Legge di bilancio 2020 (L.19/12/2019 n. 157): Principali novità

17 gennaio 2020

Circolare n. 2 del 17 gennaio 2020

 

 

Oggetto: Legge di bilancio 2020 (L.19/12/2019 n. 157): Principali novità

Il DL 26.10.2019 n. 124 (c.d. “decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020” è stato convertito nella L. 19.12.2019 n. 157 (pubblicata sulla G.U. 24.12.2019 n. 301), preve­dendo nume­rose novità rispetto al testo originario.

Il DL 124/2019 è entrato in vigore il 27.10.2019, mentre la L. 157/2019 è entrata in vigore il 25.12.2019. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.

 

     1. PRINCIPALI NOVITA' FISCALI

Di seguito si riepilogano le principali novità in ambito fiscale contenute nel DL 26.10.2019 n. 124, conv. L. 19.12.2019 n. 157.

 

1.1 – Contratti di appalto o di prestazioni di opere e servizi: versamento delle ritenute fiscali e             dei contributi  

L’art. 4 del DL 124/2019 convertito ha introdotto il nuovo art. 17-bis nel DLgs. 241/97, che deroga al precedente art. 17 co. 1 in materia di versamenti e compensazioni.

Nella formulazione approvata, la norma prevede che spetti alle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici l’obbligo di versare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati per i lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, senza poterle compensare nel modello F24 con proprie posizioni creditorie, se eseguono opere o servizi per un importo complessivo annuo superiore a 200.000,00 euro da realizzare con prevalente utilizzo di manodopera. Il committente, invece, ha l’obbligo di controllare che l’impresa adempia al versamento delle ritenute e, se rileva un inadempimento, deve sospendere il pagamento dei corrispettivi e comunicarlo all’Agenzia delle Entrate competente. 

  • Ambito soggettivo

La norma si applica ai committenti che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi, che siano sostituti d’imposta e residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato.

Sono esclusi dalla disciplina in esame i committenti che non hanno la qualifica di sostituti d’imposta, ad esempio le persone fisiche che non agiscono nell’ambito di attività imprenditoriali o professionali (c.d. “privati”). 

  • Ambito oggettivo

La deroga introdotta con l’art. 17-bis del DLgs. 241/97 si applica ai committenti che affidino ad un’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice l’esecuzione di una o più opere o di uno o più servizi per un importo complessivo annuo superiore a 200.000,00 euro, attraverso “contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati dal prevalente uti­lizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo”.

Per rientrare nell’ambito applicativo della disposizione devono coesistere:

  • sia il limite economico (importo annuo complessivo dell’opera o delle opere e del servizio o dei servizi commissionati superiore a 200.000,00 euro);
  • sia quello relativo all’esecuzione, caratterizzato dalla prevalenza dell’utilizzo della manodopera presso le sedi di attività del committente con beni strumentali di quest’ultimo.
  • Obblighi dell’impresa appaltatrice o affidataria e subappaltatrici

L’impresa appaltatrice o affidataria e subappaltatrice:

  • determina e trattiene l’importo delle ritenute fiscali calcolate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti ai lavoratori impegnati nell’esecuzione dell’ope­­ra o del servizio per tutta la durata del contratto;
  • provvede al versamento delle medesime nel rispetto del termine ordinario, ma senza poterle compensare nel modello F24 con proprie posizioni creditorie.

Nei 5 giorni lavorativi successivi rispetto alla scadenza del termine per il pagamento delle ritenute, l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente, e per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice:

  • i modelli F24 utilizzati per il pagamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati dei lavoratori impiegati nella prestazione dell’opera o del servizio affidatogli dal medesimo committente, compilati secondo le indicazioni contenute nella ris. Agenzia delle Entrate 24.12.2019 n. 109;
  • un elenco nominativo di tutti i lavoratori, indicandone anche il codice fiscale, impiegati nel mese precedente nell’esecuzione dell’opera o del servizio, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore;
  • l’ammontare della retribuzione corrisposta a ciascun lavoratore impiegato nell’ese­­­cuzione dell’opera o del servizio affidato dal committente;
  • il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente per ciascun lavoratore, con separata indicazione delle ritenute relative alla prestazione affidata dal committente.
  • Responsabilità dell’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice

L’art. 17-bis del DLgs. 241/97 prevede che l’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice sia responsabile per la corretta determinazione e per la corretta esecuzione delle ritenute, nonché per il versamento delle medesime, senza possibilità di compensazione nel modello F24.

Tale impresa è responsabile anche nel caso in cui non fornisca al committente i modelli F24 utilizzati per il versamento delle ritenute e i dati necessari per permettergli di verificare la corretta determinazione delle medesime. 

  • Obblighi del committente

Il committente deve:

  • chiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici la copia dei modelli F24 relativi al versamento delle ritenute, al fine di riscontrarne il corretto adempimento;
  • sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria, finché perdura l’inadempimento, fino alla concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio o se inferiore per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate, nel caso in cui non riceva, entro i 5 giorni successivi al termine per il versamento, i modelli F24 utilizzati per il pagamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati dovute in relazione ai lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, o nel caso in cui li abbia ricevuti ed abbia rilevato un omesso o insufficiente versamento;
  • comunicare l’inadempimento riscontrato all’Agenzia delle Entrate competente entro 90 giorni.
  • Responsabilità del committente

L’inadempimento degli obblighi previsti per il committente dall’art. 17-bis del
DLgs. 241/97 genera una responsabilità a suo carico solo nel caso in cui si verifichi l’omesso o il parziale versamento delle ritenute da parte dell’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, esponendolo all’obbligo di pagare una somma commisurata alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice.

  • Sanzioni per il committente

L’art. 17-bis co. 4 del DLgs. 241/97 dispone che il committente inadempiente sia obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice per la violazione degli obblighi di:

  • corretta determinazione delle ritenute;
  • corretta esecuzione delle medesime;
  • tempestivo versamento delle ritenute senza possibilità di compensazione.

La somma chiesta al committente si aggiunge alla sanzione irrogata per l’ina­dem­pimento dell’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice e non può essere pagata mediante compensazione nel modello F24. 

  • Ravvedimento operoso         

Il termine di 90 giorni previsto per il committente che, avendo riscontrato un inadempimento dell’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice deve comunicarlo all’Agenzia delle Entrate, permette alle medesime di avvalersi del ravvedimento per rimediare alla violazione commessa, potendo beneficiare della riduzione delle sanzioni ad un decimo se perfezionato entro 30 giorni dalla data della violazione e ad un nono se la regolarizzazione viene posta in essere entro 90 giorni dalla violazione commessa.

L’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice può regolarizzare la violazione commessa anche dopo il termine dei 90 giorni, ma in tal caso il committente avrà comunicato l’inadempimento all’Agenzia delle Entrate. Pertanto, aumenta per l’im­pre­sa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice il rischio di non poter ravvedere la violazione commessa, nel caso in cui venga notificato uno degli atti che inibiscono la facoltà di ravvedersi (es. atto di accertamento, irrogazione di sanzioni, cartella dipagamen­to).

 

  • Contributi previdenziali e premi INAIL - Esclusione della compensazione

Il nuovo art. 17-bis del DLgs. 241/97 prevede inoltre che le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici devono versare, senza potersi avvalere della compensazione nel modello F24 con proprie posizioni creditorie, quanto dovuto per contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori maturati:

  • in relazione alle retribuzioni erogate ai dipendenti direttamente impiegati nell’e­secuzione delle opere o dei servizi affidati;
  • nel corso di durata del contratto.

 

  • Facoltà di disapplicazione della nuova disciplina

L’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice disapplica l’art. 17-bis del DLgs. 241/97 (anche per i versamenti contributivi) se nell’ultimo giorno del mese precedente a quello previsto per il versamento delle ritenute soddisfa i seguenti requisiti:

  • risulti in attività da almeno 3 anni, sia in regola con gli obblighi dichiarativi e abbia eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti da tali dichiarazioni;
  • non abbia iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli Agenti della Riscossione per imposte sui redditi, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000,00 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o non vi siano provvedimenti di sospensione o piani di rateazione per i quali non sia intervenuta la decadenza.

È previsto il rilascio di un certificato da parte dell’Agenzia delle Entrate che attesti il possesso dei richiamati requisiti e che ha validità di 4 mesi dal rilascio.

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall’1.1.2020, quindi dalle ritenute operate da tale data, anche con riferimento ai contratti stipulati prima del 1° gennaio (ris. Agenzia delle Entrate 23.12.2019 n. 108).

 

1.2 - Cessazione partita IVA e VIES – Divieto di compensazione

L’art. 2 del DL 124/2019 convertito prevede l’impossibilità di avvalersi della compensazione per i contribuenti nei confronti di quali sia stato notificato da parte dell’Agen­zia delle Entrate:

  • il provvedimento di cessazione della partita IVA;
  • ovvero il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati VIES.
  • Cessazione della partita IVA

Il divieto di compensazione, nel caso in cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ha effetti:

  • relativamente a qualsiasi tipologia di crediti (tributari e non tributari);
  • senza limiti di importo dei crediti stessi;
  • a partire dalla data di notifica del provvedimento e sino a quando la partita IVA risulti cessata.
  • Esclusione dal VIES

Il divieto di compensazione, nel caso in cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati VIES, ha effetti:

  • relativamente ai soli crediti IVA;
  • a partire dalla data di notifica del provvedimento e sino a quando non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l’emissione del provvedimento di es­clusione. 
  • Scarto del modello F24

Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di quanto descritto, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta.

 

1.3 - Compensazione nel modello F24 di crediti relativi a imposte dirette e IRAP – Obbligo di               preventiva presentazione della dichiarazione

Per effetto dell’art. 3 co. 1 del DL 124/2019 convertito, l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione per la compensazione nel modello F24 di crediti, per importi superiori a 5.000,00 euro annui, viene esteso:

  • alle imposte sui redditi e relative addizionali;
  • alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi;
  • all’IRAP.

Tali crediti potranno quindi essere utilizzati in compensazione:

  • solo a seguito della presentazione del modello REDDITI o IRAP dal quale emergono;
  • a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione.

In pratica, vengono estese ai crediti relativi alle imposte sui redditi e all’IRAP le stesse regole già applicabili ai crediti IVA.

La nuova disciplina si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (art. 3 co. 3 del DL 124/2019 convertito), quindi da quelli emergenti dai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020.

Per i crediti maturati nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2018, emergenti dai modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019, rimangono invece applicabili le precedenti disposizioni che non prevedevano l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emergono.

 

1.4 - Controllo preventivo delle compensazioni – Scarto dei modelli F24 - Sanzioni

L’Agenzia delle Entrate, se ravvisa profili di rischio dalla stessa individuati, può bloccare preventivamente i modelli F24 che contengono compensazioni e successivamente disporne lo scarto.

Se il modello F24 viene bloccato e scartato, il pagamento non è eseguito.

Con l’art. 4 co. 5 - 8 del DL 124/2019 convertito si prevede una sanzione pari al 5% dell’importo per importi fino a 5.000,00 euro, op­pure pari a 250,00 euro per importi su­periori a 5.000,00 euro, a carico del contribuente il cui modello F24 sia stato preventivamente scartato (nella versione originaria del DL era prevista una sanzione fis­sa di 1.000,00 euro). Tale sanzione viene contestata mediante cartella di pagamento, con diretta iscrizione a ruolo.

Ove il contribuente paghi la sanzione entro 30 giorni dall’apposita comunicazione preventiva inviata dall’Agenzia delle Entrate, l’iscrizione a ruolo non viene eseguita.

In ogni caso, il contribuente può far presente all’Agenzia delle Entrate elementi valutati erroneamente o non considerati.

  

1.5 - Compensazione crediti commerciali verso Pubbliche Amministrazioni con somme iscritte a           ruolo – Proroga per il 2019 e 2020

 Con l’art. 37 co. 1-bis del DL 124/2019 convertito, viene estesa anche agli anni 2019 e 2020 la possibilità, per le imprese e i lavoratori autonomi, di utilizzare in compensazione, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo o derivanti da atti esecutivi, affidate agli Agenti della Riscossione entro il 31.10.2019, i crediti:

  • maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione;
  • relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali;
  • non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, che sono stati oggetto di apposita certificazione da parte dell’Ente debitore.

 

1.6 - Modifica della misura delle rate degli acconti IRPEF, IRES e IRAP 

L’art. 58 del DL 124/2019 convertito modifica, a regime, la misura della prima e se­con­da rata de­gli acconti dell’IRPEF, dell’IRES, dell’IRAP e delle relative addizionali e imposte sosti­tutive, dovuti dai contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).

In luogo degli attuali 40% (prima rata) e 60% (seconda rata) dell’importo comples­si­va­mente dovuto, dal 2020 occorrerà versare due rate di pari importo (ognuna del 50%).

 

1.7 - Tassazione dei dividendi percepiti da società semplici 

Con l’art. 32-quater del DL 124/2019 convertito è stato previsto che i dividendi corrisposti alle società semplici si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci, con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale.

Questa norma si applica per i dividendi distribuiti alle società semplici, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale della società. Pertanto:

  • per la quota imputabile ai soggetti IRES che applicano l’art. 89 del TUIR, i dividendi sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo per il 95% del loro ammontare;
  • per la quota imputabile alle imprese individuali ed alle società di persone commerciali, i dividendi sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo, nella misura del 41,86% del loro ammontare, nell’esercizio in cui sono percepiti;
  • per la quota imputabile alle persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni, qualificate e non qualificate, non relative all’impresa, i dividendi sono soggetti a tassazione con applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta del 26%.

La ritenuta a titolo d’imposta menzionata nell’ultimo punto deve essere operata dalle società e dagli enti commerciali residenti sulla base delle informazioni fornite dalla società semplice.

  

1.8 - Ravvedimento operoso – Limiti temporali

Per effetto dell’art. 10-bis del DL 124/2019 convertito, viene estesa a tutti i comparti impositivi la possibilità di eseguire il ravvedimento operoso senza limitazioni temporali, entro, quindi, i termini di decadenza per la notifica dell’atto impositivo.

Ciò vale, in particolar modo, per i tributi locali e per tutte le entrate che hanno natura tributaria, come i contributi consortili.

In precedenza, il ravvedimento operoso, per i tributi diversi da quelli amministrati dall’Agenzia delle Entrate, dai tributi doganali e dalle accise, doveva avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno in cui è stata commessa la violazione o entro l’anno dalla violazione stessa.

Rimane fermo che, per i tributi diversi da quelli amministrati dall’Agenzia delle Entrate, dai tributi doganali e dalle accise, il ravvedimento operoso rimane inibito dall’inizio di un controllo fiscale, ad esempio dalla notifica di un questionario o da un accesso.

 

1.9 - Interessi fiscali – Rimodulazione

L’art. 37 co. 1-ter e 1-quater del DL 124/2019 convertito prevede una generale rimodulazione dei tassi di interesse previsti dalla legislazione fiscale, ad oggi fissati dal DM 21.5.2009.

Nello specifico, il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo è determinato, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, in misura compresa tra lo 0,1% e il 3%.

Nel rispetto di tali limiti, i tassi applicabili dovranno essere individuati con decreto del Ministero dell’Economia   e delle Finanze.

 

1.10 - Utilizzo dei file delle fatture elettroniche

L’art. 14 del DL 124/2019 convertito modifica l’art. 1 del DLgs. 127/2015, prevedendo la memorizzazione integrale dei file delle fatture elettroniche sino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello della dichiarazione cui i documenti si riferiscono o alla definizione di eventuali giudizi. Sulla base della nuova disposizione, l’Am­mi­nistrazione finanziaria potrà, quindi, memorizzare anche i dati richiesti dall’art. 21
co. 2 lett. g) del DPR 633/72, concernenti la natura, qualità e quan­tità dei beni e servizi che formano oggetto dell’operazione, anche in caso di mancata adesione del con­tribuente al servizio di consultazione delle fatture elettroniche.

I dati così ottenuti potranno essere utilizzati:

  • dalla Guardia di Finanza per l’assolvimento di funzioni di politica economica e finanziaria ad essa demandate; vengono potenziate, in questo modo, le attività di contrasto a violazioni non necessariamente relative al settore tributario (mercato dei capitali, tutela della proprietà intellettuale, ecc.);
  • dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione fiscale.

In sede di attuazione delle nuove disposizioni, la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate sono comunque tenute ad adottare “idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà dell’interessato”, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Restano ferme le disposizioni speciali in tema di fatturazione elettronica, anche con riguardo alla memorizzazione, conservazione e consultazione delle e-fatture, relative alle operazioni destinate agli organismi di informazione per la sicurezza della Repubblica (DIS, AISE, AISI).

  

1.11 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

L’art. 17 del DL 124/2019 convertito, modificando l’art 12-novies del DL 34/2019, prevede che in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche trasmesse mediante il Sistema di Interscambio, l’Agenzia delle Entrate comunichi all’interessato, con modalità telematiche:

  • l’importo dovuto;
  • la sanzione amministrativa di cui all’art. 13 del DLgs. 471/97, ridotta a un terzo;
  • gli interessi calcolati fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello di elaborazione della comunicazione.

Qualora il soggetto non proceda al versamento degli importi dovuti entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione, l’Agenzia delle Entrate provvederà all’iscrizione a ruolo delle somme non versate.

  • Versamenti fino a 1.000,00 euro annui

Viene inoltre stabilito che, al fine di semplificare gli adempimenti degli operatori, qualora gli importi dovuti non superino la soglia annua di 1.000,00 euro, il versamento dell’imposta possa essere assolto con cadenza semestrale, entro il 16 giugno e il 16 dicembre di ciascun anno.

 

1.12 - Reverse charge per appalti e subappalti

L’art. 4 co. 3 del DL 124/2019 convertito stabilisce l’introduzione del meccanismo del reverse charge per le prestazioni di servizi effettuate:

  • tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, laddove vi sia un prevalente utilizzo di manodopera;
  • presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.
  • Efficacia

L’efficacia della nuova fattispecie di reverse charge è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell’Unione europea, dell’autorizzazione di una specifica misura di deroga alla direttiva 2006/112/CE (art. 4 co. 4 del DL 124/2019 convertito).

  

1.13 - Semplificazione degli adempimenti IVA

In virtù di quanto disposto dall’art. 16 del DL 124/2019 convertito:

  • il primo invio delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA avrà luogo a partire dal secondo semestre 2020;
  • la predisposizione della bozza di dichiarazione annuale IVA verrà messa a disposizione dei soggetti passivi a partire dai dati riferiti al 2021.
  • Scadenze dell’“esterometro”

Grazie ad una modifica dell’art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015, è stata inoltre prevista una nuova periodicità di trasmissione del c.d. “esterometro”.

La trasmissione telematica delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere dovrà infatti essere effettuata trimestralmente, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

 

1.14 - Credito d’imposta su commissioni per pagamenti elettronici

Per incentivare i mezzi di pagamento elettronici, con l’art. 22 del DL 124/2019 convertito viene previsto il riconoscimento di un credito d’imposta a esercenti attività d’impresa, arti e professioni che hanno ricavi non superiori a 400.000,00 euro.

Il credito d’imposta è pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate:

  • mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari (banche, poste, ecc.) o con altri mezzi di pagamento elettronici tracciabili;
  • in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dall’1.7.2020.

 

1.15 - Trust – Tassazione dei redditi – Modifiche

Con l’art. 13 del DL 124/2019 convertito vengono apportate modifiche agli artt. 44 e 45 del TUIR, in materia di tassazione dei redditi corrisposti da trust.

 

1.16 - Autotrasportatori – Incentivi per il rinnovo del parco veicolare 

Mediante l’art. 53 del DL 124/2019 convertito vengono stanziate risorse destinate al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale e all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

L’entità dei contributi (che sarà meglio definita nel DM attuativo):

  • sarà compresa tra un minimo di 2.000,00 euro e un massimo di 20.000,00 euro per ciascun veicolo;
  • sarà differenziata in ragione della massa complessiva a pieno carico del nuovo veicolo e della sua modalità di alimentazione.

 

 

     2. ALTRE PRINCIPALI NOVITA’

Di seguito si riepilogano le altre principali novità contenute nel DL 26.10.2019 n. 124, conv.
L. 19.12.2019 n. 157.

 

2.1 - Progressiva riduzione dei limiti all’utilizzo dei contanti

Con l’art. 18 del DL 124/2019 convertito viene previsto un progressivo abbassamento del limite all’utilizzo del denaro contante verso quota 999,99 euro, dagli attuali 2.999,99 euro. In particolare:

  • l’importo limite di 999,99 euro varrà dall’1.1.2022;
  • dall’1.7.2020 al 31.12.2021, invece, varrà l’importo limite di 1.999,99 euro.

Un analogo abbassamento del limite verso quota 999,99 euro è previsto anche per la soglia relativa all’attività di cambiavalute.

  • Conseguenze sulla disciplina sanzionatoria

Dal punto di vista sanzionatorio, si ricorda che, fatta salva l’efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina in questione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 50.000,00 euro.

Per esigenze di coerenza sistematica rispetto alle novità apportate in ordine ai limiti di utilizzo del denaro contante, si prevede che:

  • per le violazioni commesse e contestate dall’1.7.2020 al 31.12.2021, il minimo edittale sarà pari a 2.000,00 euro (dagli attuali 3.000,00);
  • per le violazioni commesse e contestate a decorrere dall’1.1.2022, il minimo edittale sarà ulteriormente abbassato a 1.000,00 euro.

Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000,00 euro, la sanzione continua ad essere quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali.

 

2.2 - Obbligo di accettare pagamenti tramite carte

I soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso “carte di pagamento”; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità te­cnica (sono in ogni caso fatte salve le disposizioni antiriciclaggio del DLgs. 231/2007).

 

 

     3. NOVITÀ IN MATERIA DI DIRITTO PENALE TRIBUTARIO

Di seguito si riepilogano le novità in materia di diritto penale tributario contenute nel DL 26.10.2019
n. 124, conv. L. 19.12.2019 n. 157.

Sono previste numerose e rilevanti novità in materia di diritto penale tributario di cui al DLgs. 74/2000 (recante disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e di IVA) attraverso:

  •  interventi su talune sanzioni (aumentate) e soglie di punibilità (ridotte);
  • l’estensione alle sole fattispecie penali tributarie “fraudolente” (artt. 2, 3, 8 e 11 del DLgs. 74/2000) della c.d. “confisca per sproporzione” o “allargata”;
  • la configurazione delle sole fattispecie più gravi (artt. 2, 3, 8, 10 e 11 del DLgs. 74/2000) quali reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ex DLgs. 231/2001;
  • l’estensione della causa di non punibilità di cui all’art. 13 co. 2 del DLgs. 74/2000 anche alle fattispecie di cui agli artt. 2 e 3 del DLgs. 74/2000.
  • Entrata in vigore

Tali novità hanno efficacia dal 24.12.2019 (data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del DL 124/2019).

  

3.1  - Confisca “per sproporzione” o “allargata”

La confisca “per sproporzione” o “allargata” è disciplinata dall’art. 240-bis c.p., ai sen­si del quale, nei casi di condanna o di patteggiamento per una serie specifica di reati, “è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell’evasione fiscale, salvo che l’obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge. (…) quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui allo stesso comma, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona”.

È da osservare che la c.d. confisca “per sproporzione” o “allargata” sarebbe, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza, una misura di sicurezza patrimoniale. Di conseguenza, in base a quanto disposto dall’art. 200 c.p., la stessa è regolata dalla legge in vigore al tempo della sua applicazione, con l’effetto che la misura può essere disposta anche nei casi in cui la condanna sia pronunciata per un reato commesso in epoca anteriore all’entrata in vigore della previsione di relativa applicazione.

Onde evitare tale effetto, in sede di conversione in legge è stato precisato che la confisca “per sproporzione” si applicherà esclusivamente ai reati tributari contemplati commessi successivamente al 25.12.2019 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 124/2019).

 

3.2 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di documenti falsi

 In relazione alla fattispecie di cui all’art. 2 del DLgs. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) le novità riguar­dano:

  • la pena comminata;
  • la previsione di un’ipotesi attenuata;
  • l’applicabilità della c.d. confisca “per sproporzione” o “allargata”;
  • la possibilità di conseguire la non punibilità a fronte di una fattispecie già integrata;
  • l’introduzione della responsabilità amministrativa degli enti nel cui interesse o vantaggio si è agito, ex DLgs. 231/2001.
  • Pena comminata

In via generale, è previsto un aumento della pena che passa dalla reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni alla reclusione da 4 a 8 anni.

  • Ipotesi attenuata

La reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni resta applicabile nei soli casi in cui l’ammontare degli elementi passivi fittizi indicati in dichiarazione sia inferiore a 100.000,00 euro. 

  • Confisca “per sproporzione” o “allargata”

Nei casi di condanna o di patteggiamento per il delitto in questione commesso successivamente al 25.12.2019 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 124/2019) si applica la c.d. confisca “per sproporzione” o “allargata” quando l’ammontare degli elementi passivi fittizi risulti superiore a 200.000,00 euro.

  • Non punibilità

Anche il reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri docu­menti per operazioni inesistenti diviene non punibile se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, vengono estinti mediante integrale pagamento degli importi do­vuti, a seguito del ravvedimento operoso, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, sempreché il ravvedimento sia intervenuto prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

  • Responsabilità ex DLgs. 231/2001

La fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti diviene, inoltre, “reato presupposto” della responsabilità degli enti ex DLgs. 231/2001.

 

3.3 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici 

In relazione alla fattispecie di cui all’art. 3 del DLgs. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) le novità riguardano:

  • la pena comminata;
  • la possibilità di conseguire la non punibilità a fronte di una fattispecie già integrata;
  • l’applicabilità della c.d. confisca “per sproporzione” o “allargata”;
  • l’introduzione della responsabilità amministrativa degli enti nel cui interesse o vantaggio si è agito, ex DLgs. 231/2001.
  • Pena comminata

È previsto un aumento della pena che passa dalla reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni alla reclusione da 3 a 8 anni.

  • Non punibilità

Anche il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici diviene non punibile se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, vengono estinti mediante integrale pagamento degli importi do­vuti, a seguito del ravvedimento operoso, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, sempreché il ravvedimento sia intervenuto prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

  • Confisca “per sproporzione” o “allargata”

Nei casi di condanna o di patteggiamento per il delitto in questione commesso successivamente al 25.12.2019 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 124/2019) si applica la c.d. confisca “per sproporzione” o “allargata” quando l’imposta evasa è superiore a 100.000,00 euro.

  • Responsabilità ex DLgs. 231/2001

La fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici diviene, inoltre, “reato presupposto” della responsabilità degli enti ex DLgs. 231/2001.

 

3.4 - Dichiarazione infedele

 In relazione alla fattispecie di cui all’art. 4 del DLgs. 74/2000 (dichiarazione infedele) le novità riguardano:

  • la pena comminata;
  • le soglie di punibilità;
  • la non punibilità correlata alle valutazioni.
  • Pena comminata

È previsto un aumento della pena che passa dalla reclusione da uno a 3 anni alla reclusione da 2 a 4 anni e 6 mesi.

  • Soglie di punibilità

Per l’integrazione della fattispecie sarà, congiuntamente, necessario che:

-       l’imposta evasa sia superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a 100.000,00 euro (e non più a 150.000,00 euro);

-       l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, sia superiore al 10% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, sia superiore a due milioni di euro (e non più a tre milioni di euro).

  • Non punibilità correlata alle valutazioni

Nella previsione secondo la quale “non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che «singolarmente» considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)”, l’avverbio “singolarmente” è sostituito dall’avverbio “complessivamente”.

 

3.5 - Omessa dichiarazione

In relazione alle fattispecie di cui all’art. 5 del DLgs. 74/2000 (omessa dichiarazione) le novità riguardano la sola pena comminata.

In particolare, sia in relazione all’omessa dichiarazione ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, che con riguardo all’omessa dichiarazione di sostituto d’imposta, è previsto un aumento della pena che passa dalla reclusione da un anno e 6 mesi a 4 anni alla reclusione da 2 a 5 anni.

  

3.6 - Emissione di fatture false

 In relazione alla fattispecie di cui all’art. 8 del DLgs. 74/2000 (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), in corrispondenza con quanto stabilito in relazione alla fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di documenti falsi, le novità riguardano:

  • la pena comminata;
  • la previsione di un’ipotesi attenuata;
  • l’applicabilità della c.d. confisca “per sproporzione” o “allargata”;
  • l’introduzione della responsabilità amministrativa degli enti nel cui interesse o vantaggio si è agito, ex DLgs. 231/2001.
  • Pena comminata

In via generale, è previsto un aumento della pena che passa dalla reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni alla reclusione da 4 a 8 anni.

  • Ipotesi attenuata

La reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni resta applicabile nei soli casi in cui l’ammontare dell’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d’imposta, sia inferiore a 100.000,00 euro.

  • Confisca “per sproporzione” o “allargata”

Nei casi di condanna o di patteggiamento per il delitto in questione commesso successivamente al 25.12.2019 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 124/2019) si applica la c.d. confisca “per sproporzione” o “allargata” quando l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti sia superiore a 200.000,00 euro. 

  • Responsabilità ex DLgs. 231/2001

La fattispecie di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti diviene, inoltre, “reato presupposto” della responsabilità degli enti ex DLgs. 231/2001.

 

3.7 - Occultamento o distruzione di documenti contabili 

In relazione alla fattispecie di cui all’art. 10 del DLgs. 74/2000 (occultamento o distruzione di documenti contabili) le novità riguardano:

  • la pena comminata;
  • l’introduzione della responsabilità amministrativa degli enti nel cui interesse o vantaggio si è agito, ex DLgs. 231/2001.
  • Pena comminata

È previsto un aumento della pena che passa dalla reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni alla reclusione da 3 a 7 anni.

  • Responsabilità ex DLgs. 231/2001

La fattispecie di occultamento o distruzione di documenti contabili diviene, inoltre, “reato presupposto” della responsabilità degli enti ex DLgs. 231/2001.

 

3.8 - Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte

In relazione alla fattispecie di cui all’art. 11 co. 1 del DLgs. 74/2000 (sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte) le novità riguardano:

  • l’applicabilità della c.d. “confisca per sproporzione” o “allargata”;
  • l’introduzione della responsabilità amministrativa degli enti nel cui interesse o vantaggio si è agito, ex DLgs. 231/2001. 
  • Confisca “per sproporzione” o “allargata”

Nei casi di condanna o di patteggiamento per il delitto in questione commesso successivamente al 25.12.2019 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 124/2019) si applica la c.d. confisca “per sproporzione” o “allargata” quando l’ammontare delle imposte, delle sanzioni e degli interessi sia superiore a 100.000,00 euro.

  • Responsabilità ex DLgs. 231/2001

La fattispecie di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte diviene, inoltre, “reato presupposto” della responsabilità degli enti ex DLgs. 231/2001.

 

3.9 - Falso in transazione fiscale

In relazione alla fattispecie di cui all’art. 11 co. 2 del DLgs. 74/2000 (falso in transazione fiscale) la novità riguarda la sola applicabilità della c.d. confisca “per sproporzione” o “allargata”.

Nei casi di condanna o di patteggiamento per il delitto in questione commesso successivamente al 25.12.2019 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 124/2019), infatti, si applica la c.d. confisca “per sproporzione” o “allargata” quando l’ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi sia superiore a 200.000,00 euro.

 

3.10 - Confisca in relazione alle imposte sulla produzione e sui consumi

Nell’ambito delle frodi in materia di accise, nel caso di condanna o di patteggiamento per uno dei delitti previsti dal Titolo I Capo IV del DLgs. 504/95, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.

La confisca di cui sopra – che, quindi, diviene obbligatoria anche per il profitto del reato oltre ad essere praticabile anche per equivalente – non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’Erario anche in presenza di sequestro. In caso di mancato versamento, previa diffida al contribuente inadempiente, la confisca è sempre disposta.

  • Entrata in vigore

Tale novità, in assenza di differenti indicazioni, è in vigore dal 27.10.2019. Trattandosi di misure aventi natura sanzionatoria, peraltro, dovrebbero trovare applicazione, negli aspetti di novità, ai soli reati perpetrati a decorrere dalla suddetta data, salva la disciplina di successione di leggi penali prevista dall’ultimo comma dell’art. 2 c.p.

 

A disposizione porgiamo cordiali saluti.

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