DL18.11.2022 n.176 (c.d. decreto “Aiuti-quater”) – Principali novità apportate in sede di conversione nella L. 13.1.2023 n. 6

24 gennaio 2023

Circolare n. 3 del 24 gennaio 2023

Oggetto: DL18.11.2022 n.176 (c.d. decreto “Aiuti-quater”) – Principali novità apportate in sede di conversione nella L. 13.1.2023 n. 6

Con il DL 18.11.2022 n. 176, pubblicato sulla G.U. 18.11.2022 n. 270 ed entrato in vigore il 19.11.2022, sono state emanate ulteriori misure urgenti in materia di sostegni contro l’aumento dei costi energetici, di altri sostegni alle imprese e di agevolazioni fiscali (c.d. decreto “Aiuti-quater”).

 Il DL 18.11.2022 n. 176 è stato convertito nella L. 13.1.2023 n. 6, pubblicata sulla G.U. 17.1.202 n. 13 ed entrata in vigore il 18.1.2023, pre­ve­­­dendo alcune novità rispetto al testo originario.

Di seguito vengono analizzate le principali novità apportate in sede di conversione in legge del DL 176/2022.

 

1 CESSIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA DERIVANTI DA DETRAZIONI “EDI­LIZIE” - ULTERIORE MODIFICA DELLA DISCIPLINA

I co. 4-bis e 4-ter dell’art. 9 del DL 176/2022, inseriti in sede di conversione in legge, modificano ulte­rior­mente la disciplina dei crediti derivanti dalle opzioni per la cessione o lo sconto sul corri­spettivo ex art. 121 del DL 34/2020, aumentando da due a tre le possibili cessioni a favore di soggetti “vigilati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti ad un gruppo bancario, imprese di assicu­ra­zione).

Alla luce di tale modifica sono consentite le seguenti cessioni dei crediti d’imposta:

  • in caso di opzione per lo sconto sul corrispettivo:

        -  una prima cessione, da parte del fornitore che ha applicato lo “sconto sul corrispettivo”, nei                        confronti di chiunque (primo cessionario);

        -  tre ulteriori cessioni a favore di soggetti “vigilati”;

       -  una quinta (o comunque ultima) cessione da parte delle banche o delle società appartenenti ad un gruppo bancario, a favore dei correntisti diversi dai consumatori o utenti;

  • in caso di opzione per la cessione del credito:

      - una prima cessione, da parte del beneficiario della detrazione fiscale, nei confronti di chiunque                   (primo         cessionario);

      -  tre ulteriori cessioni a favore di soggetti “vigilati”;

      -  una quinta (o comunque ultima) cessione da parte delle banche o delle società appartenenti ad                  un gruppo bancario, a favore dei correntisti diversi dai consumatori o utenti.

 

Ambito di applicazione

Tale modifica riguarda anche le comunicazioni di opzione presentate prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del DL 176/2022, quindi prima del 18.1.2023.

 

2 CREDITI D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS RELATIVI AL TERZO E QUARTO TRIMESTRE 2022 - PROROGA DEL TER­MI­NE PER L’UTILIZZO

 Con una modifica apportata in sede di conversione in legge all’art. 1 co. 3 e 4 del DL 176/2022, è stata prevista la proroga dal 30.6.2023 al 30.9.2023 del termine per l’utilizzo in compensazione nel modello F24 dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale, relativi:

  • al terzo trimestre 2022 (disciplinati dall’art. 6 del DL 115/2022);
  • ai mesi di ottobre e novembre 2022 (disciplinati dall’art. 1 del DL 144/2022);
  • al mese di dicembre 2022 (disciplinati dallo stesso art. 1 del DL 176/2022).

 

3 CREDITI D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI CARBURANTE DELLE IM­PRE­SE AGRICOLE E DELLA PESCA - PROROGA DEL TERMINE PER L’UTILIZZO E LA COMUNICAZIONE

L’art. 2-bis del DL 176/2022, inserito in sede di conversione in legge, proroga dal 31.3.2023 al 30.6.2023 il termine per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del credito d’imposta per l’acquisto di carburante per l’esercizio delle attività agricole e della pesca relativo al quarto tri­me­stre 2022 (disciplinato dall’art. 2 del DL 144/2022).

Viene inoltre prorogato dal 16.2.2023 al 16.3.2023 il termine per i beneficiari del credito d’imposta per inviare all’Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022.

4 GARANZIA SACE PER I FINANZIAMENTI A IMPRESE CHE REALIZZANO INTERVENTI CON IL “SUPERBONUS”

L’art. 9 co. 4-quater del DL 176/2022, inserito in sede di conversione in legge, prevede la facoltà, per la SACE S.p.A., di concedere garanzie alle banche e ad altri soggetti abilitati per la concessione di fi­nanziamenti a favore delle imprese edili (codici ATECO 41 “Costruzione di edifici” e 43 “Lavori di co­struzione specializzati”), con sede in Italia, che realizzano interventi agevolati con il “superbonus” ex art. 119 del DL 34/2020.

 

5 CREDITI D’IMPOSTA PER IL SETTORE CINEMATOGRAFICO - LIMI­TA­ZIO­NI ALLA RESPONSABILITÀ DEI CESSIONARI

Per effetto dell’art. 11-bis del DL 176/2022, inserito in sede di conversione in legge, i cessionari dei crediti d’imposta per il settore cinematografico rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’im­posta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto.

 

6 VALUTAZIONE DEI TITOLI ISCRITTI NELL’ATTIVO CIRCOLANTE - ISCRI­ZIONE ALL’ULTIMO VALORE DI BILANCIO - LIMITI ALLA DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI PER LE IMPRESE DI ASSICURAZIONE

L’art. 14-quater del DL 176/2022, inserito in sede di conversione in legge, stabilisce che le imprese di assicurazione, che si avvalgono della facoltà di non svalutare i titoli iscritti nell’attivo circolante nel bi­lancio relativo all’esercizio in corso al 22.6.2022, destinano a una riserva indisponibile utili di am­mon­tare corrispondente alla mancata svalutazione dei titoli, non solo al netto del relativo onere fi­scale (come già previsto dalla norma), ma anche al netto dell’effetto sugli impegni esistenti verso gli as­si­cu­­rati riferiti all’esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi.

A disposizione porgiamo cordiali saluti.

 

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