Circolare n. 15 del 23 luglio 2021
Oggetto: Emergenza epidemiologica da Coronavirus - Contributo a fondo perduto “alternativo” per attività stagionali del DL “Sostegni-bis” - Modalità e termini di presentazione delle domande
L’art. 1 del DL 25.5.2021 n. 73 (c.d. DL “Sostegni-bis”) ha introdotto due nuovi contributi a fondo perduto destinati a sostenere le attività economiche maggiormente danneggiate dal perdurare dell’emergenza da Coronavirus.
In particolare, è previsto:
- se più conveniente rispetto al contributo automatico già ottenuto ex art 1 co. 1-4 DL 73/2021, un contributo “alternativo” al precedente calcolato su un diverso periodo di riferimento (co. 5 - 15);
- un ulteriore contributo, con finalità perequative, legato al risultato economico d’esercizio
(co. 16 - 27).
1 SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare del contributo “alternativo” i soggetti:
- che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato;
- con ricavi/compensi 2019 non superiori a 10 milioni di euro.
Il contributo non spetta:
- ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva al 26.5.2021 (data di entrata in vigore del DL 73/2021);
- ai soggetti che hanno attivato la partita IVA successivamente al 26.5.2021 (ad eccezione degli eredi che proseguono l’attività del deceduto e dei soggetti che si sono costituiti a seguito di operazioni di trasformazione aziendale che proseguono l’attività svolta dal soggetto confluito);
- agli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR;
- agli intermediari finanziari e alle società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del TUIR.
2 CALO DEL FATTURATO
Il contributo spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dall’1.4.2020 al 31.3.2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dall’1.4.2019 al 31.3.2020.
Qualora il soggetto richiedente abbia attivato la partita IVA tra l’1.4.2019 e il 31.3.2020, ai fini del calcolo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi del medesimo periodo, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.
Assenza di deroghe
Il requisito del calo del fatturato deve essere sempre soddisfatto, non essendo prevista, come per i precedenti contributi a fondo perduto, la deroga per i soggetti con attivazione della partita IVA dall’1.1.2019 (cfr. guida Agenzia delle Entrate luglio 2021).
3 DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO
L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra:
- l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1.4.2020 - 31.3.2021;
- l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1.4.2019 - 31.3.2020.
Tale percentuale:
- è determinata in base alla fascia di ricavi e compensi conseguiti nel 2019;
- è distinta a seconda che il soggetto abbia o meno beneficiato del contributo di cui al DL “Sostegni”.
Scarica qui la Tabella riepilogativa per la determinazione del Contributo.
A differenza dei precedenti contributi a fondo perduto per l’emergenza epidemiologica, per il contributo in esame non è previsto un importo minimo spettante, mentre l’importo massimo del contributo è pari a 150.000,00 euro.
3.1 Coordinamento con il contributo “automatico”
Posto che il contributo per le attività stagionali è alternativo al contributo a fondo perduto “automatico” del DL “Sostegni-bis”:
- i soggetti che non hanno beneficiato del contributo “automatico” (in quanto non hanno presentato istanza per il contributo “Sostegni” o l’hanno presentata ma è stata scartata oppure ancora hanno ottenuto e poi riversato interamente il contributo “Sostegni”), possono verificare di possedere i requisiti previsti e presentare l’istanza per il contributo per le attività stagionali. In questo caso, l’importo erogato è l’intero contributo spettante in base ai dati indicati nell’istanza;
- i soggetti che hanno beneficiato del contributo “automatico” possono verificare di possedere i requisiti previsti e presentare l’istanza per il contributo per le attività stagionali, ma in questo caso l’importo erogato è pari al contributo spettante in base ai dati indicati nell’istanza diminuito del contributo “automatico” percepito.
4 PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO
Per accedere al contributo a fondo perduto “alternativo”, i soggetti interessati devono presentare un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità e i termini stabiliti con il relativo provv. 2.7.2021 n. 175776.
Aiuti di Stato
Nell’istanza deve essere compilata la sezione dedicata alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, per attestare il possesso dei requisiti previsti per la sezione 3.1 e/o per la sezione 3.12 del Quadro temporaneo aiuti di Stato.
Qualora con il contributo “alternativo” attività stagionali richiesto nell’istanza il richiedente superi il limite massimo di aiuti di Stato, occorre indicare nell’apposita sezione il minor importo richiesto per evitare il superamento del limite massimo di aiuti di Stato.
Il soggetto richiedente inoltre:
- deve compilare nel quadro A l’elenco degli aiuti di Stato da lui ricevuti, specificando per ciascuno se l’ha ricevuto con riferimento alla sezione 3.1 e/o 3.12 del Temporary framework;
- qualora faccia parte di un’impresa unica, deve indicare nel quadro B l’elenco dei codici fiscali di tutti i soggetti facenti parte dell’impresa unica.
4.1 Modalità e termini di presentazione dell’istanza
L’istanza deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario, in via telematica:
- dal 5.7.2021 al 2.9.2021, mediante il servizio web disponibile nel portale “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate;
- dal 7.7.2021 al 2.9.2021 attraverso l’applicativo “Desktop telematico”.
I soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni di liquidazione periodica IVA che intendono presentare l’istanza devono preventivamente aver presentato la comunicazione di liquidazione periodica IVA relativa al primo trimestre dell’anno 2021.
5 IRRIVELANZA FISCALE DEL CONTRIBUTO
Il contributo a fondo perduto non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini IRAP.
6 SANZIONI
Qualora dai controlli dell’Agenzia delle Entrate emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l’Agenzia delle Entrate:
- recupera il contributo non spettante, con i relativi interessi;
- irroga le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall’art. 13 co. 5 del DLgs. 471/97 (dal 100% al 200% del contributo indebitamente percepito), con possibilità di applicare il ravvedimento operoso.
L’indebita percezione del contributo è inoltre soggetta alla pena della reclusione da 3 mesi a 6 anni ai sensi dell’art. 316-ter c.p. (o sanzione amministrativa in determinate circostanze).
È comunque consentita la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente, mediante restituzione del contributo indebitamente percepito e dei relativi interessi, nonché mediante versamento delle sanzioni.
Stanti i numerosi controlli che si rendono necessari per la determinazione del contributo, nonché per la compilazione dell’Istanza che, a differenza delle precedenti, richiede anche una dichiarazione sostitutiva di atto notorio penalmente rilevante (con pene da 3 mesi a 6 anni), si richiede una specifica indicazione nel voler procedere con quanto sopra rispondendo espressamente (via mail) alla presente circolare.
A disposizione porgiamo cordiali saluti.
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