Circolare n. 3 del 20 gennaio 2020
Oggetto: Legge di bilancio 2020 (L. 27/12/2019 n. 160): Principali novità
Con la L. 27.12.2019 n. 160 è stata emanata la “legge di bilancio 2020”, in vigore dall’1.1.2020
- PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA FISCALE E AGEVOLATIVA
Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella legge di bilancio 2020.
1.1 - Nuovi limiti nel regime forfetario ex L. 190/2014
La legge di bilancio 2020 modifica i requisiti di accesso e le cause di esclusione dal regime forfetario di cui alla L. 190/2014. Viene, inoltre, disposta la riduzione di un anno dei termini di accertamento in caso di fatturazione elettronica e la rilevanza del reddito assoggettato al regime ai fini della spettanza di deduzioni, detrazioni e altre agevolazioni.
Resta confermato il limite di ricavi e compensi che non deve superare, nell’anno precedente, i 65.000,00 euro.
Le modifiche apportate al regime forfetario decorrono dall’1.1.2020.
- Spese sostenute per lavoro dipendente
Per accedere al regime forfetario, dal 2020, le spese per lavoro dipendente sostenute nell’anno precedente devono essere di ammontare complessivamente non superiore a 20.000,00 euro lordi. Le spese che concorrono alla formazione di tale limite sono quelle per:
- lavoro accessorio;
- lavoratori dipendenti e collaboratori;
- utili erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro;
- somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore medesimo o dai suoi familiari.
- Possesso di redditi di lavoro dipendente e assimilati
Rispetto alle cause di esclusione, dal 2020, il regime forfetario non può essere applicato dai soggetti che, nell’anno precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati superiori a 30.000,00 euro.
Tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.
- Riduzione dei termini di accertamento per fatturazione elettronica
Per i contribuenti in regime forfetario che aderiscono volontariamente alla fatturazione elettronica, il termine di decadenza per l’accertamento (art. 43 co. 1 del DPR 600/73) è ridotto di un anno (passando al 31 dicembre del quarto, anziché del quinto, anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione).
- Fruibilità di benefici fiscali e non fiscali
Il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato all’imposta sostitutiva prevista dal regime forfetario (15% o 5%) deve essere considerato ai fini del riconoscimento della spettanza o per la determinazione di:
- deduzioni dal reddito e detrazioni d’imposta;
- benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria.
1.2 - Ripristino dell’ACE
La legge di bilancio 2020 ha ripristinato l’ACE, già dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (ovvero, dal 2019 per i soggetti “solari”). L’agevolazione si applica, quindi, senza soluzione di continuità rispetto al 2018.
È stato, però, ulteriormente ridotto il coefficiente di remunerazione del capitale, previsto a regime (dal 2019) nella misura dell’1,3%: il reddito detassato è, quindi, pari a 13.000,00 euro per ogni milione di euro di incrementi di capitale rilevanti
1.3 - Rivalutazione dei beni d’impresa
La legge di bilancio 2020 ha riaperto le disposizioni in materia di rivalutazione dei beni d’impresa. La rivalutazione:
- riguarda i beni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2018;
- deve essere effettuata nel bilancio dell’esercizio successivo (per i soggetti “solari”, si tratta del bilancio al 31.12.2019).
Rispetto ai precedenti provvedimenti speciali di rivalutazione:
- è stata ridotta l’entità delle imposte sostitutive da versare (12% per i beni ammortizzabili; 10% per i beni non ammortizzabili);
- è stata introdotta la facoltà di versamento rateale dell’imposta (in 3 o 6 rate a seconda della relativa entità).
1.4 – Estromissione dell’immobile strumentale dell’impresa individuale
Sono state riaperte le disposizioni agevolative per l’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale, con le quali è possibile fare transitare l’immobile dalla sfera imprenditoriale a quella privata della persona con un’imposizione ridotta. L’imposta è, infatti, prevista nella misura dell’8% della differenza tra il valore normale dell’immobile e il suo costo fiscalmente riconosciuto, e può essere assunta adottando, in luogo del valore normale dell’immobile, il suo valore catastale. L’estromissione deve essere perfezionata entro il 31.5.2020, anche se i relativi effetti retroagiscono all’1.1.2020 (l’immobile si considera, quindi, posseduto dalla persona nella sfera “privata” per l’intero 2020).
1.5 – Aumento della percentuale di deducibilità dell’IMU
Si interviene sulla percentuale di deducibilità IRPEF/IRES dell’IMU relativa agli immobili strumentali.
- Deducibilità per il periodo d’imposta 2019 “solare”
È confermata, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (vale a dire, per il periodo d’imposta 2019 “solare”), la deducibilità al 50%, dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, dell’IMU relativa agli immobili strumentali.
- Deducibilità per i periodi d’imposta successivi al 2019 “solare”
La deducibilità IMU dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, sempre in relazione agli immobili strumentali, aumenta nella misura del:
60%, per i periodi d’imposta successivi a quelli in corso al 31.12.2019 e al 31.12.2020 (vale a dire, per i periodi 2020 e 2021 “solari”);
100%, a regime, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2021 (vale a dire, dal periodo 2022 “solare”).
1.6 – Auto in uso promiscuo ai dipendenti – Fringe benefit
Per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati dall’1.7.2020, la percentuale di determinazione del fringe benefit varia a seconda del livello di emissioni di anidride carbonica. In particolare:
- per i veicoli con valori di emissione di CO2 non superiore a 60g/km, si assume il 25% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle Tabelle nazionali dell’ACI;
- per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60 g/km ma non a 160g/km, la suddetta percentuale è pari al 30%;
- per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la suddetta percentuale è pari al 40% per l’anno 2020 e al 50% a decorrere dal 2021;
per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190 g/km, la suddetta percentuale è pari al 50% per l’anno 2020 e al 60% a decorrere dal 2021.
1.7 – Buoni pasto – Limiti di esclusione da imposizione
Dall’1.1.2020, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i buoni pasto fino all’importo complessivo giornaliero di:
- 4,00 euro per i buoni pasto “cartacei” (al posto dei precedenti 5,29 euro);
- 8,00 euro per i buoni pasto “elettronici” (al posto dei precedenti 7,00 euro).
- Indennità sostitutive di mensa per addetti ai cantieri
Viene invece mantenuto il limite di 5,29 euro con riferimento alle indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.
1.8 – Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali
Per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel 2020, in sostituzione della proroga di super-ammortamenti e iper-ammortamenti, è previsto un nuovo credito d’imposta.
Il credito d’imposta “generale”, relativo agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi non “4.0”, è riconosciuto (alle imprese e agli esercenti arti e professioni):
- nella misura del 6% del costo;
- nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.
Per gli investimenti in beni “4.0” compresi nell’Allegato A alla L. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del:
- 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro.
Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell’Allegato B alla L. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto:
- nella misura del 15% del costo;
- nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000,00 euro.
- Modalità di utilizzo dell’agevolazione
Il credito d’imposta:
- è utilizzabile in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello F24;
- spetta per i beni materiali (sia “ordinari” che “4.0”) in cinque quote annuali di pari importo (1/5 all’anno) e per i soli investimenti in beni immateriali in tre quote annuali (1/3 all’anno);
- nel caso di investimenti in beni materiali “ordinari” è utilizzabile a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti in beni “Industria 4.0” a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione.
Nella fattura di acquisto dei beni deve essere riportato il riferimento normativo dell’agevolazione.
1.9 – Credito d’imposta per ricerca, sviluppo e innovazione
Viene introdotto, per il 2020, un nuovo credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.
1) Per le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, il credito d’imposta spetta:
- in misura pari al 12% della relativa base di calcolo;
- nel limite massimo di 3 milioni di euro.
Si tratta delle attività di ricerca fondamentale, industriale e di sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico.
2) Per le attività di innovazione tecnologica, il credito d’imposta è riconosciuto:
- in misura pari al 6% della relativa base di calcolo o al 10% in caso di obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0;
- nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.
In tale ambito rientrano le attività, diverse dalle precedenti, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. Sono escluse le attività di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti o processi.
3) Per le attività di design e ideazione estetica, il credito d’imposta è riconosciuto:
- in misura pari al 6% della relativa base di calcolo;
- nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.
Rientrano le attività destinate alla concezione e realizzazione di nuovi prodotti e campionari, svolte dalle imprese operanti nei seguenti settori: tessile, moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, del mobile, dell’arredo e della ceramica.
- Modalità di utilizzo dell’agevolazione
Il credito d’imposta è utilizzabile:
- esclusivamente in compensazione mediante il modello F24;
- in tre quote annuali di pari importo;
- a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione;
- subordinatamente all’adempimento dei previsti obblighi di certificazione.
1.10 – Credito d’imposta per la formazione 4.0
Viene prorogato al 2020 il credito d’imposta per la formazione 4.0, con alcune modifiche in merito alla misura dell’agevolazione.
- Alle piccole imprese (dipendenti < 50; fatturato/totale di bilancio ≤ 10 milioni di euro) il credito d’imposta spetta:
- nella misura del 50% delle spese ammissibili;
- nel limite massimo annuale di 300.000,00 euro.
- Per le medie imprese (dipendenti < 250; fatturato ≤ 50 milioni di euro e/o totale di bilancio ≤ 43 milioni di euro), l’agevolazione spetta:
- in misura pari al 40% delle spese ammissibili;
- nel limite massimo annuale di 250.000,00 euro (non più 300.000,00 euro).
- Per le grandi imprese, l’agevolazione spetta:
- in misura pari al 30% delle spese ammissibili;
- nel limite massimo annuale di 250.000,00 euro (non più 200.000,00 euro).
Fermi restando i limiti massimi annuali, la misura del credito d’imposta per il 2020 è aumentata, per tutte le imprese, al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati.
- Eliminazione dell’obbligo dei contratti collettivi
È stato eliminato l’obbligo di disciplinare in maniera dettagliata le attività di formazione nei contratti collettivi aziendali o territoriali depositati presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente.
1.11 – Nuova detrazione per gli interventi sulle facciate degli edifici (c.d. “bonus facciate”)
È introdotta una nuova detrazione dall’imposta lorda pari al 90% per:
- le spese documentate e sostenute nell’anno 2020;
- relative agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna (sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi) degli edifici ubicati in zona A o B ai sensi del DM 2.4.68 n. 1444.
Considerato che la norma dispone, genericamente, che l’agevolazione consista in una detrazione dall’imposta lorda, la stessa dovrebbe riguardare sia l’IRPEF che l’IRES.
La nuova agevolazione riguarda soltanto gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.
Rientrano tra gli interventi agevolati quelli di:
- sola pulitura;
- sola tinteggiatura esterna (sono inclusi, quindi, detti interventi di manutenzione ordinaria).
- Assenza di limite massimo di spesa
Con riguardo alle spese sostenute nell’anno 2020 per i suddetti interventi, la detrazione compete nella misura del 90%. La norma non prevede un limite di spesa massimo.
La nuova detrazione del 90% deve essere ripartita in 10 rate annuali.
1.12 - Interventi di riqualificazione energetica degli edifici - Proroga
È prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2020 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai co. 344 - 349 dell’art. 1 della L. 296/2006.
In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2020; si ricorda al riguardo che, dall’1.1.2018, per alcune tipologie di interventi l’aliquota della detrazione spettante è del 50%.
1.13 – Interventi di recupero del patrimonio edilizio - Proroga
È prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2020, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare.
Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16-bis del TUIR.
1.14 – Proroga della detrazione c.d. “bonus mobili”
Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute nel 2020, il c.d. “bonus mobili” (art. 16 co. 2 del DL 63/2013); a tal fine, rilevano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall’1.1.2019.
1.15 – Cessione e sconto sul corrispettivo per gli interventi sugli immobili (recupero, riqualificazione energetica e antisismici)
Dall’1.1.2020:
- viene eliminata la possibilità di optare per lo sconto sul corrispettivo per gli interventi antisismici;
- lo sconto sul corrispettivo per gli interventi di riqualificazione energetica permane per i soli interventi di ristrutturazione importante di primo livello sulle parti comuni degli edifici condominiali per importi pari o superiori a 200.000,00 euro;
- viene soppressa la cessione della detrazione IRPEF derivante dall’esecuzione dagli interventi di recupero edilizio dai quali si ottiene un risparmio energetico, di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. h) del TUIR.
1.16 – Detrazione IRPEF 19% - Modalità di pagamento tracciabile
A decorrere dall’1.1.2020, al fine di beneficiare della detrazione IRPEF del 19% (sono escluse le detrazioni con percentuali diverse) degli oneri indicati nell’art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative, il pagamento deve avvenire mediante:
- bonifico bancario o postale;
- ulteriori sistemi “tracciabili”, diversi da quello in contanti, previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97, tra cui carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
- Spese per medicinali e prestazioni sanitarie escluse dalla tracciabilità
La disposizione non si applica:
- alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici;
- alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.
1.17 – Detrazioni IRPEF 19% - Parametrazione al reddito complessivo
Dall’1.1.2020, salvo alcune eccezioni, le detrazioni previste dall’art. 15 del TUIR (sono escluse le detrazioni spettanti ai sensi di altre disposizioni) spettano:
- per l’intero importo della spesa sostenuta nel caso in cui il reddito complessivo non ecceda i 120.000,00 euro;
- per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000,00 euro, qualora il reddito complessivo superi i 120.000,00 euro.
Se il reddito complessivo supera i 240.000,00 euro le detrazioni non spettano.
Rientrano nei nuovi limiti, ad esempio, le detrazioni relative a:
- spese veterinarie;
- spese universitarie;
- spese per la pratica sportiva dei ragazzi.
- Oneri esclusi dalla parametrazione al reddito complessivo
Sono esclusi dalla parametrazione (la detrazione compete, quindi, per l’intero importo a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo):
- gli oneri di cui al co. 1 lett. a) e b) e co. 1-ter dell’art. 15 del TUIR (interessi passivi su prestiti e mutui agrari, interessi passivi di mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale ed interessi per mutui ipotecari per la costruzione e ristrutturazione dell’abitazione principale);
- le spese sanitarie di cui al co. 1 lett. c) dell’art. 15 del TUIR.
A questi fini, il reddito complessivo (determinato ai sensi dell’art. 8 del TUIR) è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’art. 10 co. 3-bis del TUIR.
Si deve, invece, tenere conto:
- del reddito assoggettato al regime forfetario per gli autonomi ex L. 190/2014 (art. 1 co. 75 della L. 190/2014);
- dei redditi dei fabbricati assoggettati alla “cedolare secca sulle locazioni” (ai sensi dell’art. 3 co. 7 del DLgs. 23/2011).
1.18 – Cedolare secca
Viene portata “a regime” l’aliquota del 10% della cedolare secca sulle locazioni a canone concordato.
- Ambito di applicazione dell’aliquota del 10%
Si ricorda che l’art. 3 co. 2 del DLgs. 23/2011 prevede l’applicazione della cedolare secca con aliquota ridotta esclusivamente per i contratti di locazione che:
- siano riferiti a unità immobiliari ubicate nei Comuni con carenze di disponibilità abitative individuati dall’art. 1 co. 1 lett. a) e b) del DL 551/88 (Bari, Bologna,Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché i Comuni confinanti con gli stessi e gli altri Comuni capoluogo di provincia) e negli altri Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE;
- siano stipulati “a canone concordato” sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, di cui all’art. 2 co. 3 della L. 431/98 e di cui all’art. 8 della medesima legge (per poter applicare l’aliquota ridotta della cedolare secca, per i contratti stipulati in base al DM 16.1.2017 senza l’intervento delle associazioni sindacali, è necessaria una attestazione della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo definito in sede locale per la determinazione dei canoni).
- Cedolare secca sulle locazioni commerciali
La legge di bilancio 2020 non ha prorogato la cedolare secca del 21% sulle locazioni di immobili commerciali (negozi e botteghe classificati C/1 aventi superficie non superiore a 600 mq) introdotta, limitatamente ai contratti stipulati nel 2019, dalla legge di bilancio 2019.
1.19 - IVIE e IVAFE – Estensione dell’ambito soggettivo
La legge di bilancio 2020 amplia i soggetti tenuti all’applicazione dell’IVIE e dell’IVAFE per gli immobili, i prodotti finanziari, i conti correnti ed i libretti di risparmio detenuti all’estero.
Prima di questo intervento normativo, le imposte patrimoniali in argomento erano dovute solo dalle persone fisiche residenti.
A partire dall’1.1.2020, esse saranno dovute:
- dalle persone fisiche (anche imprenditori e lavoratori autonomi);
- dagli enti non commerciali, tra cui anche i trust e le fondazioni;
- dalle società semplici e gli enti alle stesse equiparati (ex art. 5 del TUIR).
1.20 – Proroga della rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate
La legge di bilancio 2020 proroga la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni disciplinate dagli artt. 5 e 7 della L. 448/2001.
Anche per il 2020, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data dell’1.1.2020, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.
Per optare per questo regime, occorrerà che entro il 30.6.2020:
- un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;
- il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.
La proroga in argomento prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica dell’11% sul valore di perizia del terreno o della partecipazione non quotata.
1.21 – Incremento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze immobiliari
La legge di bilancio 2020 prevede l’incremento dal 20% al 26% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva per le plusvalenze ex art. 67 del TUIR che sono realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni non edificabili e di fabbricati da parte di soggetti che non svolgono attività di impresa.
Questa imposta sostituisce l’imposizione IRPEF su richiesta del contribuente e deve essere versata a cura del notaio tramite il modello F24.
Si ricorda che questo regime riguarda i soli fabbricati e terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria posseduti da meno di 5 anni (e non, quindi, i terreni lottizzati di cui all’art. 67 co. 1 lett. a) del TUIR, né i terreni edificabili).
1.22 – IUC e TASI – Abolizione
A decorrere dal 2020, è abolita la IUC di cui all’art. 1 co. 639 della L. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e viene riscritta la disciplina dell’IMU.
Considerato che la IUC si compone dell’IMU e della componente riferita ai servizi comunali che consiste nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella TARI, di fatto, dall’1.1.2020 viene abolita la TASI.
1.23 – “Nuova” IMU
Dall’1.1.2020, viene riscritta la disciplina dell’IMU che, ai sensi dell’art. 8 co. 1 del DLgs. 23/2011, continua a sostituire, per la componente immobiliare, l’IRPEF e le relative addizionali (es. regionale, comunale) dovute sui redditi fondiari relativi a beni immobili non locati.
Rispetto alla vecchia disciplina dell’IMU rimangono sostanzialmente invariati:
- il presupposto impositivo;
- i soggetti passivi;
- la definizione di abitazione principale e relative pertinenze;
- le modalità di determinazione della base imponibile dei fabbricati, delle aree fabbricabili (con qualche piccola differenza) e dei terreni agricoli;
- le riduzioni della base imponibile previste per i fabbricati vincolati, i fabbricati inagibili o inabitabili e le unità immobiliari concesse in comodato a parenti di primo grado (padre o figlio) a determinate condizioni;
- le fattispecie di immobili esenti (con qualche piccola differenza).
Le differenze maggiori rispetto alla vecchia disciplina riguardano le aliquote della “nuova” IMU che sono stabilite nel modo che segue:
- abitazione principale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota di base 0,5%, con detrazione di 200,00 euro (i Comuni possono deliberare l’aumento dello 0,1% o la diminuzione fino all’azzeramento);
- fabbricati rurali strumentali: aliquota di base dello 0,1% (i Comuni possono diminuirla fino all’azzeramento);
- immobili merce (si tratta dei fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati): per gli anni 2020 e 2021 l’aliquota di base è fissata allo 0,1% (i Comuni possono deliberare l’aumento fino allo 0,25% o la diminuzione fino all’azzeramento), mentre dall’anno 2022 sono esenti;
- terreni agricoli: aliquota di base dello 0,76% (i Comuni possono aumentarla sino all’1,06% o diminuirla fino all’azzeramento);
- immobili produttivi del gruppo “D”: aliquota di base dello 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% destinata allo Stato, la quota rimanente ai Comuni (i Comuni possono soltanto aumentare l’aliquota sino all’1,06%);
- altri immobili: aliquota di base dello 0,86% (i Comuni possono deliberare l’aumento sino all’1,06% o la diminuzione fino all’azzeramento). Per questa fattispecie, in sostituzione dell’abrogata maggiorazione TASI, i Comuni possono aumentare l’aliquota massima dell’1,06 sino all’1,14%.
L’imposta è dovuta (e deve essere liquidata), per anni solari, in proporzione:
- alla quota di possesso;
- ai mesi dell’anno durante i quali si è protratto il possesso.
Ai fini della “nuova” IMU, il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.
Ad esempio, il mese di febbraio 2020, composto da 29 giorni, è computato al soggetto che possiede l’immobile per un numero di giorni pari o superiore a 15.
Si computa in capo all’acquirente dell’immobile:
- il giorno di trasferimento del possesso;
- l’intero mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguali a quelli del cedente.
Ad esempio, se un immobile viene ceduto il 15.4.2020, l’intero mese di aprile (composto da 30 giorni) è a carico dell’acquirente.
Rimangono invariati i termini di versamento, ma non le modalità di determinazione delle rate. L’IMU dovuta, infatti, deve essere versata in due rate:
- la prima scadente il 16 giugno, pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell’anno precedente;
- la seconda scadente il 16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno e a conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote.
Il contribuente, tuttavia, può decidere di effettuare il versamento dell’imposta dovuta in un’unica soluzione annuale, entro la data del 16 giugno dell’anno di imposizione.
Per l’anno 2020, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019.
I versamenti dell’IMU possono essere effettuati, in alternativa, mediante:
- il modello F24;
- l’apposito bollettino postale;
- la piattaforma di cui all’art. 5 del DLgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale) e le altre modalità previste dallo stesso codice (quali PagoPA).
Per i soggetti residenti all’estero non sono previste ulteriori modalità di versamento.
1.24 – Accertamenti esecutivi – estensione al comparto dei tributi locali
La legge di bilancio 2020, mantiene ferma la necessità che il versamento delle somme avvenga entro il termine per il ricorso. Tuttavia, in caso di inadempimento viene meno la fase intermedia, consistente nella notifica dell’ingiunzione fiscale o della cartella di pagamento.
Gli importi derivanti dall’avviso di accertamento potranno essere direttamente affidati in riscossione, decorsi, nella maggior parte dei casi, 90 giorni dalla notifica dell’atto, mediante flussi telematici. Come nel sistema pregresso, la riscossione sarà a cura dell’ente locale, del concessionario iscritto nell’apposito albo o dell’Agente della riscossione “nazionale”.
Per il resto, la disciplina rimane invariata: sarà possibile ricorrere entro i consueti 60 giorni, senza che ciò impedisca la riscossione delle intere imposte. Le sanzioni, invece, potranno essere riscosse solo dopo la sentenza di primo grado e nella misura dei due terzi.
1.25 – Spese veterinarie – Aumento dell’importo massimo detraibile
Dall’1.1.2020, la detrazione IRPEF del 19% per le spese veterinarie prevista dall’art. 15 co. 1 lett. c-bis) del TUIR si applica fino all’importo massimo di 500,00 euro (in luogo dei precedenti 387,34 euro), per la parte eccedente 129,11 euro.
1.26 – Spese di iscrizione a scuole di musica dei ragazzi – Detrazione IRPEF del 19% dal 2021
Dall’1.1.2021, spetta la detrazione IRPEF nella misura del 19% per le spese di iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a:
- conservatori di musica,
- istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della L. 21.12.99 n. 508,
- scuole di musica iscritte nei registri regionali,
- cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione,
per lo studio e la pratica della musica (nuova lett. e-quater all’art. 15 co. 1 del TUIR).
- Limite massimo di reddito e di spesa
La detrazione spetta:
- ai contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000,00 euro;
- per un importo delle spese non superiore a 1.000,00 euro;
- anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico (ad esempio figli).
A disposizione porgiamo cordiali saluti.
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