Novità in merito 1) Comunicazione delle Operazioni Transfrontaliere 2) Contributi Pubblici: obbligo di pubblicazione entro il 30/06/2022

17 giugno 2022

Circolare n. 22 del 17 giugno 2022

 

Oggetto:

1) Comunicazione delle Operazioni Transfrontaliere – Modifiche (c.d. “Nuovo           Esterometro”);

2) Contributi Pubblici: Obbligo di pubblicazione entro il 30/06/2022 sui siti internet o portali istituzionali   

             

1   COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE – MODIFICHE (C.D. “NUOVO ESTEROMETRO”)

A decorrere dalle cessioni e prestazioni effettuate dall’1.7.2022, la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”) sarà trasmessa attraverso nuove modalità, equiparabili a quelle relative alla fattura elettronica.

La legge di bilancio 2021 (art. 1 co. 1103 della L. 30.12.2020 n. 178) ha infatti modificato l’art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015:

  • introducendo l’obbligo di trasmettere i dati in questione in formato XML, via Sistema di Interscambio (SdI);
  • stabilendo che le nuove regole dovessero entrare in vigore con riferimento alle operazioni ef­fettuate a decorrere dall’1.1.2022.

Il successivo DL “fisco-lavoro” (art. 5 co. 14-ter del DL 21.10.2021 n. 146, conv. L. 17.12.2021 n. 215), ha disposto che l’introduzione delle novità fosse differita all’1.7.2022.

Le modifiche apportate all’adempimento riguardano:

  • la modalità di invio dei dati riferiti alle operazioni con controparti non stabilite in Italia;
  • i termini di trasmissione;
  • i profili sanzionatori (i cui effetti decorrono dall’1.1.2022).

Sono state conseguentemente aggiornate (con il provvedimento Agenzia delle Entrate 28.10.2021 n. 293384, successivamente abrogato e sostituito dal provvedimento Agenzia delle Entrate 23.12.2021 n. 374343) le specifiche tecniche contenute nell’allegato A del provvedimento Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757.

1.1 Ambito di Applicazione

Ambito soggettivo

Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato italiano.

Per effetto dell’estensione degli obblighi di fatturazione elettronica ad opera dell’art. 18 del DL 30.4.2022 n. 36, restano esonerati dalla comunicazione, a decorrere dall’1.7.2022:

  • i soggetti passivi che hanno aderito al regime “di vantaggio” (di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011) e coloro che adottano il regime forfetario (di cui all’art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014), i quali, nel periodo precedente, non abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000,00 euro;
  • i soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 della L. 398/91, e che nel periodo d’imposta precedente non hanno conseguito, dall’esercizio di attività commerciali, proventi per un importo superiore a 25.000,00 euro.

Sono esclusi dall’adempimento anche i soggetti passivi non stabiliti in Italia che siano identificati ai fini IVA nel territorio dello Stato direttamente ai sensi dell’art. 35-ter del DPR 633/72 o mediante no­­mina di un rappresentante fiscale ai sensi dell’art. 17 co. 3 del DPR 633/72 (cfr. risposte a interpello Agenzia delle Entrate 26.2.2019 n. 67 e 9.4.2019 n. 104).

Ambito oggettivo

La comunicazione ha ad oggetto i dati relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi:

  • effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia;
  • ricevute da soggetti non stabiliti in Italia.

Il generico riferimento ai “soggetti” non stabiliti fa ritenere che la comunicazione sia dovuta sia per le operazioni nei confronti di soggetti passivi IVA non stabiliti in Italia quanto nei confronti di “privati consumatori” non stabiliti.

Sono escluse le operazioni per le quali:

  • è stata emessa una bolletta doganale (es. importazioni ed esportazioni);
  • è stata emessa o ricevuta una fattura elettronica trasmessa mediante il Sistema di Interscambio (SdI).

1.2 Modalità di Trasmissione dei dati

A decorrere dall’1.7.2022, i dati relativi ad operazioni verso o da soggetti non stabiliti in Italia devo­no essere rappresentati e trasmessi all’Agenzia delle Entrate, mediante il Sistema di Interscambio, nel formato XML della fattura elettronica, secondo il medesimo schema e le stesse regole.

Con riguardo alla predisposizione del file relativo alle operazioni attive verso soggetti non stabiliti in Italia, è necessario valorizzare l’elemento <CodiceDestinatario> riportando il codice “XXXXXXX”.

Per quanto concerne, invece, le operazioni di acquisto, ai fini della predisposizione del file XML da inviare mediante il Sistema di Interscambio, dovranno essere utilizzate le seguenti tipologie di do­cumento, in relazione alle differenti fattispecie:

TD17 <Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero>, codice che viene utilizzato, nell’ambito della fatturazione elettronica, per operare l’integrazione dell’IVA e dell’imposta nel caso di servizi intracomunitari ricevuti ovvero di emissione di autofattura per servizi ricevuti da operatori extra-UE;

TD18 <Integrazione per acquisto di beni intracomunitari>, codice che viene utilizzato, nel­l’am­­­bito della fatturazione elettronica, nel solo caso di integrazione dell’IVA e dell’imposta per acquisti intracomunitari di beni;

TD19 <Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c. 2 DPR 633/72>, codice che viene utilizzato, nell’ambito della fatturazione elettronica, per l’emissione dell’autofattura nel caso di acquisti di beni da soggetti non residenti e privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

Scarica qua le tabelle riepilogative relative agli elementi principali da riportare nel file XML.

1.3 Termini per la trasmissione dei Dati

La trasmissione dei dati deve essere effettuata (art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015):

  • per ciascuna operazione attiva, entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
  • per ciascuna operazione passiva, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

1.4 Soggetti In Regime di Franchigia

L’art. 18 del DL 30.4.2022 n. 36 (in corso di conversione in legge) ha esteso, dall’1.7.2022, gli ob­blighi di fatturazione elettronica via SdI:

  • ai soggetti passivi che hanno aderito al regime “di vantaggio” (di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011) e a quelli che adottano il regime forfetario (di cui all’art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014), che, nel periodo precedente, abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, rag­guagliati ad anno, superiori a 25.000,00 euro;
  • ai soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 della L. 398/91, e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito, dall’esercizio di attività commerciali, pro­venti per un importo superiore a 25.000,00 euro.

Ne consegue che non dovrebbe più ritenersi applicabile, per tali soggetti, l’esonero dalla pre­sen­ta­zione dell’esterometro mediante SdI per le operazioni da e verso controparti non stabilite in Italia.

L’adempimento è da ritenersi, infatti, esteso anche ai soggetti in commento, i quali non rientrano più nell’esclusione prevista dall’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, cui fa espresso rinvio il successivo co. 3-bis, nel definire l’ambito di applicazione della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere.

Per le operazioni effettuate sino al 30.6.2022, i soggetti in regime di franchigia sono ancora da con­siderarsi esonerati, oltre che dalla fatturazione elettronica via SdI, anche dall’invio dell’esterometro.

1.5 Profili Sanzionatori

Con la legge di bilancio 2021 (art. 1 co. 1104 della L. 178/2020) è stato modificato il regime sanzionatorio relativo all’esterometro.

Il novellato art. 11 co. 2-quater del DLgs. 18.12.97 n. 471 dispone infatti che, per le operazioni ef­fet­tuate a partire dall’1.1.2022, sia applicabile la sanzione amministrativa di 2,00 euro per ciascu­na fattura, entro il nuovo limite massimo di 400,00 euro mensili.

La sanzione si riduce alla metà, entro il limite massimo di 200,00 euro per ciascun mese, qualora la trasmissione sia effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite dall’art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015, o laddove, nel medesimo termine, sia effettuata la trasmissione corretta dei dati.

La disposizione è coerente con la modifica legislativa che prevedeva l’introduzione delle novità in tema di esterometro con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dall’1.1.2022, ma non ha subito modifiche a seguito della proroga all’1.7.2022 operata dal DL 146/2021.

1.6 Novità Decreto Legislativo Semplificazione

Il DL “Semplificazioni fiscali” approvato dal CdM di ieri, tuttavia, secondo la bozza circolata, prevede una rilevante modifica dell’ambito applicativi della comunicazione.  Intervenendo dull’art. 1 comma 3 bis del Dlgs. 127/2015, saranno escluse dall’obbligo comunicativo, oltre alle operazioni documentate da bollette doganaleo da fattura elettronica via Sdl, anche “quelle, purchè di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del DPR 633/72”.

Si attendono quindi le necessarie conferme post pubblicazione in Gazzetta del suddetto DL.

2  CONTRIBUTI PUBBLICI: OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE ENTRO IL 30/06/2022 SUI SITI INTERNET O PORTALI ISTITUZIONALI

Scade il 30 giugno, per i soggetti non tenuti a depositare il bilancio al Registro delle imprese, l’obbligo di trasparenza sui siti internet o portali istituzionali con riferimento alle erogazioni pubbliche fruite dalle imprese commerciali e dagli enti citati al comma 125 dell’articolo 1 della legge 124/2017, se prive di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria e di importo complessivamente non inferiore a 10mila euro nel periodo.

L’obbligo di trasparenza nei bilanci o sul web deriva da norme precedenti e riguarda le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, erogati nell’esercizio di riferimento dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001 e dai soggetti dicui all’articolo 2-bis del Dlgs 33/2013 (enti pubblici economici, ordini professionalieccetera).

2.1 I Soggetti Obbligati

Il legislatore ha previsto due modalità di adempimento, a seconda delle caratteristiche dei soggetti tenuti:

  • le società commerciali tenute alla redazione della nota integrativa riportano le indicazioni richieste in tale documento (bilancio di esercizio e consolidato);
  • gli altri soggetti citati dai commi 125 e 125-bis (imprese individuali, società dipersone, Onlus) assolvono l’obbligo su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o sui portali digitali delle associazioni dicategoria di appartenenza.

Al fine di evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti, il comma 127 dispone l’esonero dagli adempimenti se l’importo monetario di sovvenzioni, sussidi eccetera da indicare si mantiene inferiore a 10mila euro nel periodo considerato, limite che dovrebbe riguardare il complesso degli aiuti ricevuti nel periodo. Inoltre, per gli aiuti già soggetti a registrazione nel Registro nazionale aiuti di Stato (Rna) di cui all’articolo 52 della legge 234/2012 è sufficiente menzionare tale situazione.

Per quanto attiene all’ambito oggettivo dell’informativa (ovvero “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”), lo stesso non sembra comprendere le misure di sostegno all’economia concesse in considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid19.

Ai fini della rendicontazione occorre applicare il criterio di cassa, con possibile disallineamento, in riferimento alle imprese, rispetto agli importi rilevati in bilancio, che seguono il criterio di competenza.

Tra le informazioni da riportare vi sono i dati identificativi del soggetto beneficiario (se l’informativa è fornita su portali di soggetti terzi), i dati identificativi del soggetto erogante, l’importo dell’erogazione ricevuta, il periodo amministrativo di incasso e una breve descrizione della causale dell’attribuzione.

2.2 Sanzioni

La sanzione amministrativa per l’inosservanza dell’adempimento è pari all’1% degli importi ricevuti, con un minimo di 2mila euro. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della pena pecuniaria, scatta (a cura degli enti eroganti) l’ulteriore sanzione della restituzione integrale del beneficio.

Due disposizioni del decreto Milleproroghe (gli articoli 1, comma 28-ter, e 3- septies del decreto legge 228/2021), aggiunte in sede di conversione in legge, prevedono che le sanzioni si applichino:

  • dal 1° luglio 2022 (in luogo del 1° gennaio 2022 già a suo tempo fissato dall’articolo 11-sexiesdecies del decreto legge 52/2021) per le infrazioni commessenel 2021;
  • dal 1° gennaio 2023 per l’anno 2022.

 

A disposizione porgiamo cordiali saluti.

 

                                                                                                         

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