Novità ai relative Bonus Investimenti e Bonus Edilizi

26 maggio 2022

Circolare n. 17 del 26 maggio 2022

 

Oggetto: Novità 

                

1   BONUS INVESTIMENTI: DICITURA ANCHE NEI DDT

La dicitura richiesta in fattura per il bonus investimenti va inserita anche nei DDT, ma non nel verbale di collaudo o interconnessione. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 270 del 18 maggio 2022.

L’Agenzia osserva che il comma 1062 dell’art. 1 della L. 178/2020 pone gli obblighi di conservazione documentale a carico dei beneficiari dell’agevolazione in parola, ai fini dei successivi controlli. In particolare, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

A tal scopo, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere il chiaro riferimento alle disposizioni di cui all’art. 1 commi da 1054 a1058-ter della L. 27 dicembre 2020 n. 178. L’Agenzia delle Entrate rileva quindi che la medesima funzione è assolta dai documenti che certificano la consegna del bene quali il “documento di trasporto”, per i quali resta fermo il predetto obbligo.

Pare utile rilevare che, prima della risposta in esame, non risultavano specifici chiarimenti in relazione alla dicitura su ulteriori documenti, posto che nelle risposte a interpello n. 438 e 439 del 2020 si faceva espresso riferimento soltanto alla fattura.

Si rammenta che la regolarizzazione pare quindi ammessa anche con riguardo ai documenti in esame (prima che inizino le attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria), ad esempio apponendo con “scritta indelebile” il riferimento normativo, come consentito per la fattura.

Infine occorre specificare come l’interpello in esame non faccia alcun riferimento al credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali di cui alla precedente L. 160/2019 (per la quale si poterebbero però ipotizzare le stesse conclusioni).

 

2  BONUS EDILIZI : DAL  28 MAGGIO INDICAZIONE DEL CCNL NEI  CONTRATTI E NELLE  FATTURE

Per i lavori avviati successivamente al 27 maggio 2022, il comma 43-bis dell’art. 1 della L. 234/2021, inserito dall’art. 28-quater comma 1 del DL 4/2022, ha previsto un nuovo adempimento: indicare il contratto collettivo applicato “nell’atto di affidamento dei lavori” e “nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori”, che si va ad aggiungere a quelli già esistenti necessari al fine di poter fruire delle detrazioni per interventi “edilizi”.

La disposizione si applicherà ai soli lavori edili avviati a partire dal 27 maggio 2022, nei confronti di tutti i datori di lavoro che vogliano vedersi riconosciuti i seguenti benefici:

  • i superbonus 110% di cui all’articolo 119 del DL 34/2020;
  • i bonus anti barriere architettoniche 75% di cui all’art. 119 ter – del DL 34/2020;
  • il credito d’imposta del 60% per l’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’articolo 120 del DL 34/2020;
  • gli altri bonus edilizi diversi dal superbonus e dal bonus anti barriere architettoniche (se la loro fruizione avviene mediante l’esercizio di una delle opzioni di cui all’articolo 121 del DL 34/2020);
  • la detrazione IRPEF- IRES spettante per i lavori di rifacimento delle facciate di cui all’art. 1 comma 219 della legga 160/2019:
  • la detrazione IRPEF per gli interventi di rifacimento del verde di cui all’articolo 1 comma 12 della legge 205/2017.

La previsione di cui al periodo precedente si riferisce alle opere il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000 euro, fermo restando che l’obbligo di applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionali e territoriali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale è riferito esclusivamente ai soli lavori edili come, definiti dall’allegato X del decreto legislativo 9aprile 2008, n. 81.

Dal punto di vista degli interventi agevolati assoggettati alla predetta condizione, quindi, rientrano soltanto i “lavori edili di cui all’allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” il cui importo è “complessivamente superiore a 70.000 euro.

La condizione posta dal comma 43-bis dell’art. 1 della L. 234/2021 non trova quindi applicazione nel caso in cui gli interventi agevolati con i bonus edilizi siano diversi dai lavori edili, oppure, pur rientrando in tale definizione, siano di importo complessivo (non della sola parte edile) inferiore a 70.000 euro.

L’indicazione dell’applicazione dei CCNL del settore edile, quindi, riguarda le sole imprese che hanno lavoratori dipendenti.

In questi casi, anche se non è richiesto dalla norma, potrebbe comunque essere opportuno evidenziare l’inesistenza di dipendenti (e quindi la non applicazione del CCNLdel settore edile) sia nell’atto di affidamento dei lavori che nelle fatture.

Tutte queste disposizioni e i conseguenti controlli saranno a “cascata” applicati ai subappaltatori i quali sono tenuti ai sensi dell’articolo 105 comma 14 del Dlg 50/2016, a garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto d’appalto prescelto dal contraente principale e a riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello da quest’ultimo garantito.

A disposizione porgiamo cordiali saluti.

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