­nullamento automatico, ma tutti i ruoli che al 23.3.2021 erano di ammontare sino a 5.000,00 euro, a prescindere dal requisito reddituale.

 

A disposizione porgiamo cordiali saluti.

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