1) Credito sanificazione 2021: al via la comunicazione all’Agenzia delle Entrate; 2) Bonus investimenti pubblicitari: per il 2021-2022 misura unica al 50% per tutti gli investimenti pubblicitari.

06 ottobre 2021

Circolare n. 20 del 6 ottobre 2021

Oggetto: 1) Credito sanificazione 2021: al via la comunicazione all’Agenzia delle Entrate;

               2) Bonus investimenti pubblicitari: per il 2021-2022 misura unica al 50% per tutti gli                       investimenti pubblicitari.

 

1 - CREDITO SANIFICAZIONE 2021

Dal 4 ottobre, e fino al 4 novembre, è aperta la finestra temporale per l’invio all’Agenzia delle entrate della comunicazione dell’ammontare delle spese di sanificazione e acquisto DPI sostenute, ammissibili all’omonimo credito d’imposta introdotto dall’articolo 32 D.L. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni-bis).

Il credito spetta nella misura del 30% delle spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, nel rispetto del duplice limite:

  • euro 60.000 di credito per beneficiario;

  • 200 milioni di euro di spesa complessiva.

L’ammontare del 30% delle spese sostenute è dunque un importo teorico da riparametrare alla percentuale massima di credito fruibile, che verrà determinata dall’Agenzia delle entrate in ragione dei crediti validamente comunicati rispetto al limite di spesa complessivo e resa nota con apposito provvedimento entro il 12.11.2021.

Sotto il profilo soggettivo la platea dei beneficiari è molto ampia: il credito spetta a esercenti attività d’impresa, arti e professioni, enti non commerciali compresi enti del Terzo settore e enti religiosi civilmente riconosciuti e strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale “munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di bed and breakfast”, requisito quest’ultimo modificato in sede di conversione in Legge del Decreto Sostegni-bis.

L’ambito oggettivo si caratterizza per il debutto, fra le voci di costo ammissibili, delle spese di somministrazione di tamponi Covid-19 a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti beneficiari.

Fra le spese ammissibili è possibile individuare le seguenti categorie:

  • le spese di sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;

  • le spese di somministrazione di tamponi suddette;

  • le spese per l’acquisto di DPI, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

  • le spese di acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

  • le spese di acquisto di dispositivi di sicurezza quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, incluse le eventuali spese di installazione;

  • le spese di acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione

Sotto il profilo temporale le spese devono essere state “sostenute” nel trimestre giugno-luglio-agosto 2021 e andranno pertanto individuate coi seguenti criteri di imputazione:

  • criterio di competenza per i soggetti in contabilità ordinaria;

  • criterio di cassa per i soggetti in contabilità semplificata ed esercenti arti e professioni;

  • rilevanza della data di registrazione del documento contabile per le imprese minori che abbiano optato per l’articolo 18, comma 5, D.P.R. 600/1973.

Per quanto concerne la fruizione del credito d’imposta l’articolo 32, comma 3, D.L. 73/2021 prevede esclusivamente due modalità di utilizzo diretto:

  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese (per la generalità delle imprese il modello Redditi 2022 periodo 2021);

  • in compensazione F24, a partire dal primo giorno lavorativo successivo a quello di pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle entrate che stabilisce la percentuale massima di fruizione del credito.

Resta ad oggi preclusa la cessione del credito sanificazione 2021 a terzi, nulla prevedendo la norma istituiva.

Il credito d’imposta sanificazione 2021, per espressa previsione normativa dell’articolo 32, comma 3, D.L. 73/2021, è fiscalmente irrilevante e la compensazione non soggiace al rispetto dei limiti di compensazione di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e di cui all’articolo 34 L. 388/2000.

 

2 - BONUS INVESTIMENTI PUBBLICITARI

Dal 1° al 31 ottobre sarà possibile presentare la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari per l’anno 2021.

Come previsto dall’articolo 57-bis, comma 1-quater del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, modificato dall’articolo 67, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto “Sostegni-bis”), per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta viene concesso nella misura unica del 50 % del valore degli investimenti effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Restano fermi i limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”. Per gli anni 2021 e 2022, pertanto, viene meno il presupposto dell’incremento minimo dell’1 per cento dell’investimento pubblicitario, rispetto all'investimento dell’anno precedente, quale requisito per accedere all’agevolazione.

Come per il 2020 viene meno il requisito dell’incremento minimo dell’1 % rispetto agli investimenti effettuati l’anno precedente.

In ogni caso, l’agevolazione è riconosciuta:

  • nei limiti delle risorse disponibili;

  • nel rispetto dei limiti previsti dal regolamento UE sul regime “de minimis (1407/2013).1

Al fine di accedere al beneficio, i soggetti interessati devono presentare, mediante l’apposito mo­del­lo:

  • la “comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato;

  • la “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, resa per dichiarare che gli in­vestimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in pre­cedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti.

Fermi restando i previsti termini di presentazione, non rileva l’ordine temporale di invio dei modelli.

Restando a disposizione, porgiamo cordiali saluti.

1 La Commissione considera minimi gli aiuti che non superano la soglia stabilita da detto regolamento (pari a 200.000,00 euro) e calcolata in un determinato arco temporale (tre esercizi finanziari).

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