DL 9.11.2020 n. 149 (c.d. decreto “Ristori-bis”) - NOVITÀ IN MATERIA DI SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI

12 novembre 2020

Circolare n. 38 del 12 novembre 2020

Oggetto: DL 9.11.2020 n. 149 (c.d. decreto “Ristori-bis”) - NOVITÀ IN MATERIA DI SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI

Con il DL 9.11.2020 n. 149 (c.d. decreto “Ristori-bis”), pubblicato sulla G.U. 9.11.2020 n. 279, sono state emanate ulteriori misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emer­genza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19).

Il DL 149/2020 è entrato in vigore il 9.11.2020, giorno stesso della sua pubblicazione. Tuttavia, per nu­merose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.

Di seguito vengono analizzate le novità contenute nel DL 149/2020 in materia di sospensione dei versamenti tributari e contributivi, ad eccezione di quelle relative agli acconti fiscali che saranno oggetto di una successiva circolare.

Il DL 149/2020 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

1 SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DI NOVEMBRE PER IVA E RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Con l’art. 7 del DL 149/2020 è stata prevista un’ulteriore sospensione di alcuni versamenti fiscali che devono essere effettuati dai soggetti coinvolti dalle nuove restrizioni allo svolgimento delle at­tività, previste a seguito della “seconda ondata” dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

1.1 Versamenti interessati dalla sospensione

La nuova sospensione riguarda i versamenti che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:

  • all’IVA;
  • alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73;
  • alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale all’IRPEF, operate in qualità di sosti­tuti d’imposta.

Rientrano quindi nella sospensione, in particolare, alcuni versamenti periodici che scadono lunedì 16.11.2020.

Versamenti IVA

Per quanto riguarda l’IVA, rientrano nella sospensione:

  • sia il versamento relativo al mese di ottobre che il versamento relativo al trimestre luglio-set­tem­bre, in scadenza il 16.11.2020;
  • sia il versamento in scadenza il 30.11.2020 relativo all’imposta dovuta sugli acquisti intracomu­nitari di beni e sugli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti, registrati con riferimento al mese di settembre, da parte degli enti non commerciali (non soggetti passivi IVA) e dei produttori agricoli esonerati.

I versamenti che potrebbero rientrare nella sospensione ma che sono già stati effettuati non possono essere chiesti a rimborso. 

1.2 Versamenti esclusi dalla sospensione

Tutti gli altri versamenti fiscali in scadenza il 16.11.2020 non rientrano invece nella sospensione; si tratta, ad esempio:

  • delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni, di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73;
  • delle ritenute sulle locazioni brevi, ai sensi dell’art. 4 del DL 50/2017;
  • delle ritenute sui redditi di capitale, sui premi e sulle vincite;
  • dell’imposta sugli intrattenimenti.

Sono altresì esclusi dalla sospensione, ad esempio, i versamenti relativi:

  • all’imposta di registro;
  • al PREU.

1.3 Versamenti in acconto

L’art. 6 del DL 149/2020 amplia la platea dei soggetti che possono rinviare al 30.4.2021 il versamento degli acconti fiscali in scadenza il 30.11.2020.

L’argomento verrà approfondito nella successiva circolare.

1.4 Soggetti interessati dalla sospensione

Per quanto riguarda i soggetti che possono beneficiare della sospensione dei versamenti di cui all’art. 7 del DL 149/2020, la previsione normativa è molto articolata, in quanto tiene conto delle recenti disposizioni in materia di limitazione delle attività nelle varie aree del territorio nazionale e della loro eventuale modifica.

Rilevanza dell’ubicazione dell’attività nelle c.d. Regioni “arancione” o “rosse”

In pratica, sono previsti tre ambiti territoriali di applicabilità della sospensione dei versamenti, due dei quali sono collegati all’ubicazione dell’attività nelle c.d. Regioni “arancione” o “rosse”.

L’individuazione di tali Regioni è soggetta ad aggiornamento mediante apposite ordinanze del Mi­ni­stro della Salute.

Pertanto, qualora prima della scadenza del termine di versamento intervenga un aggiornamento del­la lista delle Regioni “arancione” o “rosse”, sarà possibile beneficiare della sospensione dei ver­samenti in esame, nel rispetto degli altri requisiti.

Irrilevanza della riduzione del fatturato o dei corrispettivi

Le nuove sospensioni dei versamenti non sono invece collegate a riduzioni del fatturato o dei corrispettivi.

1.4.1 Soggetti che svolgono attività economiche sospese in tutto il territorio nazionale

Possono beneficiare della sospensione dei suddetti versamenti i soggetti che esercitano le attività eco­nomiche sospese ai sensi dell’art. 1 del DPCM 3.11.2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale.

Si tratta, ad esempio, delle attività di spettacolo, delle sale da ballo e discoteche, delle sale giochi, del­­le sale scommesse, delle sale bingo e casinò, delle attività di palestre, piscine, centri natatori, cen­tri benessere e termali, delle attività dei musei, delle mostre, dei convegni, dei congressi e de­gli altri eventi.

1.4.2 Soggetti che svolgono attività di ristorazione nelle Regioni “arancione” o “rosse”

La sospensione dei suddetti versamenti riguarda anche i soggetti che esercitano le attività dei ser­vizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi degli artt. 2 e 3 del suddetto DPCM 3.11.2020 e dell’art. 30 del DL 149/2020 (in relazione al monitoraggio dell’evo­lu­zione dell’emer­genza epidemiologica).

Secondo quanto stabilito dalle ordinanze del Ministro della Salute del 4.11.2020 e del 10.11.2020, si tratta quindi, rispettivamente, delle cosiddette:

  • Regioni “arancione”, cioè delle Regioni Puglia, Sicilia, Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana e Umbria;
  • Regioni “rosse”, cioè delle Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Calabria e della Pro­vincia autonoma di Bolzano.

Aggiornamento dell’elenco delle Regioni “arancione” o “rosse”

Come detto, tale elencazione delle Regioni “arancione” o “rosse” può essere oggetto di ulteriore ag­giornamento mediante l’emanazione di nuove ordinanze del Ministro della Salute, con effetto ai fini della sospensione in esame, qualora intervengano entro il termine di scadenza dei versamenti.

1.4.3 Soggetti che svolgono altre attività economiche nelle Regioni “rosse”

Possono inoltre beneficiare della sospensione dei versamenti in esame i soggetti che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale considerate Regioni “ros­se” (cioè, attualmente, le Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Calabria e la Provincia autonoma di Bolzano) e che:

  • operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 al DL 149/2020;
  • ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator.

 

Scarica qui i settori economici indicati nel suddetto Allegato 2 al DL 149/2020.

 

Aggiornamento dell’elenco delle Regioni “rosse”

Come detto, tale elencazione delle Regioni “rosse” può essere oggetto di ulteriore aggiornamento
mediante l’emanazione di nuove ordinanze del Ministro della Salute, con effetto ai fini della sospensione in esame, qualora intervengano entro il termine di scadenza dei versamenti.

1.5 Effettuazione dei versamenti sospesi

I versamenti sospesi ai sensi dell’art. 7 del DL 149/2020 dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 16.3.2021;
  • oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.3.2021.

2 SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DOVUTI NEL MESE DI NOVEMBRE

L’art. 11 del DL 149/2020 prevede la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e as­sistenziali dovuti nel mese di novembre 2020 in favore dei datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive.

2.1 Soggetti interessati dalle misure restrittive

Ai sensi del co. 1 dell’art. 11 del DL 149/2020, la sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020, di cui all’art. 13 del DL 137/2020 (c.d. DL “Ristori”), si applica anche in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 1 al DL 149/2020.

 

Scarica qui i settori individuati nell’Allegato 1 del DL 149/2020.

 

Esclusione dei premi INAIL

L’art. 11 co. 1 del DL 149/2020 prevede espressamente che la predetta sospensione non opera re­lativamente ai premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL.

2.2 Soggetti operanti nelle c.d. Regioni “rosse”

Ai sensi del co. 2 dell’art. 11 del DL 149/2020, viene sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che:

  • abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. Regioni “rosse”), individuate con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell’art. 3 del DPCM 3.11.2020 e dell’art. 30 del DL 149/2020 (si veda il precedente § 1.4.2);
  • appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 2 del DL 149/2020 (si veda il precedente § 1.4.3).

2.3 Effettuazione dei versamenti sospesi

I contributi previdenziali e assistenziali sospesi ai sensi dell’art. 11 co. 1 e 2 del DL 149/2020 dovranno essere versati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 16.3.2021;
  • ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.3.2021 (il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione).

A disposizione porgiamo cordiali saluti.

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