Circolare n. 16 del 10 maggio 2022
Oggetto: DL 1.3.2022 N. 17 (C.D. Decreto “Energia”) Conv. L. 27.4.2022 N. 34 - Principali Novità
Con il DL 1.3.2022 n. 17, pubblicato sulla g.u. 1.3.2022 n. 50, sono state emanate disposizioni urgenti in particolare per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale (c.d. Decreto “energia”).
Il DL 17/2022 è entrato in vigore il 2.3.2022, giorno successivo alla sua pubblicazione. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.
Il DL 1.3.2022 n. 17 è stato convertito nella l. 27.4.2022 n. 34, pubblicata sulla g.u. 28.4.2022 n. 98 ed entrata in vigore il 29.4.2022, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.
Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel dl 17/2022, tenendo conto delle modifiche ed integrazioni apportate in sede di conversione in legge.
1 PROROGA DELLA RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DELLE PARTECIPAZIONI NON QUOTATE E DEI TERRENI
L’art. 29 del dl 17/2022 convertito proroga anche per l’anno 2022 la possibilità di rideterminare il costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni (agricoli e edificabili), non detenuti in regime d’impresa,ai sensi degli artt. 5 e 7 della l. 448/2001, suscettibili di produrre plusvalenze di cui all’art. 67 co. 1 lettere da a) a c-bis) del tuir, allorché tali beni vengano ceduti a titolo oneroso.
In sede di conversione in legge del dl 17/2022, il termine per porre in essere i previsti adempimenti è stato differito dal 15.6.2022 al 15.11.2022.
2 PROROGA DELLA SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI NEL SETTORE DELLO SPORT
L’art. 7 co. 3-bis e 3-terdel dl 17/2022 convertito è intervenuto sulla sospensione dei versamenti disposta dall’art. 1 co. 923-924 della l. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022) in favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che:
- Hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello stato;
- Operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento all’1.1.2022, ai sensi del dpcm 24.10.2020.
In particolare, il decreto estende l’ambito temporale della sospensione dei versamenti e modifica le tempistiche della ripresa degli stessi.
3 OPZIONE PER LA CESSIONE DEL CREDITO O LO SCONTO IN FATTURA PER GLI INTERVENTI “EDILIZI”
Gli artt. 29-bis e 29-ter del dl 17/2022, inseriti in sede di conversione, contengono disposizioni riguardanti le opzioni per la cessione del credito relativo alla detrazione fiscale spettante e per il c.d. “sconto sul corrispettivo”, di cui all’art. 121 del dl 34/2020, che possono essere esercitate in luogo della fruizione diretta in dichiarazione dei redditi dell’agevolazione in conseguenza all’esecuzione di determinati interventi “edilizi”.
3.1 Quarta Cessione per Le Banche a Favore dei Correntisti
L’art. 29-bis del dl 17/2022 convertito integra la disciplina della cessione dei crediti d’imposta relativi alle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito di cui all’art. 121 del dl 34/2020, consentendo un’ulteriore cessione (successiva alle tre già previste: la prima a favore di tutti i soggetti e le altre due a favore dei soggetti “vigilati”):
- da parte delle banche;
- a favore dei loro correntisti;
- qualora la comunicazione dell’opzione ex art. 121 del dl 34/2020 sia trasmessa dall’1.5.2022.
3.2 Proroga del Termine di Comunicazione dell’opzione per I Soggetti Ires e i Titolari Di Partita Iva
L’art. 29-ter del dl 17/2022 convertito prevede un’ulteriore proroga al 15.10.2022 del termine entro cui deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate la comunicazione dell’opzione di cessione del credito o di sconto in fattura per le detrazioni edilizie,ex art. 121 del dl 34/2020, relativamente alle:
- spese sostenute nel 2021;
- rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020.
Tale ulteriore proroga trova applicazione soltanto per:
- i soggetti passivi ires e i titolari di partita iva;
- tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30.11.2022.
4 SUPERBONUS DEL 110% - ESTENSIONE ALLE SONDE GEOTERMICHE
L’art. 15 co. 1-bis del dl 17/2022 convertito riconosce, tra le spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica “trainanti” ex art. 119 co. 1 lett. B) e c) del dl 34/2020, anche quelle relative alle sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici che sostituiscono quelli di climatizzazione invernale esistenti.
5 ALIQUOTA IVA DEL 5% PER LE SOMMINISTRAZIONI DI GAS METANO
L’art. 2 del dl 17/2022 convertito ha esteso, per il secondo trimestre 2022, le agevolazioni in termini di aliquota iva per le somministrazioni di gas metano, già previste per l’ultimo trimestre 2021 (art. 2 del dl 130/2021) e per il primo trimestre 2022 (art. 1 co. 506 della l. 234/2021).
In particolare, si prevede l’applicazione dell’aliquota iva del 5%, in via derogatoria rispetto a quanto ordinariamente stabilito, per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022.
Qualora le somministrazioni di gas siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota iva del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022.
L’aliquota iva agevolata spetta anche in relazione agli impieghi di gas metano per combustione che fruiscono dell’esenzione dal pagamento dell’accisa o dell’accisa con aliquota ridotta.
Esclusioni
Non beneficiano dell’agevolazione in commento le somministrazioni di gas metano impiegato per autotrazione, nonché quelle di gas metano utilizzato per la produzione di energia elettrica.
6 CREDITO D’IMPOSTA PER LE IMPRESE ENERGIVORE
L’art. 4 del dl 17/2022 convertito prevede un credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al dm 21.12.2017.
In particolare, viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 25% delle spese sostenute (ex art. 5 del dl 21/2022, in luogo del 20% inizialmente previsto) per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022 da tali imprese, i cui costi per kwh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per kwh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.
Il credito d’imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle suddette imprese e autoconsumata nel secondo trimestre 2022. In tal caso:
- l’incremento del costo per kwh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica;
- il credito d’imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.
6.1 Utilizzo del Credito D’imposta
Il credito d’imposta è utilizzabile:
- entro il 31.12.2022;
- esclusivamente in compensazione mediante il modello f24;
- senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni, di cui all’art. 34 co. 1 della l. 388/2000 e all’art. 1 co. 53 della l. 244/2007.
6.2 Cessione del Credito D’imposta
Il credito d’imposta è cedibile dalle imprese beneficiarie:
- solo per intero;
- ad altri soggetti, senza facoltà di successiva cessione;
- fatte salve due ulteriori cessioni a soggetti “qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in italia).
In caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie devono richiedere, ai professionisti abilitati, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto all’agevolazione.
6.3 Trattamento Fiscale
Il credito d’imposta:
- non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’irap;
- non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del tuir.
7 CREDITO D’IMPOSTA PER LE IMPRESE A FORTE CONSUMO DI GAS
L’art. 5 del dl 17/2022 convertito prevede un credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, pari al 20% (ex art. 5 del dl 21/2022, in luogo del 15% inizialmente previsto)della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato (non per usi termoelettrici) nel secondo trimestre del 2022. Si segnala, peraltro, che il dl c.d. “aiuti”, approvato dal consiglio dei ministri del 2.5.2022 e non ancora pubblicato in g.u., prevede l’ulteriore incremento del credito d’imposta al 25%.
L’agevolazione spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (mi-gas) pubblicati dal gestore dei mercati energetici (gme), abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
7.1 Utilizzo del Credito D’imposta
Il credito d’imposta è utilizzabile:
- entro il 31.12.2022;
- esclusivamente in compensazione mediante il modello f24;
- senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni, di cui all’art. 34 co. 1 della l. 388/2000 e all’art. 1 co. 53 della l. 244/2007.
7.2 Cessione Del Credito D’imposta
Il credito d’imposta è cedibile dalle imprese beneficiarie:
- solo per intero;
- ad altri soggetti, senza facoltà di successiva cessione;
- fatte salve due ulteriori cessioni a soggetti “qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in italia).
In caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie devono richiedere, ai professionisti abilitati, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto all’agevolazione.
7.3 Trattamento Fiscale
Il credito d’imposta:
- non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’irap;
- non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del tuir.
8 CREDITI D’IMPOSTA PER LE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DELL’AUTOTRASPORTO
L’art. 6 del dl 17/2022 convertito prevede alcuni crediti d’imposta per le imprese operanti nel settore dell’autotrasporto.
Alle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi è riconosciuto, per il 2022, un credito d’imposta nella misura del 15% del costo di acquisto (al netto dell’iva) del componente “adblue” necessario per la trazione dei mezzidi trasporto di ultima generazione euro vi/d a bassissime emissioni inquinanti, nonché euro vi/c, euro vi/b, euro vi/a ed euro v.
Alle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto a elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto è riconosciuto, per il 2022, un credito d’imposta nella misura del 20% delle spese sostenute (al netto dell’iva) per l’acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei mezzi.
8.1 Utilizzo dei Crediti D’imposta
I suddetti crediti d’imposta sono utilizzabili:
- esclusivamente in compensazione mediante il modello f24;
- senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni, di cui all’art. 34 co. 1 della l. 388/2000 e all’art. 1 co. 53 della l. 244/2007.
8.2 Trattamento Fiscale
I suddetti crediti d’imposta:
- non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’irap;
- non rilevano ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del tuir.
9 CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA NEL MEZZOGIORNO
L’art. 14 del dl 17/2022 convertito riconosce fino al 30.11.2023 un credito d’imposta, nella misura massima consentita dal regolamento ue 651/2014, alle imprese che effettuano investimenti per ottenere una migliore efficienza energetica e promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, anche tramite la realizzazione di sistemi di accumulo abbinati agli impianti fotovoltaici, nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna E Sicilia.
10 CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI - NUOVA DISCIPLINA DAL 2023
L’art. 25-bis del dl 17/2022, inserito in sede di conversione in legge, ha disposto che, a decorrere dal 2023, il credito d’imposta di cui all’art. 57-bis del dl 50/2017 sia concesso:
- esclusivamente per gli investimenti effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line;
- nella misura unica del 75% del valore incrementale dei suddetti investimenti, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro l’anno.
11 MODIFICHE AL REGIME TRANSITORIO DI DEDUCIBILITÀ DELLE PERDITE SU CREDITI DI BANCHE E ASSICURAZIONI
L’art. 42 co. 1 - 1-ter del dl 17/2022 convertito intervienesul regime transitorio previsto dall’art. 16 co. 3 - 4 e 8 - 9 del dl 83/2015 in ordine alla deducibilità, ai fini IRES E IRAP, delle perdite su crediti di banche, società finanziarie e assicurazioni. La disposizione è stata modificata nell’iter di conversione nella l. 34/2022.
Nessuna novità interessa, invece, il regime vigente per le altre imprese mercantili, industriali e di servizi.
12 AGEVOLAZIONI PER I CONTRATTI DI COMODATO CON PROFUGHI DALL’UCRAINA
L’art. 38 co. 1-bis del dl 17/2022, inserito in sede di conversione in legge, introduce un’esenzione dall’imposta di registro e di bollo, operante fino al 31.12.2022, per la registrazione dei contratti di comodato d’uso gratuito con finalità umanitarie a favore di cittadini di nazionalità ucraina e di altri soggettiprovenienti comunque dall’Ucraina.
13 DEFINIZIONE DI “SOCIETÀ COOPERATIVE EDILIZIE DI ABITAZIONE”
L’art. 28-bisdel dl 17/2022, inserito in sede di conversione in legge, fornisce una definizione di“società cooperative edilizie di abitazione”, ai soli fini della legge sulle cooperative (l. 31.1.92 n. 59), stabilendo che sono tali le società cooperative:
- costituite ai sensi degli artt. 2511 ss. C.c.;
- che hanno come scopo mutualistico e come oggetto sociale principale la realizzazione e l’assegnazione ai soci di alloggi in proprietà, in godimento o in locazione;
- che possono svolgere, in via accessoria o strumentale, attività o servizi, anche di interesse collettivo, svolti secondo i principi della mutualità cooperativa e senza fini di speculazione privata, a favore dei soci, dei loro familiari nonché di soggetti terzi, connessi direttamente all’oggetto sociale principale e, comunque, sempre riconducibili all’attività caratteristica delle cooperative di abitazione.
Rispetto alla definizione di “cooperative edilizie di abitazione” contenuta nel regolamento del comitatoper l’albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e deiloro consorzi (decreto ministero dello sviluppo economico 26.7.2007), la nuova norma prevede espressamente lapossibilità per le cooperative edilizie di abitazione di svolgere attività in favore di soggetti terzi non soci (c.d.“mutualità esterna”), in misura strumentale e accessoria rispetto all’oggetto sociale principale e senza fini di speculazione privata.
A disposizione porgiamo cordiali saluti.
Archivio news