Novità in merito a 1) Esonero contributivo INPS 2) Contributo a fondo perduto “perequativo” 3)Saldo IMU 2021- possibili esenzioni

08 dicembre 2021

 

Circolare n. 25 del 8 dicembre 2021

 

Oggetto:

1)     Esonero contributivo parziale per i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti all’INPS - L. 30.12.2020 n. 178 (legge di bilancio 2021) e DM 17.5.2021 - Comunicazione esiti e versamento contribuzione eccedente entro il 13/12/2021

2)     Emergenza epidemiologica da Coronavirus - Contributo a fondo perduto “perequativo” - Disposizioni attuative

3)     Saldo IMU 2021- possibili esenzioni

  

1-  ESONERO CONTRIBUTIVO PARZIALE PER I LAVORATORI AUTONOMI E I PROFESSIONISTI ISCRITTI ALL’INPS

Come evidenziato da nostra circolare n. 17 del 15 settembre 2021 la L. 30.12.2020 n. 178 (legge di bilancio 2021) ha introdotto un esonero contributivo in favore dei lavoratori autonomi e professionisti (sia iscritti all’INPS che alle Casse previdenziali private), nonché dei medici, infermieri e altri professionisti e operatori di cui alla L. 11.1.2018 n. 3 (in quiescenza e assunti per l’emergenza COVID-19).

Le domande dovevano essere presentate entro il 30.9.2021 e l’importo concesso a titolo di esonero è visibile da inizio novembre all’interno dello specifico Cassetto previdenziale di riferimento del contribuente.

L’INPS detta poi le istruzioni per la fruizione dell’esonero e il relativo versamento della contribuzione eccedente con riferimento alle singole categorie di lavoratori interessati.

Gli importi già versati e non dovuti per effetto dell’applicazione dell’esonero saranno rimborsati dalle Strutture territoriali INPS competenti una volta completate tutte le verifiche di sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa in materia.

 

Artigiani e Commercianti: 

Ai sensi dell’art. 2 co. 2 del DM 17.5.2021, l’esonero ha ad oggetto i contributi sul minimale di competenza per l’anno 2021, con scadenza entro il 31.12.2021, al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell’esonero.

Sono, pertanto, comprese la prima, la seconda e la terza rata della tariffazione 2021, purché il relativo termine di pagamento abbia scadenza entro il 31.12.2021 e limitatamente agli importi dovuti per l’anno 2021.

Se l’importo dell’esonero risulta in misura inferiore rispetto all’importo delle prime tre rate dei contributi minimi 2021, il lavoratore autonomo deve:

  • calcolare la differenza dovuta, imputando l’importo di esonero autorizzato alle rate in ordine cronologico, dalla prima alla terza rata;
  • effettuare il versamento della differenza entro il 13.12.2021.

Per la predisposizione della codeline per effettuare il versamento con il modello F24 dovrà essere utilizzata l’applicazione “Calcolo codeline”, utilizzando:

  •           l’importo residuo da versare per la singola rata;
  •           la causale AF o CF;
  •           il numero della rata;
  •           l’anno di imposizione 2021;
  •           il “periodo dal/periodo al”, da impostare rispettivamente “01/2021” e “12/2021”.

Se l’importo dovuto per la rata da versare corrisponde a quanto dovuto originariamente con le rate predisposte con l’imposizione contributiva di maggio 2021, possono essere utilizzati i modelli F24 già predisposti e disponibili sul cassetto nella sezione “Posizione assicurativa - Dati del modello F24”.

Iscritti alla Gestione artigiani e commercianti che non versano sul minimale.

L’esonero ha ad oggetto i contributi previdenziali e assistenziali complessivamente dovuti a titolo di acconti 2021 con scadenza entro il 31.12.2021, calcolati ai sensi dell’art. 1 co. 3 della L. 233/90 (art. 2 co. 3 del DM 17.5.2021).

In caso di contribuzione eccedente l’esonero, il contribuente deve quantificare l’importo residuo sottraendo l’importo dell’esonero concesso dalla contribuzione dovuta a titolo di acconto dell’anno 2021.

Il titolare della posizione aziendale, qualora sia anche tenuto al versamento della contribuzione relativa ai coadiuvanti/coadiutori iscritti, deve:

  • attribuire l’importo dell’esonero autorizzato proporzionalmente ai singoli soggetti in rapporto agli importi dovuti singolarmente;
  • effettuare il versamento della somma residua entro il 13.12.2021, utilizzando le codeline predisposte con l’imposizione contributiva di maggio 2021 che identificano i singoli componenti il nucleo aziendale.

 

Professionisti Iscritti Alla Gestione Separata

 

Ai sensi dell’art. 2 co. 3 del DM 17.5.2021, l’esonero si applica sui contributi previdenziali complessivi, calcolati sul reddito prodotto e dovuti a titolo di acconti 2021, in scadenza entro il 31.12.2021 e calcolati sull’aliquota complessiva del:

  •  25,98%, per i non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  •  24%, per gli iscritti anche ad altre forme previdenziali obbligatorie.

 In caso di contribuzione eccedente l’importo dell’esonero, il versamento può essere effettuato – entro il 13.12.2021 – con le stesse modalità previste per il pagamento della contribuzione, quindi inserendo nel modello F24, sezione INPS, il codice tributo:

  •   PXX, per i professionisti non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  •   P10, per i professionisti iscritti anche ad altre forme previdenziali obbligatorie.

 L’esito:

  •  verrà inviato tramite mail;
  •  sarà esposto nel “Cassetto previdenziale Gestione separata liberi professionisti”, “Esonero legge 178/2020”.

 

Lavoratori Agricoli Autonomi

L’esonero ha ad oggetto la contribuzione annuale tariffata con l’emissione 2021, di competenza del medesimo anno, avente scadenza entro il 31.12.2021, quindi le prime tre rate della tariffazione 2021 (art. 2 co. 2 del DM 17.5.2021).

L’importo autorizzato con riferimento a ciascuna delle prime tre rate dell’emissione dell’anno 2021 sarà comunicato a mezzo specifica “news individuale”. Tale importo potrà essere ridotto in pre-senza di una delle condizioni previste dal DM 17.5.2021 (ad es., la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per parte dell’anno) o di altri esoneri riconosciuti per l’anno 2021.

Il lavoratore agricolo autonomo dovrà:

  •  versare l’importo eccedente l’esonero attribuito alla singola rata;
  •  utilizzare le codeline originarie delle rate medesime.

In caso di versamento effettuato, le eccedenze riferite alle prime tre rate dell’emissione dell’anno 2021 saranno riportate automaticamente in compensazione nei limiti della capienza delle quattro rate dell’emissione 2021. Le eventuali eccedenze di versamento rispetto alla capienza potranno essere compensate con la contribuzione da versare alle scadenze future, secondo le consuete modalità.

 

2-   EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CORONAVIRUS - CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO “PEREQUATIVO” - DISPOSIZIONI ATTUATIVE

L’art. 1 co. 16-27 del DL 25.5.2021 n. 73 (c.d. “Sostegni-bis”), conv. L. 23.7.2021 n. 106, al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto, con finalità perequative, calcolato sul risultato economico d’esercizio.

Ai fini dell’agevolazione, i soggetti interessati dovevano presentare il modello REDDITI 2021 entro il 30.9.2021, termine individuato dal DPCM 7.9.2021.

 Possono beneficiare del contributo i soggetti:

  • esercenti attività d’impresa, arte e professione o che producono reddito agrario;
  • titolari di partita IVA attiva al 26.5.2021 (data di entrata in vigore del DL 73/2021), residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

 Condizioni:

Il contributo spetta a condizione che:

  • i ricavi/compensi 2019 (soggetti “solari”) non siano superiori a 10 milioni di euro;
  • vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 rispetto a quello del periodo d’imposta in corso al 31.12.2019, in misura pari o superiore al 30%

 

Misura del contributo:

L’ammontare del contributo è calcolato applicando le percentuali definite dal DM 12.11.2021 alla differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019, diminuita dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate.

 A tale importo si applicano quindi le seguenti percentuali:

  •   30%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 100.000,00 euro;
  •   20%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 100.000,00 e fino a 400.000,00 euro;
  •   15%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;
  •   10%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 1 e 5 milioni di euro;
  •   5%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 5 e 10 milioni.

Contributo massimo

L’importo del contributo non può essere comunque superiore a 150.000,00 euro.

Non spettanza del contributo

Non spetta alcun contributo se l’ammontare complessivo dei contributi già riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate è uguale o maggiore alla differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al pe­riodo d’imposta in corso al 31.12.2020 e quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019.

 

Procedura per accedere al contributo:

 Per ottenere il contributo, i soggetti interessati devono presentare un’istanza telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o per tramite di un intermediario, a partire dal 29/11/2021 ed entro il 28/12/2021.

 

Erogazione del contributo:

Il contributo a fondo perduto può essere, a scelta del contribuente, alternativamente riconosciuto dall’Agenzia delle Entrate:

  • mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al codice fiscale del soggetto richiedente;
  • sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi del­l’art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24.

Limiti comunitari

Il contributo a fondo perduto è comunque erogato nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emer­genza da COVID-19.

Il contributo a fondo perduto non rileva, per espressa disposizione normativa, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

Ai fini della corretta sussistenza o meno del suddetto contributo lo Studio provvederà ad effettuare i relativi calcoli nonché a verificare, per quanto di nostra competenza, gli ulteriori vincoli e relative altre dichiarazioni sulle quali sarà poi necessario effettuare una precisa verifica da parte dei clienti stessi; infatti non sono a nostra conoscenza eventuali garanzie ricevute sui prestiti Covid e/o similari che possono far cumulo con gli altri contributi ricevuti.

 

3-   POSSIBILI ESENZIONI DAL SALDO IMU 2021

 Lo Studio ricorda che in sede di saldo IMU 2021 datata 16/12/2021 bisogna tenere in debito conto le esenzioni che il legislatore ha previsto per particolari tipologie di immobili legati a peculiarità collegabili al Covid-19.

In particolare si ricorda che sono esenti dal saldo IMU 2021:

1)     Immobili destinati a cinema e teatri

2)  Immobili locati a titolo abitativo con sfratti per morosità sospesi fino al 30/09/2021 o finoal   31/12/2021

3)     Immobili colpiti da sisma Lombardia-Venero-Emilia Romagna

4)     Immobili colpiti da sisma Centro Italia

5)     Immobili comuni Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno

6)     Unità immobiliari pensionati non residenti

Si richiede alla gentile clientela, qualora ricada in una delle situazioni elencate, di comunicarlo allo Studio in modo da non ricevere un F24 non dovuto.

 

A disposizione porgiamo cordiali saluti.

 

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