Novità Fiscali

23 dicembre 2019

Circolare n. 19 del 23 dicembre 2019

 

Oggetto:  

  1. DETRAZIONE DELL’IVA: FATTURE DI ACQUISTO A CAVALLO D’ANNO
  2. ABOLITI I REGISTRI DELLE DICHIARAZIONI DI INTENTO
  3. NUOVE REGOLE PER LE CESSIONI INTRA UE

 

     1. Detrazione dell’IVA: fatture di acquisto a cavallo d’anno

Con la riformulazione dell'art. 1, DPR 100/98 (ad opera del DL 119/2018, Articolo 14) è stato previsto che entro il termine della liquidazione periodica può essere detratta l'IVA a credito relativa alle fatture ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (lo stesso principio può essere esteso ai contribuenti trimestrali per le fatture ricevute e annotate entro il 15 del secondo mese successivo al trimestre).

Le fatture datate per esempio 30/11/2019, passate allo SDI e registrate il 05/12/2019 possono entrare nella liquidazione di novembre 2019.

Questa disposizione non si applica alle fatture relative ad operazioni effettuate nell'anno precedente (2019), che possono essere detratte nell'anno di effettuazione (2019) solo se:

  • ricevute entro il 31/12 dell'anno di effettuazione (ricordiamo che la data di ricevimento è comprovata dalla data di consegna, vale a dire la data in cui lo SDI ha consegnato la fattura all'HUB dell'acquirente; la fattura non può essere annotata con data anteriore alla data di consegna);
  • annotate entro il 31/12 dell'anno di effettuazione, o, in alternativa:
  • annotate entro il 30/4 dell'anno successivo, nell'apposito registro sezionale che confluisce nella dichiarazione IVA dell'anno di effettuazione.

 Di conseguenza, relativamente alle fatture di acquisto a cavallo d'anno (nel caso di un contribuente mensile):

  • la fattura avente data effettuazione e data consegna allo SDI dicembre 2019: 
    • se registrata entro dicembre 2019 verrà detratta nella liquidazione IVA di dicembre 2019;
    • se registrata entro il 30/04/2020 per detrarla nel 2019 dovrà essere registrata nell'apposito sezionale "Documenti con detrazione in Dichiarazione IVA anno precedente (art.19, c.1 DPR 633/72");
    • se registrata dopo il 30/4/2020 l'IVA è indetraibile;
  • la fattura avente data effettuazione dicembre 2019 e data consegna SDI gennaio 2020: non può essere detratta nel 2019 ma verrà detratta nel 2020 nella liquidazione del mese di registrazione.

 

     2. Aboliti i registri delle dichiarazioni di intento

Dal 01/01/2020 gli esportatori abituali non sono più tenuti a consegnare al fornitore le dichiarazioni di intento e, di riflesso, è abolito l’obbligo di numerare progressivamente le stesse e annotarle in appositi registri.

Le modifiche principali apportate consistono nell’abolizione dell’obbligo:

     - In capo all’esportatore abituale, di consegnare a ciascun fornitore la lettera di intento e la ricevuta di           presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate;

    - In capo all’esportatore abituale e ai rispettivi fornitori di numerare progressivamente le lettere di                intento nonché di annotarle in appositi registri e conservarle ai sensi dell’art. 39 del DPR 633/72;

     - In capo ai fornitori, di riepilogare nel quadro VI della dichiarazione IVA annuale i dati delle lettere di           intento ricevute.

I fornitori dovranno indicare sulla fattura emessa nei confronti dell’esportatore abituale gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento.  

Resta immutato, invece, l’obbligo degli esportatori abituali di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati delle lettere di intento.

La disciplina sanzionatoria, prevede l’irrogazione della sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’imposta, in capo al cedente o prestatore che effettua operazioni in regime di non imponibilità IVA “senza aver prima riscontrato per via telematica l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate” della lettera di intento.

Poiché dal 2020 verrà meno l’obbligo di numerazione, annotazione e conservazione delle lettere di intento trasmesse e ricevute, non dovrebbe più verificarsi una condotta sanzionabile.

La sanzione potrebbe, però sopravvivere nell’ipotesi in cui il fornitore non indicasse in fattura il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento. 

 

     3. Nuove regole per le cessioni intra Ue

 A norma del nuovo art. 45-bis del Regolamento Ue 282/2011 affinchè operi la presunzione di trasferimento intracomunitario, il venditore che trasporta o spedisce i beni deve avere due documenti pertinenti rilasciati da parti indipendenti: (lettera “A” del Regolamento) per esempio, documento di trasporto, Cmr firmata, polizza di carico, fattura di trasporto aereo, fattura dello spedizioniere. Se il trasporto avviene con un'unica modalità (via terra, via mare, via aerea), di fatto, ci può essere solo la fattura dello spedizioniere in aggiunta a un documento di trasporto.

In alternativa, serve uno dei documenti di cui sopra in combinazione con uno dei seguenti documenti: (lettera “B” del Regolamento)

  • polizza assicurativa del carico o documenti bancari del pagamento del trasporto/spedizione (la combinazione più frequente per i trasporti su gomma sarà quindi: Cmr firmata più contabile di pagamento del trasporto;
  • documenti ufficiali di pubbliche autorità dello Stato d’arrivo (ad esempio da un notaio che confermi l’arrivo dei beni);
  • la ricevuta di un depositario per il deposito dei beni in detto Stato.

Quando è l’acquirente che trasporta o spedisce i beni, valgono le regole dei punti precedenti, ma occorre anche una dichiarazione del cessionario, da rilasciare entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione, che identifichi lo Stato di destinazione dei beni e che contenga le informazioni di dettaglio richieste dalla norma, fra cui l’identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente.

Se gli operatori non riescono a fornire i documenti richiesti, le presunzioni relative individuate dal regolamento non operano; l’onere di provare che i beni sono stati trasferiti allo Stato d’arrivo torna a gravare interamente sul cedente che voglia beneficiare del regime di non imponibilità delle vendite.

Lo stesso avviene nei casi in cui l’amministrazione finanziaria, avvalendosi di presunzioni di segno contrario, ritenga di confutare gli elementi probatori prodotti dal contribuente in ossequio alle nuove regole.

Si ricorda inoltre che il regime di esecuzione Iva in favore delle cessioni dei beni spediti o trasportati fuori dal territorio della Comunità non si applica qualora il cedente:

a)    non abbia rispettato l’obbligo di presentare gli elenchi riepilogativi (Intrastat) riferiti a tale cessione;

b)    oppure l’elenco riepilogativo presentato non riporti le informazioni corrette riguardanti tale cessione.

 

 

A disposizione porgiamo cordiali saluti.

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