Regime forfettario 2022 e varie scadenze di fine anno

28 dicembre 2021

Circolare n. 28 del 28 dicembre 2021

 

Oggetto:

  1. Regime Forfettario 2022 – Requisiti di accesso e cause di esclusione;
  2. Tasso legale;
  3. Regimi contabili e periodicità delle liquidazioni iva: modifica limiti e loro superamento nel corso del 2021;
  4. Provvigioni di intermediazione - applicazione ritenuta d’acconto in misura ridotta in presenza di collaboratori: dichiarazione entro il 31/12/2021;
  5. Varie e scadenze.

 

1. REGIME FORFETTARIO 2021 – REQUISITI DI ACCESSO E CAUSE DI ESCLUSIONE

Si ricorda che i requisiti che condizionano l’accesso e/o la permanenza nel regime forfettario per il 2022 devono essere verificati sui dati complessivi registrati nel 2021.

Requisiti di accesso

Accedono al regime forfetario i contribuenti che nell’anno precedente hanno, contemporaneamente:

  • conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro (se si esercitano più attività, contraddistinte da codici Ateco differenti, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate)
  • sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari.

Anche chi inizia un’attività può accedere al regime forfetario, comunicando nella relativa dichiarazione ai fini Iva di presumere la sussistenza dei requisiti.

 Cause di esclusione

Non possono accedere al regime forfetario:

  • le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito
  • i non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato
  • i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi
  • gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente
  • le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni
  • coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).

 

2. DETERMINAZIONE DEL TASSO LEGALE DI INTERESSE ALLO 1,25 %

Con il DM 13.12.2021, pubblicato sulla G.U. 15.12.2021 n. 297, il tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 c.c. è stato fissato nello 1,25% % in ragione d’anno.

Il nuovo tasso di interesse legale dello 1,25 % si applica dall’1.1.2022.

 

3. REGIMI CONTABILI E PERIODICITÀ DELLE LIQUIDAZIONI IVA: SUPERAMENTO DEI LIMITI DI LEGGE NEL CORSO DEL 2021

Si ricorda che il regime di contabilità semplificata è concesso alle imprese individuali e alle società di persone qualora i ricavi conseguiti in un anno intero non abbiano superato € 400.000,00 per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi, e € 700.000,00 per le imprese aventi per oggetto altre attività (allorché i contribuenti svolgano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività il limite dei ricavi da considerare, se vi è separata annotazione dei ricavi per ciascuna attività, è quello relativo all’attività prevalente; se non vi è separata annotazione il limite è sempre di € 700.000,00).

La possibilità di utilizzare tale regime contabile deve esser verificata all’inizio di ciascun anno: qualora i limiti nell’anno precedente vengano superati, si dovrà adottare la contabilità ordinaria; allo stesso modo se si rientra nuovamente nei limiti, si potrà utilizzare la contabilità semplificata.

Si ricorda altresì che i contribuenti che abbiano optato a suo tempo per il regime di liquidazione dell’IVA trimestrale continuano ad usufruire di tale regime (salvo revoca) se nel corso dell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a € 400.000,00 per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, e non superiori ad € 700.000,00 per le imprese aventi ad oggetto altre attività.

 

4. PROVVIGIONI DI INTERMEDIAZIONE - APPLICAZIONE RITENUTA D’ACCONTO IN MISURA RIDOTTA IN PRESENZA DI   COLLABORATORI

La ritenuta del 23%, normalmente da commisurarsi al 50% delle provvigioni, è commisurata al solo 20% dell’ammontare delle provvigioni stesse, qualora i soggetti percipienti si avvalgano in via continuativa nell’esercizio della loro attività, dell’opera di dipendenti o di terzi. L’applicazione della ritenuta ridotta per l’anno successivo è subordinata all’inoltro da parte dell’intermediario al mandante, entro il 31 dicembre, di apposita dichiarazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (D.M. 16 aprile 1983) o pec nel caso di rapporti continuativi oppure entro 15 giorni dalla stipula di nuovi contratti e comunque prima dell’applicazione della provvigione.

 

5. VARIE SCADENZE

 

5.1 - Conti visione

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 6, 1° comma DPR 633/72, trascorso un anno senza che i beni consegnati “in visione”, “in prova”, o similari siano stati restituiti diventa obbligatoria l’emissione della fattura.

 

5.2 - Magazzino

Dall’1/1/2022 per le imprese in contabilità ordinaria scatta l’obbligo della tenuta delle scritture di “magazzino” per coloro che, negli esercizi 2019 e 2020 hanno superato € 5,164 milioni di ricavi e i € 1,1 milioni di rimanenze finali.

 

5.3 - Libri inventari

Si ricorda che è fondamentale per la corretta compilazione del libro inventari l’apposizione della firma e l’indicazione del metodo di valutazione delle rimanenze.

 

5.4 – Pagamento della retribuzione ai collaboratori (principio di cassa allargata)

Ai fini di una corretta contabilizzazione e della relativa deducibilità fiscale dei costi si ricorda che le retribuzioni relative al mese di dicembre 2021, o più genericamente al periodo 2021, devono essere corrisposte ai collaboratori entro il 12/01/2022.

 

5.5 - Auto e/o Beni concesse in godimento a soci e loro familiari

Ricordiamo che nel caso di utilizzo gratuito di beni societari ai soci occorre addebitare il relativo corrispettivo; nel caso più frequente delle auto esso deve essere calcolato facendo riferimento alle tabelle ACI predisposte per la valorizzazione dei “fringe benefit” emettendo fattura entro il 31/12, qualora tale valore non sia stato già inserito nelle buste paga.

Ricordiamo che il pagamento andrà fatto entro il 31/12/21.

 

5.6 – Obbligo di trasparenza delle erogazioni pubbliche

La legge 124/2017 ha previsto l’obbligo di trasparenza delle erogazioni pubbliche per le società di capitali che redigono il bilancio in forma ordinaria le quali devono fornire alcune informazioni in merito nella Nota Integrativa.

Per le società di capitali non obbligate alla redazione del bilancio in forma ordinaria,  per le società di persone e per le ditte individuali (compresi i contribuenti forfettari e i minimi), le predette informazioni devono essere pubblicate sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale dell’associazione di categoria di appartenenza.

Questa modalità di pubblicazione, oltre a riguardare tutti coloro che svolgono attività d’impresa, riguarda anche:

  • Associazioni/fondazioni/ONLUS.

 

La scadenza a regime è il 30 giugno di ogni anno, ma causa COVID il termine è stato rinviato al 31/12/2021.

Devono essere oggetto di segnalazione, secondo il criterio di cassa, tutte le “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria” di importo pari o superiore ad euro 10.000,00, ricevuti nell’anno 2020, conseguenti ad un rapporto bilaterale tra ente concedente e soggetto privato beneficiario.

La segnalazione va effettuata con riferimento alle somme erogate dai soggetti appartenenti alla PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Stato, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, istituzioni universitarie, CCIAA, aziende ed enti del SSN, enti pubblici economici, Ordini professionali, ecc….).

Non devono essere segnalati gli aiuti di Stato già contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA).

Inoltre, secondo l’art.35 del Decreto Crescita n.34/2019, è prevista l’esclusione dall’obbligo di comunicazione delle agevolazioni riconosciute alla generalità dei titolari di partita IVA, anche se relative a soggetti in possesso di specifici requisiti.

Seguendo questa interpretazione si può escludere l’obbligo di pubblicazione online delle somme riconosciute alla luce dell’emergenza Covid-19, avendo carattere generale e non essendovi un rapporto bilaterale ed esclusivo.

 

SANZIONI

 A partire dal 1/1/2020 per l’inosservanza dell’obbligo di pubblicità è prevista una sanzione pari all’

-          1% di quanto ricevuto, con un minimo di euro 2.000,00.

Se l’inosservanza perdura, oppure il pagamento della sanzione non avviene entro il termine fissato, il comportamento è sanzionato con la restituzione integrale delle somme ricevute, entro i successivi tre mesi.

 

5.7 – Limite di utilizzo dei contanti

Si ricorda che dal 01/01/2022 il limite all’uso dei contanti si abbassa ad euro 999,99.

 

A disposizione porgiamo cordiali saluti.

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