Circolare n. 16 del 7 giugno 2023
Oggetto:
1) DICHIARAZIONE STRAORDINARIA PER GLI IMMOBILI POSSEDUTI IN FRANCIA - SCADENZA 30 GIUGNO 2023.
2) DICHIARAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO 2022 - SCADENZA 30 GIUGNO 2023.
1 - DICHIARAZIONE STRAORDINARIA PER GLI IMMOBILI POSSEDUTI IN FRANCIA - SCADENZA 30 GIUGNO 2023:
Ricordiamo che tutti i proprietari di immobili in Francia, compresi i non residenti, sono tenuti ad effettuare una dichiarazione una tantum alla Direzione Generale delle imposte transalpina entro il prossimo 30 giugno 2023,accedendo al sito delle imposte francesi, tramite la propria posizione fiscale.
La soppressione dall’1/1/2023 della taxe d’habitation impone di comunicare al Fisco francese le modalità di utilizzo degli immobili da parte dei proprietari e dei titolari di diritti reali, sia persone fisiche che società o enti.
Dal 2023 sono tenuti al pagamento della taxe d’habitation solo i soggetti proprietari di seconde case, infatti, l’art. 1418 del Code général des impots impone ai proprietari e ai titolari di diritti reali di dichiarare, entro il 30 giugno di ciascun anno, lo stato dell’immobile ed in particolare se lo stesso è tenuto a disposizione o è occupato da terzi in forza di un contratto di locazione, o ad altro titolo.
È una sorta di censimento; se dopo questa prima dichiarazione straordinaria non si verifica alcun cambiamento, non vi è obbligo di dichiarazione per gli anni successivi, a meno che non siano nel frattempo intervenute variazioni.
La taxe d’habitation prende in considerazione i dati dell’immobile al 1° gennaio dell’anno di riferimento, la comunicazione da effettuare al Fisco francese entro il 30 giugno 2023, deve evidenziare la situazione al 1° gennaio 2023, gli avvisi d’imposta dovranno essere pagati entro il 15 dicembre 2023. Nel caso di compravendita avvenuto nei primi mesi dell’anno, la dichiarazione deve essere fatta da chi è proprietario al 1° gennaio dell’anno di riferimento.
La legge impone, per gli immobili occupati, di segnalare l’identità dei “veri” occupanti (minorenni esclusi). Se l’alloggio è concesso in locazione per il tramite di una agenzia immobiliare, quest’ultima deve comunicare al proprietario tutte le informazioni necessarie per assolvere al nuovo obbligo. La stessa cosa vale per le sublocazioni.
Fanno eccezione a questo principio gli immobili locati con contratti brevi (tipicamente gli alloggi ad uso vacanza) per i quali il Fisco non ha interesse ad acquisire queste generalità.
Sanzioni
Le sanzioni per gli inadempimenti sono quantificate in 150 euro per ogni locale per il quale la comunicazione sia omessa, o sia presentata con dati inesatti.
2) DICHIARAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO 2022 - SCADENZA 30 GIUGNO 2023.
L’imposta di soggiorno è un tributo locale che può essere introdotto dai Comuni capoluogo di provincia, dalle unioni di Comuni e dai Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte.
Ricordiamo che il Dipartimento delle Finanze ha messo a disposizione da maggio 2023 un apposito servizio, presente nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, per la predisposizione e l’invio telematico della dichiarazione relativa all’imposta di soggiorno per l’anno 2022, la cui scadenza è 30/6/2023.
Il 2022 è il primo anno di applicazione dell’obbligo dichiarativo mediante presentazione del modello ministeriale, che è l’unico che assolve all’obbligo dichiarativo ed è valido su tutto il territorio nazionale; il Comune non può predisporre in autonomia moduli alternativi.
Obbligato al versamento dell’imposta e alla presentazione della dichiarazione è il gestore della struttura ricettiva (proprietario o soggetto che incassa il canone per suo conto), con diritto di rivalsa sui soggetti passivi che alloggiano nella struttura.
Scontano l’imposta di soggiorno anche le locazioni brevi di immobili abitativi (durata non superiore a 30 giorni), comprese quelle che prevedono la prestazione di servizi, stipulate da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa, anche tramite intermediari o piattaforme.
Ogni Comune può regolamentare tale imposta, stabilirne le esenzioni e le modalità di versamento; quindi, è opportuno verificare caso per caso.
Considerato che la presentazione dei dati annuali del 2022 dovrà essere effettuata entro il 30/06/2023 (solo sul portaledell’Agenzia delle Entrate attraverso l’applicazione web) consigliamo a chi possiede immobili concessi in locazioni brevi, di prendere tempestivamente contatto con gli intermediari che gestiscono il pagamento dell’imposta, per accertarsi che l’obbligo dichiarativo venga ottemperato tempestivamente a loro cura.
Sanzioni
Per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto. L’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno è possibile applicare le regole del ravvedimento operoso.
A disposizione porgiamo cordiali saluti.
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