Bonus energia e gas

23 settembre 2022

Circolare n. 29 del 23 settembre 2022

OGGETTO: Bonus energia e gas

Facendo seguito alle nostre ultime circolari con la presente si riepilogano le norme principali in temi di crediti d'imposta a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di energia elettrica e di gas.

1)   IMPRESE DIVERSE DA QUELLE ENERGIVORE

Alle imprese diverse da quelle energivore ex DM 21.12.2017, dotate di contatori di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, sono riconosciuti specifici crediti d'imposta.

Secondo trimestre 2022

Viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 15%  della spesa sostenuta per l'acquisto (comprovato dalle relative fatture) della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022.
Il credito d'imposta spetta qualora il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 2019.

Terzo trimestre 2022

Il credito di imposta è pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022,al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019 .

Comunicazione del venditore

Con riferimento al credito d'imposta relativo al secondo trimestre 2022, nel caso in cui l'impresa destinataria del contributo nei primi due trimestri dell'anno 2022 si rifornisca di energia elettrica dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato:

  • il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica;
  • l'ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre dell'anno 2022.

La medesima disposizione è, in sostanza, prevista con riferimento al credito d'imposta relativo al terzo trimestre 2022.

Ai fini dell’individuazione delle voci di costo da considerare si riporta di seguito l’estratto della Circolare dell’A.E. n. 13/E del 2022 , cui si rimanda per completezza : “Si precisa che, ai fini del calcolo del costo medio per kWh della componente energia elettrica, si tiene conto dei costi sostenuti per l’energia elettrica (incluse le perdite di rete), il dispacciamento (inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità) e la commercializzazione, ad esclusione di ogni altro onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente energetica. Si tratta, sostanzialmente, come visto nei paragrafi precedenti, della macrocategoria abitualmente indicata in fattura complessivamente alla voce “spesa per la materia energia”. Si ritiene, inoltre, per ragioni di ordine logico-sistematico, pur non essendo espressamente previsto dalla norma, che concorrano al suddetto calcolo i costi della componente energia eventualmente sostenuti in esecuzione di contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa, in analogia a quanto esplicitato dalle disposizioni commentate ai precedenti paragrafi. Non rileva, infatti, a tal fine che il prezzo di acquisto della stessa sia variabile per indicizzazione o predeterminato in misura fissa. Diversamente, non concorrono al calcolo del costo medio sopra indicato, a titolo esemplificativo, le spese di trasporto, le coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica, né, per espressa previsione normativa, le imposte inerenti alla componente energia. Il costo medio così calcolato va ridotto, inoltre, dei relativi sussidi. Si ritiene, al riguardo, che per “sussidio” debba intendersi qualsiasi beneficio economico (fiscale e non fiscale) conseguito dall’impresa energivora, a copertura totale o parziale della componente energia elettrica e ad essa direttamente collegata. Si tratta, in particolare, di sussidi riconosciuti in euro/MWh ovvero in conto esercizio sull’energia elettrica”.

Si ricorda infine che l’utilizzo in compensazione sul Mod.F24 del credito deve essere effettuato entro il 31/12/2022 e che esiste altresì la possibilità di cedere lo stesso, previa apposizione del Visto di conformità.

2)    IMPRESE DIVERSE DA QUELLE GASIVORE

Per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale ex art. 5 del DL 17/2022, sono previsti specifici crediti d'imposta.

Secondo trimestre 2022

Viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici) nel secondo trimestre solare del 2022 .
Il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infra-giornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

Terzo trimestre 2022

Il credito d'imposta è pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022 (per usi energetici diversi da quelli termoelettrici), qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Comunicazione del venditore

In merito al credito d'imposta relativo al secondo trimestre 2022, nel caso in cui l'impresa destinataria del contributo nei primi due trimestri dell'anno 2022 si rifornisca di gas dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è:

  • il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica;
  • l'ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre dell'anno 2022.

La medesima disposizione è, in sostanza, prevista con riferimento al credito d'imposta relativo al terzo trimestre 2022.

Si ricorda infine che l’utilizzo in compensazione sul Mod.F24 del credito deve essere effettuato entro il 31/12/2022 e che esiste altresì la possibilità di cedere lo stesso, previa apposizione del Visto di conformità.

Siamo in attesa della pubblicazione in Gazzetta dell’ultimo Decreto Aiuti-ter che dovrebbe prorogare tali crediti anche per i mesi di ottobre e novembre, di cui seguirà debita circolare.

 

A disposizione porgiamo cordiali saluti.

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