a) Crediti d’imposta b) Altre novità

22 giugno 2020

Circolare n. 25 del 22 giugno 2020

 

Oggetto: a) Crediti d’imposta

               b) Altre novità

 

Data la numerosità e complessità dei crediti d’imposta di cui sotto, chiediamo a tutti i nostri gentili clienti specifiche indicazioni sulla volontà di effettuare le singole richieste, così da poter assieme definire i documenti necessari e le tempistiche degli stessi.

 

       A)        CREDITI D’IMPOSTA PREVISTI DAL DL N.34\2020 E DAL DL 23\2020

Si riepilogano le principali disposizioni in vigore in materia di crediti d’imposta alla luce delle novità introdotte dal DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. “Rilancio”), tra cui si segnalano le seguenti:

  • il credito d’imposta sui canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo;
  • il credito d’imposta per l’adeguamento dei pubblici esercizi;
  • il nuovo credito d’imposta per la sanificazione dei luoghi di lavoro;
  • alcune misure per il rafforzamento patrimoniale delle imprese;
  • l’incremento della misura del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari 2020;
  • il potenziamento del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno;
  • il bonus vacanze, recuperabile sotto forma di credito d’imposta dal fornitore dei servizi turistico-ricettivi.

In sede di conversione del DL 8.4.2020 n. 23 (c.d. “Liquidità”) nella L. 5.6.2020 n. 40 è stata inoltre prevista l’applicabilità del credito d’imposta per le fiere internazionali anche in caso di annullamento di tali eventi.

 

1 CREDITO D’IMPOSTA SUI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO

Come già anticipato con la ns. circolare n. 24 del 15/06/2020, l’Agenzia delle Entrate, con:

  • la circ. 6.6.2020 n. 14, ha fornito chiarimenti sul credito d’imposta in esame;
  • la ris. 6.6.2020 n. 32, ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, tramite il modello F24.

L’agevolazione spetta:

  • ai soggetti esercenti attività d’impresa;
  • agli esercenti arte o professione;
  • agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Nella circ. 14/2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

  • possono beneficiare dell’agevolazione anche i soggetti in regime forfetario e le imprese agricole (anche ove determinino per regime naturale il reddito su base catastale);
  • non hanno diritto al bonus coloro che svolgono attività commerciali o di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, producendo redditi diversi;
  • possono beneficiare del bonus gli enti non commerciali, non solo con riferimento agli immobili destinati all’attività istituzionale, ma anche nell’ipotesi in cui l’ente svolga, oltre all’attività istituzionale, anche un’attività commerciale, in modo non prevalente.

 Il contributo spetta a condizione che:

  • i ricavi/compensi 2019 non siano superiori a 5 milioni di euro (tale limite non si applica alle strutture alberghiere con codice ATECO 55 e alle strutture agrituristiche);
  • i locatari esercenti attività economica abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

La soglia dei ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro va determinata per ciascuna tipologia di soggetto tenendo conto delle proprie regole di determinazione del reddito.

Ai fini della verifica del calo del fatturato o dei corrispettivi, la circ. Agenzia delle Entrate 14/2020 ed in particolare, viene precisato che il calcolo del fatturato e dei corrispettivi relativi, rispettivamente, ai mesi di marzo, aprile e maggio del 2019 e del 2020, da confrontare al fine di verificare la riduzione percentuale prevista dalla norma, va eseguito prendendo a riferimento le operazioni effettuate nei mesi di marzo, aprile e maggio fatturate o certificate, e che, conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di marzo 2019(rispetto a marzo 2020), aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020) e maggio 2019 (rispetto a maggio del 2020), cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA.

Posto che il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese, può accadere che il credito d’imposta spetti solo per uno dei mesi previsti.

L’ambito oggettivo è circoscritto sia punto di vista del tipo di contratto che dal punto di vista del tipo di immobili che ne sono oggetto.

Per quanto concerne il tipo di contratto, la norma fa riferimento ai contratti di:

  • locazione di immobili (ma non è presente il riferimento espresso alla sublocazione);
  • leasing di immobili (secondo la circ. Agenzia delle Entrate 14/2020, sarebbe ammesso solo il leasing operativo e non quello finanziario);
  • concessione di immobili;
  • servizi a prestazioni complesse comprensivi di almeno un immobile (ad es. contratti di coworking, cfr. circ. Agenzia delle Entrate 14/2020);
  • affitto d’azienda comprensivo di almeno un immobile.

Per quanto concerne l’oggetto del contratto, deve trattarsi di:

  • immobili (anche terreni) ad uso non abitativo;
  • destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
  • immobili destinati all’attività istituzionale degli enti non commerciali.

Con riferimento agli immobili oggetto del contratto, la circ. Agenzia delle Entrate 14/2020 ha chiarito che il credito si applica indipendentemente dalla categoria catastale, purché si tratti di immobili locati destinati allo svolgimento effettivo di attività industriale, commerciale, artigianale, agricola o di interesse turistico.

L’applicazione del credito anche ad immobili catastalmente classificati come abitativi consente di includere nel bonus (ferme restanti le altre condizioni):

  • il settore dei bed&breakfast, nonché degli affittacamere;
  • gli immobili adibiti ad uso promiscuo dai professionisti, per i quali il bonus compete solo sul 50% del canone (circ. 14/2020).

Con riferimento agli enti non commerciali, la circ. 14/2020 ha precisato che il credito d’imposta è applicabile sia con riferimento agli immobili destinati allo svolgimento dell’attività commerciale esercitata, sia con riferimento a quelli destinati all’attività istituzionale, nonché con riferimento ad immobili a destinazione “mista” (in tal caso, le condizioni devono essere verificate in modo differenziato con riferimento alle diverse attività).

Dal punto di vista temporale, il credito d’imposta riguarda i mesi di:

  • marzo, aprile e maggio 2020;
  • aprile, maggio e giugno 2020 per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale.

L’agevolazione è utilizzabile “successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni”, ai fini della fruizione dell’agevolazione è quindi necessario che il canone sia stato effettivamente pagato.

Come illustrato dalla circ. Agenzia delle Entrate 14/2020, il credito può spettare anche:

  • ove il canone dei mesi in questione sia stato pagato anticipatamente, calcolando la quota di canone corrispondente ai mesi di competenza del credito;
  • ove il canone sia corrisposto in ritardo, purché effettivamente pagato;
  • ove il canone sia stato corrisposto in misura ridotta.

Il credito d’imposta è pari al:

  • 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, leasing (operativo) o concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo o anche all’esercizio dell’attività istituzionale per gli enti non commerciali;
  • 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo destinato all’attività.

Il credito d’imposta può essere:

  • utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
  • utilizzato in compensazione nel modello F24 (con il codice tributo “6920”), da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, successivamente all’avvenuto pagamento del canone;
  • ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito (o altri intermediari finanziari) o il locatore stesso.

Le modalità di esercizio della cessione del credito saranno definite con un apposito provvedimento attuativo, ma la circ. Agenzia delle Entrate 14/2020 ha chiarito che, in caso di cessione del credito al locatore, è possibile pagare al locatore solo la differenza tra canone dovuto e credito d’imposta.

Ad esempio ipotizzando un canone pari a 1.000,00 euro, cui corrisponde un credito d’imposta di 600,00 euro (60% del canone), in caso di cessione del credito al locatore sarebbe possibile pagare soltanto 400,00 euro al locatore a titolo di canone.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.

Il credito d’imposta non è cumulabile con il credito d’imposta per botteghe e negozi (art. 65 del DL 18/2020 convertito) in relazione alle medesime spese sostenute.

Le imprese o gli esercenti arti e professioni che non hanno fruito del credito d’imposta per botteghe e negozi in relazione al mese di marzo 2020 (ad esempio per mancato pagamento del canone o per assenza dei requisiti richiesti) possono fruire del credito d’imposta di cui all’art. 28 del DL 34/2020 in presenza dei requisiti previsti (circ. Agenzia delle Entrate 14/2020).

 

2 CREDITO D’IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO DI PUBBLICI ESERCIZI

L’art. 120 del DL 34/2020 riconosce un credito d’imposta per gli interventi legati all’adeguamento degli ambienti di lavoro per la riapertura dei pubblici esercizi.

L’agevolazione spetta:

  • ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (es. bar, ristoranti, alberghi, teatri, cinema e musei);
  • nonché alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati.

Il credito d’imposta è riconosciuto in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, compresi quelli edilizi (es. rifacimento spogliatoi e mense).

L’agevolazione spetta altresì in relazione agli investimenti necessari di carattere innovativo, quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Il credito d’imposta, nei limiti delle risorse stanziate, è riconosciuto:

  • in misura pari al 60% delle suddette spese sostenute nel 2020;
  • per un massimo di 80.000,00 euro.

Il credito d’imposta può essere:

  • utilizzato nell’anno 2021 esclusivamente in compensazione mediante il modello F24;
  • ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito o altri intermediari finanziari.  

Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti.

 

3 CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

L’art. 125 del DL 34/2020 ridefinisce la disciplina del credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro, abrogando le precedenti disposizioni (artt. 64 del DL 18/2020 convertito e 30 del DL 23/2020).

I criteri, le modalità di applicazione e di fruizione dell’agevolazione, anche ai fini del rispetto del li-mite di spesa, saranno definite con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di prossima emanazione.

Possono beneficiare dell’agevolazione:

  • i soggetti esercenti attività d’impresa;
  • gli esercenti arti e professioni;
  • gli enti non commerciali.

Sono agevolabili le spese sostenute nell’anno 2020 relative:

  • alla sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  • all’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali, ad esempio, mascherine (chirurgiche, FFP2 e FFP3), guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • all’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • all’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  • all’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito d’imposta, nei limiti delle risorse stanziate, è riconosciuto:

  • nella misura del 60% delle suddette spese sostenute nel 2020;
  • fino ad un massimo di 60.000,00 euro per ciascun beneficiario.

Il credito d’imposta può essere:

  • utilizzato direttamente, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese o in compensazione nel modello F24;
  • ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito o altri intermediari finanziari.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.

 

 4 AGEVOLAZIONI PER LA CAPITALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ

Con l’art. 26 del DL 34/2020 vengono previste agevolazioni per le società di capitali i cui ricavi del 2019 sono compresi tra 5 e 50 milioni di euro, le quali abbiano subìto una riduzione dei ricavi di oltre il 33% nel periodo tra l’1.3.2020 e il 30.4.2020 rispetto agli stessi due mesi del 2019 a causa dell’emergenza epidemiologica COVID-19.

Se, entro il 31.12.2020, viene effettuato un aumento di capitale a favore di tali società:

  • ai soci che effettuano il versamento compete un credito d’imposta del 20%, utilizzabile in compensazione dal 2021;
  • alla società compete un credito d’imposta, anch’esso utilizzabile dal 2021, parametrato alle perdite che la società realizza nel 2020 e all’ammontare dell’aumento di capitale effettuato.

L’ammontare massimo dell’aumento di capitale agevolabile è pari a 2 milioni di euro (a cui corrisponde, in capo al socio, un credito d’imposta massimo di 400.000,00 euro).

L’agevolazione è però subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

 

5 ULTERIORI MODIFICHE AL CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUB¬BLICITARI

L’art. 186 del DL 34/2020 incrementa dal 30% al 50% la misura del credito d’imposta per investimenti pubblicitari effettuati nel 2020.

Pertanto, limitatamente al 2020, il credito d’imposta è concesso nella misura del 50% del valore complessivo degli investimenti effettuati (non incrementali), nel rispetto del tetto massimo di spesa.

Viene inoltre confermato il nuovo periodo per la presentazione della comunicazione per l’accesso al credito d’imposta già previsto dal DL 18/2020, vale a dire dall’1.9.2020 al 30.9.2020.

L’agevolazione spetta a imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali per gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuate sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

 

6 BONUS VACANZE

L’art. 176 del DL 34/2020 riconosce, per il 2020, un credito alle famiglie per le vacanze.

L’agevolazione spetta ai nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000,00 euro.

Il credito è utilizzabile:

  • dall’1.7.2020 al 31.12.2020;
  • per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismi e dai bed&breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva.

Il credito, utilizzabile da un solo componente per ciascun nucleo familiare, è pari a:

  • 500,00 euro massimo per ogni nucleo familiare;
  • 300,00 euro per i nuclei familiari composti da due persone;
  • 150,00 euro per quelli composti da una sola persona.

Il credito viene utilizzato all’80% come sconto sul corrispettivo e al 20% come detrazione IRPEF.

Il fornitore recupera lo sconto riconosciuto sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24, con facoltà di cessione a terzi.

 

7 CREDITO D’IMPOSTA PER L’ANNULLAMENTO DI FIERE INTERNAZIONALI

L’art. 12-bis del DL 23/2020, introdotto in sede di conversione in legge, ha previsto che il credito d’imposta per la partecipazione delle PMI a fiere internazionali, di cui all’art. 49 del DL 34/2019 (c.d. DL “Crescita”), sia riconosciuto, per il 2020, anche per le spese derivanti da fiere che sono state annullate a causa dell’emergenza da COVID-19.

L’agevolazione spetta alle PMI esistenti alla data dell’1.1.2019.

Il credito d’imposta è riconosciuto per le spese di partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono in Italia o all’estero, relativamente alle spese per:

  • l’affitto degli spazi espositivi;
  • l’allestimento dei medesimi spazi;
  • le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione.

Per effetto della disposizione introdotta in sede di conversione in legge del DL 23/2020, viene ora previsto che il credito d’imposta spetti, per l’anno 2020, anche per le spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all’estero che siano state disdette in ragione dell’emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto.

Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 30% delle spese agevolabili fino a un massimo di 60.000,00 euro, nel rispetto degli stanziamenti previsti.

L’agevolazione spetta comunque nei limiti del regime degli aiuti “de minimis”.

Le disposizioni attuative dell’agevolazione saranno definite da un apposito decreto ministeriale, con cui saranno stabilite, in particolare:

  • le tipologie di spese ammesse al beneficio (nell’ambito di quelle sopra elencate);
  • le procedure per l’ammissione al beneficio, che avviene secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, nel rispetto delle risorse previste;
  • l’elenco delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono in Italia o all’estero per cui è ammesso il credito d’imposta;
  • le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta.

 

8 POTENZIAMENTO DEL CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO PER IL MEZZOGIORNO

Ai sensi dell’art. 244 del DL 34/2020, al fine di incentivare più efficacemente l’avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, la misura del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 1 co. 200 della

L. 160/2019, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette Regioni, è aumentata dal 12% al:

  • 25%, per le grandi imprese;
  • 35%, per le medie imprese;
  • 45%, per le piccole imprese.

 

       B)        ALTRE NOVITA’

9 SALE FINO A 30MILA EURO, RIMBORSABILE IN 10 ANNI, IL LIMITE PER I INANZIAMENTI PMI CON GARANZIA PUBBLICA AL 100%

Con la conversione in legge del D.L. n. 23/2020 (decreto “Liquidità Imprese”), all’art. 13:

  • viene alzato da 25 a 30mila euro il limite massimo del finanziamento ottenibile dalle PMI con garanzia pubblica al 100% e gratuita;
  • viene previsto, come requisito alternativo al 25% del fatturato, quello del doppio della spesa per il personale;
  • viene estesa la durata dell’ammortamento da 6 a 10 anni, fermo restando il preammortamento di 24 mesi (inizio rimborso dopo due anni dall’erogazione del prestito).

Per i prestiti già concessi fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione, i soggetti beneficiari possono chiedere, con riguardo all’importo finanziato e alla durata, l’adeguamento del finanziamento alle nuove condizioni.

Il modello che tiene conto delle novità introdotte è stato pubblicato dal Fondo di Garanzia sul proprio sito.

 

10 INDENNITÀ 600 EURO DI APRILE PER I PROFESSIONISTI

È stato finalmente pubblicato sul sito del Ministero del lavoro il D.M. 29 maggio 2020 che definisce i criteri per l’erogazione dell’indennità di 600 euro per il mese di aprile ai professionisti iscritti alle Casse.

Per i professionisti già beneficiari dell’indennità di marzo il bonus per aprile sarà erogato in automatico dalla medesima Cassa.

Per questi soggetti, quindi, valgono implicitamente le condizioni di fruibilità definite dal D.M. 28 marzo 2020, che, relativamente ai limiti reddituali, fa riferimento al reddito complessivo 2018 non superiore a 35.000 euro, oppure compreso tra 35.000 e 50.000 euro con chiusura dell’attività o con riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020 rispetto a quello del primo trimestre 2019.

Per i medesimi professionisti, inoltre, l’art. 34 del D.L. n. 23/2020 (“Liquidità”) subordinava la spettanza dell’indennità all’iscrizione esclusiva alla Cassa previdenziale, requisito che è stato poi abrogato dall’art. 78 del D.L. n. 34/2020 (“Rilancio”).

Si ricordano i requisiti di accesso all’indennità:

  • essere libero professionista, non titolare di pensione diretta e non titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • non essere già percettore di altre misure a sostegno del reddito che risultino non cumulabili con la presente indennità;
  • non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;
  • aver conseguito nell’anno d’imposta 2018 un reddito professionale non superiore agli importi di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) e b), del D.M. 28 marzo 2020 (sopra indicati) oppure, in caso di iscrizione all’ente previdenziale privato nel corso del 2019 e del 2020, aver conseguito redditi professionali non superiori ai medesimi importi;
  • aver chiuso la partita IVA nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 o aver subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020 rispetto a quello del primo trimestre 2019 (fatta eccezione per i professionisti iscritti alle Casse nel corso del 2019 e del 2020), ovvero, per i titolari di redditi inferiori a 35.000 euro, aver subito limitazioni dell’attività.

Il nuovo decreto interministeriale fa riferimento, ai fini del computo dei limiti di reddito, al “reddito professionale”.

Per il mese di aprile sono tenuti alla presentazione della domanda anche i professionisti esclusi dall’indennità di marzo a causa dell’assenza dell’iscrizione esclusiva all’ente previdenziale privato, a patto che gli stessi risultino non titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato.

 

A disposizione porgiamo cordiali saluti.

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