Novità e Scadenze Fine Anno

30 dicembre 2022

Circolare n. 40 del 30 dicembre 2022

 

Oggetto:

  1. TASSO LEGALE
  2. REGIMI CONTABILI E PERIODICITÀ DELLE LIQUIDAZIONI IVA: MODIFICA LIMITI E LORO SUPERAMENTO NEL CORSO DEL 2022
  3. PROVVIGIONI DI INTERMEDIAZIONE - APPLICAZIONE RITENUTA D’ACCONTO IN MISURA RIDOTTA IN PRESENZA DI COLLABORATORI: DICHIARAZIONE ENTRO IL 31/12/2022
  4. VARIE E SCADENZE

1. DETERMINAZIONE DEL TASSO LEGALE DI INTERESSE ALLO 5 %

 Con il DM 13.12.2022, pubblicato sulla G.U. 15.12.2022 n. 292, il tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 c.c. è stato aumentato dall’1,25% al 5% in ragione d’anno.

2. REGIMI CONTABILI E PERIODICITÀ DELLE LIQUIDAZIONI IVA: SUPERAMENTO DEI LIMITI DI LEGGE NEL CORSO DEL 2022

Si ricorda che il regime di contabilità semplificata è concesso alle imprese individuali e alle società di persone qualora i ricavi conseguiti in un anno intero non abbiano superato € 400.000,00 per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi, e € 700.000,00 per le imprese aventi per oggetto altre attività (allorché i contribuenti svolgano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività il limite dei ricavi da considerare, se vi è separata annotazione dei ricavi per ciascuna attività, è quello relativo all’attività prevalente; se non vi è separata annotazione il limite è sempre di € 700.000,00).

La possibilità di utilizzare tale regime contabile deve esser verificata all’inizio di ciascun anno: qualora i limiti nell’anno precedente vengano superati, si dovrà adottare la contabilità ordinaria; allo stesso modo se si rientra nuovamente nei limiti, si potrà utilizzare la contabilità semplificata.

Si ricorda altresì che i contribuenti che abbiano optato a suo tempo per il regime di liquidazione dell’IVA trimestrale continuano ad usufruire di tale regime (salvo revoca) se nel corso dell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a € 400.000,00 per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, e non superiori ad € 700.000,00 per le imprese aventi ad oggetto altre attività.

Si fa presente che la Legge di Bilancio 2023 potrebbe prevedere l’innalzamento di tali soglie ma per questo rimandiamo ad apposita circolare che invieremo successivamente.

 

3. PROVVIGIONI DI INTERMEDIAZIONE - APPLICAZIONE RITENUTA D’ACCONTO IN MISURA RIDOTTA IN PRESENZA DI   COLLABORATORI

La ritenuta del 23%, normalmente da commisurarsi al 50% delle provvigioni, è commisurata al solo 20% dell’ammontare delle provvigioni stesse, qualora i soggetti percipienti si avvalgano in via continuativa nell’esercizio della loro attività, dell’opera di dipendenti o di terzi. L’applicazione della ritenuta ridotta per l’anno successivo è subordinata all’inoltro da parte dell’intermediario al mandante, entro il 31 dicembre, di apposita dichiarazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (D.M. 16 aprile 1983) o pec nel caso di rapporti continuativi oppure entro 15 giorni dalla stipula di nuovi contratti e comunque prima dell’applicazione della provvigione.

 

4. VARIE SCADENZE

4.1 - Conti visione

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 6, 1° comma DPR 633/72, trascorso un anno senza che i beni consegnati “in visione”, “in prova”, o similari siano stati restituiti diventa obbligatoria l’emissione della fattura.

4.2 – Contabilità di magazzino

Sono stati convertiti da lire ad euro e sono stati lievemente modificati gli importi il cui superamento determina, in capo ai soggetti in contabilità ordinaria, l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino, che sono dirette a seguire le variazioni intervenute tra le consistenze negli inventari annuali.

In particolare, viene stabilito che le scritture ausiliarie di magazzino devono essere tenute a partire dal secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutivamente:

  • l’ammontare dei ricavi è superiore a 5,164 milioni di euro (in luogo di 10 miliardi di lire, corrispondenti a 5.164.568,99 euro); e contemporaneamente,
  • il valore complessivo delle rimanenze è superiore a 1,1 milioni di euro (in luogo di 2 miliardi di lire, corrispondenti a 1.032.913,80 euro).

Rimane fermo che l’eventuale obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino cessa a partire dal primo periodo d’imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutivamente, l’ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore ai predetti limiti.

Decorrenza

In mancanza di una specifica norma di decorrenza, sembrerebbe possibile fare riferimento ai chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria in relazione all’ultima modifica dei limiti in esame.

Pertanto, per verificare se, nel periodo d’imposta 2023 (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), sussiste l’obbligo di tenuta della contabilità di magazzino, occorrerebbe verificare se, nei periodi di riferimento 2020 e 2021 (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), siano stati superati i nuovi limiti.

 

4.3 - Libri inventari

Si ricorda che è fondamentale per la corretta compilazione del libro inventari l’apposizione della firma e l’indicazione del metodo di valutazione delle rimanenze.

 

4.4 – Pagamento della retribuzione ai collaboratori (principio di cassa allargata)

Ai fini di una corretta contabilizzazione e della relativa deducibilità fiscale dei costi si ricorda che le retribuzioni relative al mese di dicembre 2022, o più genericamente al periodo 2022, devono essere corrisposte ai collaboratori entro il 12/01/2023.

 

A disposizione porgiamo cordiali saluti.

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