Circolare n. 11 del 13 marzo 2023
Oggetto: Definizione delle irregolarità formali (art. 1 co. 166 ss. della L. 197/2022) - Riepilogo della disciplina e dei chiarimenti
L’art. 1 co. 166 - 173 della L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023) prevede una sanatoria degli errori e delle irregolarità formali commessi sino al 31.10.2022.
Il perfezionamento si ha con il versamento degli importi, pari a 200,00 euro per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d’imposta, da eseguirsi in due rate di pari ammontare entro il 31.3.2023 e il 31.3.2024 (con facoltà di effettuare il versamento in unica soluzione entro il 31.3.2023).
Oltre a ciò, è necessario rimuovere l’irregolarità o l’omissione entro il 31.3.2024.
Dalla regolarizzazione sono escluse le violazioni contenute in atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni divenuti definitivi (per mancata impugnazione o formazione del giudicato) all’1.1.2023 (data di entrata in vigore della L. 197/2022).
Le modalità di attuazione dell’art. 1 co. 166 ss. della L. 197/2022 sono state definite dal provv. Agenzia delle Entrate 30.1.2023 n. 27629.
Ulteriori chiarimenti sono stati forniti con la circ. Agenzia delle Entrate 27.1.2023 n. 2, in cui sono elencate diverse violazioni che, secondo la versione dell’Erario, possono o meno rientrare nella definizione. Tale definizione è formulata in modo identico a quella a suo tempo introdotta dall’art. 9 del DL 119/2018, per cui è possibile richiamare anche i chiarimenti forniti con la circ. Agenzia delle Entrate 15.5.2019 n. 11.
Il contribuente può scegliere quante e quali violazioni regolarizzare.
Errorori Sanabili
Violazioni di obblighi di natura formale che non hanno riflesso sulla base imponibile delle imposte sui redditi, IVA e IRAP e sul pagamento di tributi, commesse sino al 31.10.2022.
Condizioni
Pagamento di 200,00 euro per anno d’imposta e rimozione della violazione.
Benefici
Estinzione della violazione.
Esclusioni
Violazioni relative al monitoraggio fiscale.
Termini per i versamenti
Due rate di pari importo scadenti il 31.3.2023 e il 31.3.2024, oppure facoltà di versamento in unica soluzione entro il 31.3.2023.
Termine per la regolarizzazione
Il termine è 31.3.2024.
Pluralità di violazioni
Il contribuente può scegliere cosa regolarizzare.
1 AMBITO TEMPORALE
Possono essere oggetto di definizione le irregolarità formali commesse sino al 31.10.2022.
Per individuare la commissione della violazione, sembra corretto riferirsi al termine entro cui avrebbe dovuto essere effettuato l’adempimento, tanto per l’omissione quanto per le inesattezze circa il contenuto del medesimo.
Così, prendendo ad esempio la comunicazione delle minusvalenze che si assolve all’interno del modello REDDITI, sarebbero sanabili le omissioni commesse nel modello REDDITI 2021, il cui termine di presentazione, al 31.10.2022, era spirato essendo scaduto il 30.11.2021, ma non quelle relative al modello REDDITI 2022, il cui termine di presentazione è scaduto il 30.11.2022.
Sono così escluse le omissioni commesse nell’ambito del modello REDDITI 2022, quand’anche tale modello sia stato inviato prima del 31.10.2022 (entro il 30.11.2022 l’omissione avrebbe potuto essere sanata senza il pagamento di sanzioni, tramite “correttiva nei termini”).
2 VIOLAZIONI OGGETTO DI SANATORIA
In base all’art. 1 co. 166 della L. 197/2022, sono sanabili le “irregolarità, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi”.
Non possono essere sanate le irregolarità commesse in merito al quadro RW, inclusa la mancata compilazione dello stesso.
Inoltre, non possono essere definite le violazioni che in generale incidono sulla determinazione della base imponibile o sul versamento del tributo.
Sono escluse le violazioni meramente formali che ai sensi degli artt. 10 della L. 212/2000 e 6 co. 5-bis del DLgs. 472/97 non sono proprio sanzionabili, non incidendo sull’attività di controllo fiscale.
La definizione non è inibita dal fatto che la violazione sia stata constatata in un processo verbale, dall’inizio della verifica fiscale, e nemmeno dalla notifica dell’atto di contestazione della sanzione e/o dalla pendenza della lite, salvo quest’ultimo atto, per mancata impugnazione o per giudicato, sia definitivo all’1.1.2023.
2.1 Violazioni oggetto di “remissione in bonis”
L’art. 2 co. 1 del DL 16/2012 disciplina una forma di ravvedimento (c.d. “remissione in bonis”) volto ad evitare che dimenticanze relative a comunicazioni e ad adempimenti formali non eseguiti tempestivamente precludano al contribuente, che abbia i requisiti sostanziali richiesti dalla norma, la possibilità di fruire di benefici fiscali o regimi opzionali. Tale norma prevede, quindi, la possibilità di mantenere benefici di natura fiscale e regimi opzionali che siano subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione o di altro adempimento di carattere formale anche in caso di omissione di detto obbligo presentando, ancorché tardivamente, la relativa comunicazione e versando un’apposita sanzione di 250,00 euro.
Il tutto deve però avvenire entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile.
Gli adempimenti che rientrano nella remissione in bonis sono, ad esempio, l’opzione per la cedolare secca e per il consolidato fiscale.
Secondo la circ. Agenzia delle Entrate 27.1.2023 n. 2, le violazioni che sono soggette alla remissione in bonis non rientrano nella definizione delle violazioni formali.
2.2 Comparti impositivi diversi da imposte sui REDDITI, IVA e IRAP
L’art. 1 co. 166 della L. 197/2022 permette di sanare le violazioni formali che non hanno inciso sulla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP, nonché sul pagamento dei tributi.
Per questa ragione, nel provv. Agenzia delle Entrate 30.1.2023 n. 27629 si è sostenuto non solo che si tratta delle sanzioni la cui competenza all’irrogazione spetta all’Agenzia delle Entrate ma pure che la sanatoria non opera per “violazioni formali di norme tributarie concernenti ambiti impositivi diversi da quelli di cui al punto 1.2” (punto 1.3).
3 VIOLAZIONI CHE NON RIENTRANO NELLA SANATORIA
Nella seguente tabella si riepilogano le principali violazioni non rientranti nella definizione in esame.
Scarica qua: Tabella riepilogativa delle principali violazioni non rientranti nella definizione.
4 VIOLAZIONI CHE POTREBBERO RIENTRARE NELLA SANATORIA
Nella seguente tabella si riepilogano le principali violazioni che potrebbero rientrare nella definizione in esame, tenendo in considerazione anche quanto precisato con la circ. Agenzia delle Entrate 27.1.2023 n. 2 e indicando in che modo e se occorre regolarizzare materialmente la violazione.
Scarica qua: Tabella riepilogativa delle principali violazioni che potrebbero rientrare nella definizione.
5 ADEMPIMENTI
Ai fini della definizione, è necessario versare 200,00 euro “per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni”.
Pertanto, non rileva il numero di violazioni commesse ma il periodo d’imposta: se diverse violazioni sono state commesse in un unico periodo d’imposta, occorre pagare solo 200,00 euro.
Mentre se solamente due violazioni sono state commesse in due periodi d’imposta diversi, occorre pagare 400,00 euro.
La definizione non si perfeziona solo con il pagamento, posto che, ai sensi dell’art. 1 co. 168 della L. 197/2022 è necessaria la rimozione delle irregolarità o delle omissioni entro il 31.3.2024.
5.1 Versamenti
I versamenti delle somme dovute devono avvenire in due rate di pari importo, scadenti, rispettivamente, il 31.3.2023 e il 31.3.2024.
Il pagamento può anche avvenire in unica soluzione entro il 31.3.2023.
La ris. Agenzia delle Entrate 14.2.2023 n. 6 ha istituito il codice tributo “TF44”, da indicare nel modello F24. Il codice tributo va esposto nella sezione “Erario” del modello F24, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”.
Anno da indicare nel modello F24
Nel campo “Anno di riferimento” va indicato l’anno solare a cui si riferiscono le violazioni oppure l’anno di commissione della violazione, e non l’anno della regolarizzazione.
Dunque, per le violazioni commesse in ambito dichiarativo (tipo l’omessa indicazione dei costi black list, delle minusvalenze e così via), si indica l’anno d’imposta cui si riferisce la dichiarazione. Ad esempio, se le minusvalenze non sono state indicate nel modello REDDITI 2021, nel modello F24 è corretto indicare l’anno 2020.
Per i soggetti “non solari”, si indica l’anno in cui termina il periodo d’imposta per il quale sono regolarizzate le violazioni formali.
Per le altre violazioni (ad esempio quelle sui vari obblighi comunicativi, come la comunicazione delle liquidazioni IVA), si fa riferimento alla commissione della violazione stessa.
Divieto di compensazione
La L. 197/2022, il provv. Agenzia delle Entrate 30.1.2023 n. 27629, la circ. Agenzia delle Entrate 27.1.2023 n. 2 e la ris. Agenzia delle Entrate 14.2.2023 n. 6 non prevedono alcun divieto di compensazione nel modello F24 degli importi dovuti per la definizione delle violazioni formali.
Rimozione della violazione
La definizione delle violazioni formali presuppone, ai fini del suo perfezionamento, la rimozione della violazione.
È dunque necessario, a seconda delle ipotesi, effettuare l’adempimento omesso o rieseguire l’adempimento errato, il che può consistere nell’invio o nel re-invio della comunicazione, o nella presentazione di una dichiarazione integrativa. Ove la violazione riguardi i registri contabili o la fatturazione, è necessario procedere alla correzione dei registri e/o alla riemissione della fattura, e, se del caso, alla presentazione di una dichiarazione integrativa, ove l’inesattezza sia stata recepita in dichiarazione.
Le violazioni vanno rimosse entro il 31.3.2024.
Ove il contribuente non rimuova tutte le violazioni, ciò non pregiudica gli effetti della regolarizzazione sulle violazioni correttamente rimosse.
Il mancato perfezionamento della regolarizzazione non dà diritto alla restituzione di quanto versato.
Omessa rimozione della violazione
L’Agenzia delle Entrate, nel provv. 30.1.2023 n. 27629, al punto 2.6, specifica che se il contribuente, “per un giustificato motivo”, non rimuove tutte le violazioni formali oggetto di sanatoria, “la stessa comunque produce effetto se la rimozione avviene entro un termine fissato dall’ufficio dell’Agenzia delle entrate, che non può essere inferiore a trenta giorni; la rimozione va in ogni caso effettuata entro il predetto termine del 31 marzo 2024 in ipotesi di violazione formale constatata o per la quale sia stata irrogata la sanzione o comunque fatta presente all’interessato”.
Per prudenza, è opportuno notiziare l’Agenzia delle Entrate circa la volontà di regolarizzare con istanza in carta libera inviata entro il 31.3.2024, dimostrando le ragioni per cui la regolarizzazione non può avvenire.
Rimozione “non necessaria”
L’Agenzia delle Entrate, nel punto 2.7 del provv. 30.1.2023 n. 27629, precisa: “la rimozione non va effettuata quando non sia possibile o necessaria avuto riguardo ai profili della violazione formale”.
Le casistiche in cui non è necessaria la rimozione della violazione sono state indicate nella tabella contenuta nel precedente § 4.
6 PROROGA DEI TERMINI DI CONTESTAZIONE
In merito alle violazioni commesse sino al 31.10.2022, oggetto di un processo verbale di constatazione, i termini dell’art. 20 del DLgs. 472/97 sono prorogati di 2 anni.
La proroga opera anche per i verbali consegnati successivamente all’1.1.2023 (provv. Agenzia delle Entrate 30.1.2023 n. 27629, punto 3.1).
Si prega ai clienti di verificare con attenzione le casistiche riportate ai precedenti punti 2 e 3 per poter verificare assieme eventuali errori sanabili.
A disposizione porgiamo cordiali saluti.
Archivio news